TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-01, n. 202413336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-01, n. 202413336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413336
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 13336/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04209/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. I ricorrenti hanno adito il TAR del Lazio per l’ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS- con la quale, in riforma della gravata decisione, è stato riconosciuto il diritto degli appellanti ai benefici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime di criminalità organizzata tra cui l’elargizione di cui all’art. 4 l. 302/1990 e l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 l. 407/1998 oltre accessori di legge, oltre a condannare il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite che ha liquidato per il primo grado in complessivi euro 4.201,00 e per il secondo grado del giudizio in complessivi euro 4.997,00, in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

La predetta decisione non veniva impugnata (cfr. l’attestazione prodotta tra gli allegati al ricorso) e veniva notificata al Ministero dell’Interno;
ad oggi, tuttavia, il predetto Ministero non vi ha dato esecuzione.

2. Si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura erariale, il 2.5.2024, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia, con atto di costituzione di stile.

3. All’udienza in Camera di Consiglio del 25.6.2024, la causa è stata introitata per la decisione.

4. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. c), CPA, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza (ritualmente notificato alla controparte), il Collegio rileva che la sentenza n. -OMISSIS-, depositata in copia autentica e per la quale non è stata proposta impugnazione (cfr. attestazione già menzionata), è stata notificata al Ministero dell’Interno il 16.12.2023 (o meglio in tale ultima data, ai sensi dell’art. 431 c.p.c., è stato notificato il dispositivo, già sufficiente per procedere all’esecuzione), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo. Nel caso di specie il ricorso è stato notificato il 16.4.2024 e, come indicato, il 16.12.2023 era stato notificato all’amministrazione il titolo esecutivo.

5. Precisato quanto sopra, il Tribunale osserva che il ricorso di ottemperanza è fondato, non avendo il Ministero dell’Interno adempiuto al giudicato.

6. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto e si procede sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Roma con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio (che al termine della propria attività depositerà unitamente alla propria relazione, la richiesta di liquidazione di un compenso qualora si sia attivato al di fuori dell’orario di ufficio, presentando attestazione nel senso rilasciata dall’Autorità delegante), che procederà allo scadere del termine assegnato al Ministero dell’Interno adottando ogni provvedimento ritenuto necessario.

Quanto alla ulteriore domanda con la quale si chiede che sia fissata, a carico del Ministero intimato, una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) CPA, il Collegio ritiene che non vi siano in concreto i presupposti per l’accoglimento della medesima, tenuto anche conto che risultano trascorsi soltanto sei mesi dalla notifica della sentenza ottemperanda, pertanto la condotta dell’Amministrazione, allo stato inadempiente, non sembra meritevole di essere ulteriormente stigmatizzata con la misura sanzionatoria richiesta (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25.6.2015, n. 15 secondo cui “ Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, CPA, proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative ”).

7. Le spese del giudizio, da porre a carico del solo Ministero dell’Interno, poiché unico soggetto avverso il quale è stata emessa la sentenza della Corte di appello di Roma n. -OMISSIS-, seguono la soccombenza.

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