TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202401960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202401960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401960
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01960/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03951/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2023, proposto da
Brafer Segnaletica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per l'ottemperanza:

al giudicato formatasi sul decreto ingiuntivo n. 8086/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2022 e depositato il successivo 11, nel giudizio iscritto al R.G. n. 22874/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Vista la documentazione depositata il 28 febbraio 2024 e la dichiarazione resa a verbale in pari data nel corso della camera di consiglio, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, dito l’avv. A. Boccia per la parte ricorrente;


1.- Con ricorso notificato l’8 settembre 2023 e depositato il successivo 13, Brafer Segnaletica s.r.l. agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 8086/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11 novembre 2022, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 22874/2022.

Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 9 febbraio 2024, ha fatto presente che:

- con l’atto di liquidazione n. 72 del 5 luglio 2022, la Municipalità 8 ha effettivamente provveduto a liquidare la somma di € 33.765,89, oltre IVA al 10%, quale rata di saldo dei lavori eseguiti a tutto il

31 dicembre 2021;

- con nota PG/2023/730245 del 13 settembre 2022, il Servizio Gestione Bilancio ha confermato il pagamento della somma di € 37.142,48 di cui al mandato di pagamento n. 15901 del 12 settembre 2023 e, nel contempo, nel comunicare che risulta già liquidato dalla Municipalità 8 atto di liquidazione in favore della ricorrente di € 2.386,29 per interessi, lo stesso rientra nei Servizi Indispensabili del mese di agosto 2023.

Con nota PG/2023/1012863 del 12 dicembre 2023, il Servizio Gestione Bilancio ha confermato il pagamento della somma di € 2.386,29 di cui al Mandato di pagamento n. 21699 del 7 dicembre 2023.

Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024 il difensore di parte ricorrente ha quindi confermato di essere stato pienamente soddisfatto e quindi che sia dichiarata la cessata materia del contendere.

2.- Di quanto sopra, il Collegio, nel prenderne atto, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Parte ricorrente insiste per il riconoscimento delle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale, posto che il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione del presente ricorso.

La pretesa non può essere accolto. Sul punto il Collegio chiarisce che:

1) L’odierno ricorso è stato notificato successivamente alla rimodulazione del piano di riequilibrio disposta, ai sensi del citato comma 714-bis, con deliberazione del Consiglio comunale, n. 85 del 29/11/2018, e prima che la Corte dei conti si sia espressa sul piano rimodulato, dal che deriverebbe l’inammissibilità dell’odierno ricorso.

2) Il Comune di Napoli ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva-Comuni) di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012). Il piano di riequilibrio predisposto dall’Ente ha, quindi, ricevuto l’approvazione della Corte dei conti ai sensi del comma 1 del citato art.243-bis del TUEL.

3) In materia, il legislatore nazionale, col comma 714-bis dell’art.1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), come modificato dall’articolo 36, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, dispone che: “Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio anche

emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di pre-dissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”. Dall’adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del menzionato.

Ulteriore possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio è stata prevista dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Il Comune di Napoli si è avvalso di questa possibilità e, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, ha provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario.

Come rimarcato da questo stesso TAR, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 1, commi 888 e 889, della Legge n. 205/2017, oltre all’applicazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 243-bis TUEL, espressamente richiamate, non può non comportare (per ragioni logico-sistematiche) anche il comma 4 di tale articolo, che dispone la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) del piano da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti (“le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi

1 e 3”)” (cfr. questo TAR, sez. VII, 21 marzo 2022, n.1869).

In virtù di quanto sopra, pertanto, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di adozione della delibera di rimodulazione del piano e fino alla decisione di approvazione o di diniego di approvazione.

Il piano deliberato dal Comune di Napoli non è stato ancora approvato, né denegato, come attestato dalla Ragioneria Generale del Comune di Napoli con nota prot. PG/2024/71948 del 23 gennaio 2024, ed il relativo procedimento è ancora in corso presso la Commissione Ministeriale di cui all’art.155 del TUEL in attesa della relativa relazione istruttoria, a seguito della quale verrà intrapresa la valutazione da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania.

Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226), il giudizio di esecuzione innanzi al giudice amministrativo è in toto

equiparabile alle procedure esecutive e, pertanto, rientrava nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa, in ragione della necessaria tutela della “par condicio

creditorum”.

Ne deriva che durante il lasso temporale di cui innanzi (e, dunque, nelle more del procedimento che sfocerà nella decisione da assumersi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti), le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente debbono essere dichiarate inammissibili o perlomeno sospese.

L’effetto sospensivo determina che durante il cennato periodo non è possibile compiere alcun atto esecutivo, men che meno il primo atto della esecuzione, costituito, nella procedura che ne occupa,

dal ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, il quale, di conseguenza deve reputarsi inammissibile, in quanto adottato in violazione della disposizione normativa che ne preclude

l’adozione.

4) Sul tema, ha già avuto modo di esprimersi questo stesso tribunale che, proprio con riferimento a giudizi di ottemperanza notificati al Comune di Napoli, ha statuito, che:

- “L’odierno ricorso è stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, rientrando così a pieno titolo nell’ambito applicativo della disposizione da

ultimo citata (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. I, 11 luglio 2013 n. 2045;
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 11 marzo 2013 n. 362): il ricorso è, di conseguenza, inammissibile, per difetto di una condizione oggettiva dell’azione” (TAR Campania, Napoli, sez. II, 2 febbraio 2022, n.732);

- “è inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell’azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risultava già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (TAR Puglia, Bari, sez. III, 11 marzo 2013, n.362). Questa è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie in quanto il ricorso è stato proposto nel 2019 e dunque successivamente alla delibera del Consiglio;
Considerato, pertanto, che debba essere dichiarata inammissibile l’azione di ottemperanza nei confronti del Comune nel caso in cui sia stata avviata, come nel caso all’esame, una nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 501)” (TAR Campania, sez. III, 24 gennaio 2022,n.450);

- “Il giudizio di ottemperanza che ne occupa, incardinato successivamente alla riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, costituisce una “procedura esecutiva” e, indi, rientra a

pieno titolo nell’alveo di applicazione della ridetta disposizione di cui all’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/00” (TAR Campania, Napoli, sez. VI,11 febbraio 2022, n. 913).

3.- Per quanto sopra, pertanto, le spese vanno compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico del comune di Napoli, con attribuzione al legale di parte ricorrente per dichiarato anticipo.

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