TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-07-12, n. 202402148
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Pubblicato il 12/07/2024
N. 02148/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione Civile di Pavia n. 0054470 del 29.02.2024, di revisione della Carta di Qualificazione del conducente n. PVQ0305226, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Motorizzazione Civile di Pavia ha disposto l’azzeramento dei 20 punti presenti sulla carta di qualificazione del conducente n. PVQ0305226, e la sua conseguente revisione.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 11.7.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
All’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Come eccepito dal Presidente nel corso della discussione in camera di consiglio, senza che le parti abbiano replicato sul punto, nella presente controversia, difetta la giurisdizione del g.a.
Per giurisprudenza costante, il ricorso avverso il provvedimento di revisione della carta di qualificazione del conducente, contenente l’invito a sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la decurtazione dei punti della patente una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, dovendo il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria essere ricondotto, ai sensi degli art. 204 bis e 205, D.Lgs. n. 285/92, alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6.12.2021, n. 3678, T.A.R. Veneto, Sez. III, 22.10.13, n. 1195).
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, presso il quale il processo può essere riproposto - con salvezza degli effetti processuali e sostanziali - entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in relazione all’erroneità delle indicazioni circa l’Autorità cui fare ricorso contenute nel provvedimento impugnato.