TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-07, n. 201101710
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N. 01710/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02664/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2010, proposto da:
R S S, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso avv. Rosario Caruso in Catania, via Asiago, 3;
contro
Comune di Aci Castello;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 497/09 del Giudice unico del Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Acireale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con Decreto ingiuntivo n. 497/09 del 2.12.2009 il Giudice unico del Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Acireale ha ingiunto al Comune intimato il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 58.244,02, oltre interessi legali e moratori di cui agli artt. 116 DPR 554/1999 e 30 DM n. 145/2000, oltre spese e i compensi difensivi liquidati in € 1541,50.
Il Decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, come certificato dalla Cancelleria del Tribunale con atto dichiaratorio del 25.2.2010.
Parte ricorrente ha proceduto a regolare notifica all’Amministrazione in data 11.8.2010 di un atto di diffida, chiedendo l’adempimento di quanto prescritto nel detto atto monitorio.
Perdurando l’inadempienza del Comune intimato, gli interessati hanno proposto ricorso a questo Tribunale, chiedendo che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al predetto decreto ingiuntivo e che, in caso di ulteriore inerzia, venga disposta la nomina di un commissario “ad acta” per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
Alla Camera di consiglio del 23.6.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Ai sensi dell’art. 112, comma 1, del c.p.a., la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali.
Il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione non è stato opposto.
L’Amministrazione intimata, nonostante sia stato notificato un regolare atto di diffida, non ha ottemperato a quanto in esso disposto.
Pertanto, la domanda proposta nel presente giudizio è pienamente ammissibile.
Risultano osservate dal ricorrente, ex art. 114, comma 1, c.p.a., le formalità procedurali per la notificazione all’Amministrazione del ricorso.
Una volta accertato che per l’esecuzione sono necessari ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa, la stessa domanda risulta fondata e va accolta.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare a quanto disposto con il decreto in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto ivi statuito.
Sono dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori del decreto ingiuntivo non opposto, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto egualmente hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
L’Amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, il Commissario “ad acta” nominato da questo Tribunale.
Il Commissario “ad acta”, dopo l’espletamento dell’incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ad acta”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.