TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2011-10-21, n. 201101599
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N. 01599/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2011, proposto da:
V B, rappresentato e difeso dagli avv. J D P, P L, con domicilio eletto presso l’avv. P L in Bari, via Crispi 6;
contro
Comune di Trani in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce 52;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Trani in merito all’istanza avanzata ai sensi della L. 241/90 dal ricorrente il 25.3.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. F P e uditi l’avv. P L per la parte ricorrente e l’avv. M C per il Comune resistente;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trani sull’istanza volta ad ottenere copia vidimata riportante data di deposito e di protocollo del “Progetto di fabbricato in zona di completamento tra le vie Corato, Monte d’Alba, Madonna delle Grazie e strada di PRG” rilasciato al CTU arch. Diaferio per il proc. 1531/2002;
rilevato che il ricorrente ha esposto di voler visionare tale documento in quanto nella causa civile pendente tra il Bucci e il Comune per la titolarità di un’area il CTU nominato dal giudice aveva fondato la sua relazione tecnica sul progetto in questione pur se il documento fornitogli dal Comune era privo di data e protocollo e quindi non vi era alcuna certezza circa il valore probante dello stesso;
considerato che, con riferimento all’istanza proposta dal ricorrente al Comune di Trani, non viene in rilievo in capo all’ente l’esercizio di alcun pubblico potere, essendo piuttosto in contestazione la spettanza del diritto di proprietà su una particella sita nel territorio del Comune e il valore probatorio da attribuirsi al progetto succitato, come peraltro confermato nello stesso ricorso, valore probatorio che invece deve essere scrutinato esclusivamente dal giudice civile competente sulla controversia;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo la procedura del silenzio volta a impedire l’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere pubblico;
che anche operando la riqualificazione del ricorso come istanza di accesso, in considerazione della finalità dichiarata di ottenere un documento detenuto dall’amministrazione, il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, essendo stato notificato in data 10.6.2011 e quindi oltre il termine previsto dalla legge, essendo stata depositata l’istanza il 25.3.2011;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;