TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-02-06, n. 201800115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-02-06, n. 201800115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800115
Data del deposito : 6 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2018

N. 00115/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01062/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IO EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreani, Francesco D'Addario e Riccardo Diamanti, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;



contro

- Provincia della Spezia, rappresentata e difesa dagli avvocati Veronica Allegri e Roberto Benvenuto, con domicilio presso la segreteria del T.A.R.;
- Comune di Ameglia, non costituito in giudizio;



nei confronti di

MA 2000 s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del diniego del rilascio di concessione di terreno demaniale ad uso nautico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia della Spezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.9.2011 il signor EL IO, proprietario nel comune di Ameglia del terreno distinto a catasto al foglio 15 mappale 515 (già mappale 289) con fronte sul fiume Magra, ha impugnato la nota dirigenziale 30.5.2011, prot. 31018, con cui il dirigente del settore 7 difesa del suolo - servizio demanio idrico della Provincia della Spezia gli ha comunicato, ex art. 10-bis L. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza 18.10.2010 di concessione demaniale del terreno censito al foglio 15 mappale 290 (trattasi di una striscia di terreno di circa mq. 85, posta tra il mappale 515 ed il fiume), a motivo del fatto che l’art. 15.1 del regolamento provinciale per le concessioni in uso di beni demaniali in proprietà o in gestione impone di procedere all’eventuale assegnazione di nuove concessioni con indizione di gara mediante pubblico avviso.

Premesso che, per il medesimo terreno, il 14.12.2010 ha presentato domanda di concessione anche la società MA 2000 s.r.l., lamenta: 1) che l’esperimento di una previa selezione ad esito della pubblicazione della domanda è imposto dall’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328, soltanto per concessioni di particolare importanza per entità o scopo; 2) che l’iter attuativo dell’obbligo di selezione di cui all’art.