TAR Roma, sez. 4B, ordinanza cautelare 2023-03-09, n. 202301385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, ordinanza cautelare 2023-03-09, n. 202301385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301385
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 00377/2023 REG.RIC.

N. 01385/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00377/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 377 del 2023, proposto da


S C, A E, W F, R F, P G, M A G, G I, F L, B P, C P, A R, A R, I F M R, R V, rappresentati e difesi dagli avvocati B C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei ministri e legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- delle note, di seguito indicate, emesse dal Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con le quali sono state rigettate, sulla base di analoga motivazione, le istanze presentate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzate al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:

1) Nota prot. 31816 del 18 novembre 2022, (Cuva, doc. 1);

2) Nota prot. 31979 del 21 novembre 2022 (Esposito, doc. 1.1);

3) Nota prot. 31168 del 14 novembre 2022 (Ferreri, doc. 1.2);

4) Nota prot. 30230 del 4 novembre 2022 (Fragomeni, doc. 1.3);

5) Nota prot. 29460 del 28 ottobre 2022 (Giocondo, doc. 1.4);

6) Nota prot. 32148 del 22 novembre 2022 (Gisone Merina, doc. 1.5);

7) Nota prot. 31330 del 15 novembre 2022 (Inga, doc. 1.6);

8) Nota prot. 29790 del 2 novembre 2022 (Lume, doc. 1.7);

9) Nota prot. 28303 del 21 ottobre 2022 (Pilliu, doc. 1.8);

10) Nota prot. 31325 del 15 novembre 2022 (Polito, doc. 1.9);

11) Nota prot. 32147 del 22 novembre 2022 (Radosta, doc. 1.10);

12) Nota prot. 29680 del 2 novembre 2022 (Risalvato, doc. 1.11);

13) Nota prot. 32144 del 22 novembre 2022 (Rumè, doc. 1.12);

14) Nota prot. 31333 del 15 novembre 2022 (Vinciguerra, doc. 1.13);

- dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato, nella parte in cui chiede ai ricorrenti la produzione della “Acreditation”;

- per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Università di data 17 agosto 2021, prot. 25348, recante limitazioni di ordine generale al riconoscimento dei titoli sulla specializzazione al sostegno conseguiti in Spagna;

- di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità di Docente conseguita all'estero;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto opportuno che il Ministero dell’Istruzione riesamini le istanze di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno, presentate dalle parti interessate, atteso che, ad una sommaria cognizione, sembra non essersi tenuto conto dei principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022);

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

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