TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300249
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2023

N. 00249/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2022, proposto da G B, G T e G B, rappresentati e difesi dagli avvocati S C e U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2090 del 29.09.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in favore di ciascun ricorrente, la somma di € 916,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

3. Alla camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.

5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.

6. Per il caso di perdurante inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero soccombente.

7. Il commissario, provvederà a:

a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;

b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;

c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.

8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.

9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.

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