TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300528
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 00528/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2022, proposto da SR Bari S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Marco Giustiniani, con domicilio p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
dei seguenti atti. 1) la nota prot. 54703 del 9.11.2022, con cui la Provincia di Foggia ha comunicato l’archiviazione del procedimento cod. prat. 2020/00121/VIA-PAUR, avente a oggetto la “ Realizzazione di un impianto fotovoltaico, e opere connesse, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, denominato 'Fotovoltaico Borgo Mezzanone' di potenza nominale complessiva di 100,7552 MWe, ubicato in agro di Manfredonia (FG) e di Foggia (FG) ”; 2) ogni altro presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compresa la nota prot. 50214 del 13.10.2022, con cui la Provincia di Foggia ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, il preavviso di archiviazione del procedimento autorizzativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con istanza protocollata in data 15.6.2020, la ricorrente società presentava alla Provincia di Foggia una richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per un progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 100,755 MWe, ubicato in agro di Manfredonia e di Foggia, qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003; investimento interamente coperto da capitali privati, per oltre 100 milioni di euro, avente punto di connessione alla rete elettrica nazionale, approvato da TERNA S.p.A., all’interno di una sottostazione di rete esistente, senza ulteriori opere a carico del gestore per l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta dall’impianto.
A distanza di quasi due anni dalla presentazione dell’istanza, con nota prot. prot. 2022/0010517 del 25.2.2022, la Provincia comunicava la convocazione della Conferenza di servizi in modalità sincrona per il 21 marzo 2022.
Nel corso della Conferenza, la Provincia rendeva noto il parere negativo espresso dal Comitato VIA in ordine alla compatibilità, nonché gli ulteriori pareri in quella sede pervenuti (da parte di Autorità di Bacino, Esercito, Comune di Manfredonia, Demanio, Ministero della Cultura, MiSE, Snam, RFI, Terna). Per quanto di rilievo, nel proprio parere il Comitato tecnico contestava l’asserito contrasto tra il progetto e le previsioni del PPTR in tema di fotovoltaico a terra in area agricola.
In considerazione dei contenuti di tale parere (e del parere dell’Autorità idraulica), nonché delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali intervenute rispetto alla presentazione dell’istanza, la ricorrente società si riservava, in sede conferenziale, di procedere con il deposito di un protocollo integrativo, chiedendo il rinvio della conferenza a data da destinarsi. Tale richiesta era accolta dagli Enti convenuti e, nel relativo verbale, si annotava che “ si conviene di aggiornare i lavori a data da destinarsi nel più breve tempo possibile, salvo eventuale specifica richiesta di sospensione da parte della Società Proponente ”.
Con nota del 14.6.2022, la società trasmetteva un’integrazione progettuale consistente nella revisione e conversione del progetto in impianto agrivoltaico, coerente con un’auspicata riduzione dell’area di progetto e con l’implementazione delle attività colturali in sito.
Con nota prot. 50214 del 13.10.2022, la Provincia comunicava che “ la richiesta di convocazione di una seconda seduta di conferenza di servizi di cui al menzionato art. 27-bis, comma 7, del d.lgs n. 152/2016 non può essere accolta, in quanto riferita ad un nuovo progetto di competenza statale, ai sensi dell’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo 2 ”, invitando la società a fornire osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.
In particolare, la Provincia rilevava che gli elaborati di progetto non sono “ né una modifica non sostanziale al progetto dell’originario fotovoltaico, né una sua modifica sostanziale, bensì un altro progetto, con la diversa denominazione di agrovoltaico ”, con la conseguenza che tale progetto “ non è più di competenza della Provincia, ma di altra autorità competente, precisamente del Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021 ”.
Con p.e.c. del 26.10.2022, la ricorrente società trasmetteva le proprie osservazioni unitamente a una relazione tecnica con la quale dimostrava il carattere non sostanziale delle modifiche progettuali ed evidenziava che l’eventuale provvedimento di archiviazione si sarebbe posto in contrasto con l’art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, nella parte in cui si prevede che “ I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali ”.
Nondimeno, la Provincia di Foggia adottava, con nota prot. 54703 del 9.11.2022, il provvedimento di archiviazione del procedimento.
Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 13.12.2022 e depositato il 19.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Rileva che il presente contenzioso è del tutto analogo ad altro qui definito in sede cautelare, ravvisandosi la contrarietà del provvedimento di archiviazione con l’art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022 secondo cui “ I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali ”.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) sull’illegittimità del provvedimento per contrasto con il quadro normativo di riferimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022; violazione e falsa applicazione dell’art. 17-undecies del D.L. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità, violazione della Direttiva 2018/2001/UE e del D.Lgs. n. 199/2021; 2) sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa e sulla violazione del divieto di aggravio procedimentale; violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.M. 10.09.2010, nonché degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90; violazione del divieto di aggravio procedimentale; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2009/28/UE e della Direttiva 2018/2001/UE; violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità, irragionevolezza; 3) sulla violazione del modulo procedimentale della Conferenza di servizi; violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.M. 10.09.2010, nonché degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/90; violazione del divieto di aggravio procedimentale, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; violazione e falsa applicazione della