TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200023
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00023/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. ti M C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia e la Casa Circondariale -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;

per l'annullamento

- del provvedimento del -OMISSIS-con cui il Direttore della Casa Circondariale -OMISSIS-ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4- ter , comma 3, del d. l. n. 44/2021, fino alla comunicazione da parte sua dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;

- della nota di trasmissione del detto provvedimento n. -OMISSIS-;

- della nota n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia Penitenziaria e dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art.

4-ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44. Invito a produrre documentazione
”;

- dell'ordine di servizio n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ Applicazione decreto Legge 26.11.2021 n. 172. Obbligo vaccinale e certificazioni vaccinali ” nell'interpretazione resa dall'Amministrazione resistente;

- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, anche di estremi sconosciuti.

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente:

- di essere esentato dall'obbligo di vaccinazione in conformità alle Linee Guida per l'applicazione del d. l n. 172/2021, in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai sensi dell’art. 19 d. P. R. n. 164/2002;

- di percepire, durante il periodo di aspettativa, la retribuzione mensile e ogni altro emolumento e/o indennità ad essa connesso;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente in ragione della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione.

Visti il ricorso, la memoria del sig.-OMISSIS-e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della Giustizia, della Casa Circondariale -OMISSIS-e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS-, nei ruoli della Polizia Penitenziaria e applicato presso la Casa Circondariale e di Reclusione -OMISSIS-, ha impugnato, previa sospensiva, gli atti con i quali l’Amministrazione ha decretato la sua sospensione dal servizio senza retribuzione: misura assunta perché egli non aveva ottemperato all’invito a dimostrare di aver assolto all’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 2 d. l. n. 172/2021.

Il ricorrente, che domanda anche il risarcimento del danno, ha sostenuto, in particolare, che detto obbligo non dovesse trovare applicazione nei propri confronti, in quanto egli era stato ritenuto inidoneo al servizio per motivi di salute e versava in attesa del riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta a causa di servizio.



2 - In relazione a ciò il sig.-OMISSIS-ha dedotto: a) la violazione delle Linee Guida del Ministero della Giustizia del 9 dicembre 2021 in materia di accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale della polizia penitenziaria, nella parte in cui le stesse hanno escluso dal citato obbligo, appunto, il personale in aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
b) il vizio di motivazione degli atti impugnati, nella misura in cui essi non hanno tenuto conto delle osservazioni formulate dallo stesso ricorrente in merito allo stato di quiescenza del proprio rapporto di lavoro, e alla non necessità, da parte sua, di dimostrare l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

3 – Il 14 gennaio 2022 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che il successivo 21 gennaio con un’articolata memoria hanno preso posizione sulle censure ex adverso dedotte, concludendo per la piena legittimità degli atti impugnati.

4 – Il ricorrente, per parte sua, ha ribadito con ulteriore memoria le proprie argomentazioni.

5 – Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

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