TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202401960
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 01960/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03951/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2023, proposto da
Brafer Segnaletica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Boccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'ottemperanza:
al giudicato formatasi sul decreto ingiuntivo n. 8086/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2022 e depositato il successivo 11, nel giudizio iscritto al R.G. n. 22874/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la documentazione depositata il 28 febbraio 2024 e la dichiarazione resa a verbale in pari data nel corso della camera di consiglio, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, dito l’avv. A. Boccia per la parte ricorrente;
1.- Con ricorso notificato l’8 settembre 2023 e depositato il successivo 13, Brafer Segnaletica s.r.l. agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 8086/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 11 novembre 2022, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 22874/2022.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 9 febbraio 2024, ha fatto presente che:
- con l’atto di liquidazione n. 72 del 5 luglio 2022, la Municipalità 8 ha effettivamente provveduto a liquidare la somma di € 33.765,89, oltre IVA al 10%, quale rata di saldo dei lavori eseguiti a tutto il
31 dicembre 2021;
- con nota PG/2023/730245 del 13 settembre 2022, il Servizio Gestione Bilancio ha confermato il pagamento della somma di € 37.142,48 di cui al mandato di pagamento n. 15901 del 12 settembre 2023 e, nel contempo, nel comunicare che risulta già liquidato dalla Municipalità 8 atto di liquidazione in favore della ricorrente di € 2.386,29 per interessi, lo stesso rientra nei Servizi Indispensabili del mese di agosto 2023.
Con nota PG/2023/1012863 del 12 dicembre 2023, il Servizio Gestione Bilancio ha confermato il pagamento della somma di € 2.386,29 di cui al Mandato di pagamento n. 21699 del 7 dicembre 2023.
Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024 il difensore di parte ricorrente ha quindi confermato di essere stato pienamente soddisfatto e quindi che sia dichiarata la cessata materia del contendere.
2.- Di quanto sopra, il Collegio, nel prenderne atto, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente insiste per il riconoscimento delle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale, posto che il pagamento è intervenuto solo dopo la notificazione del presente ricorso.
La pretesa non può essere