TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-06-25, n. 202412798
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Pubblicato il 25/06/2024
N. 12798/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, S A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio XIII Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, relativa al procedimento avente R.G. -OMISSIS-, pubblicata il 25.07.2019, passata in giudicato, munita della formula esecutiva il 24.02.2020 e notificata il 05.03.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff XIII Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS- e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff IX Ambito Terr per la Provincia di -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 5.4.2024, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- pubblicata il 25.7.2019 nel ricorso RG n. -OMISSIS-, notificata con formula esecutiva in data 5.3.2020, passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ dichiara la responsabilità del M.I.U.R. ex art. 2048 c.c., in ordine al sinistro per cui è causa;- condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, della somma di euro 20.468,00, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 20.468,00 svalutata al 27.04.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;- condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, della somma di euro 1.500.00 ciascuno, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 1.500,00 svalutata al 27.04.2012 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;- condanna il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.890,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge ed in € 550,00 per diritti ed esborsi;pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U .”
1.1 Afferma la parte ricorrente che il Ministero intimato non ha adempiuto.
1.2 In data 9.4.2024 si sono costituite le Amministrazioni resistenti con atto di stile.
1.3 Alla camera di consiglio del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
2.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione al corretto pagamento delle somme disposte nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata sentenza.
2.2 L’importo indicato da parte ricorrente deve essere tuttavia decurtato delle spese e degli onorari di precetto che risultano invece essere stati computati nell’indicazione della somma di cui al presente giudizio. Il Consiglio di Stato ha in proposito avuto modo di affermare che “ non sono dovute le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (…), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto ” ( ex multis , Cons. Stato, V, sentt. nn. 1645/2014 e 1498/2017).
2.3 Chiarito quanto sopra, deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
3. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
4. La parzialità dell’accoglimento nei sensi di cui sopra giustifica la compensazione delle spese.