TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-05-23, n. 201302725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-05-23, n. 201302725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302725
Data del deposito : 23 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02199/2011 REG.RIC.

N. 02725/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02199/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Geotekno Trivellazioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G R, con domicilio eletto presso G R in Napoli, via Cesario Console, 3;

contro

Comune di Casaluce in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso Federico Trimini in Napoli, via Bernardo Cavallino, 38;

per l'annullamento

PROVVEDIMENTO N. 1479/2011: DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE UN IMPIANTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casaluce in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, la GeoTekno Trivellazioni s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 7 febbraio 2011, prot. n. 1479, col quale il responsabile del Settore tecnico del Comune di Casaluce aveva rigettato la domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010.

2. La declinata domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010 aveva per oggetto l’installazione di un impianto distributore di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, ad uso pubblico, sul fondo in proprietà di L A A e in godimento della GeoTekno Trivellazioni (cfr. dichiarazione resa dalla proprietaria il 10 giugno 2010), avente superficie pari a mq 6.637, ubicato in Casaluce, lungo la strada provinciale 46 per Carditello, censito in catasto al foglio 3, particelle 2 e 200, nonché ricadente in zona classificata in parte E (verde agricolo) e in parte F.a (verde di rispetto e verde privato) dal vigente piano regolatore generale (cfr. certificati di destinazione urbanistica del 22 marzo 2010 e del 17 gennaio 2013).

Più in dettaglio, gli interventi progettati risultavano così descritti nella relazione tecnica allegata alla menzionata domanda di permesso di costruire: - “livellamento dell’area interessata dalle opere con relativa sua delimitazione”;
- “realizzazione di accessi ed aiuola spartitraffico”;
- “realizzazione di un fabbricato a struttura in c.a., destinato a shop-bar e servizi per il pubblico, avente dimensioni in pianta di m 17,50 x 10,00 per un’altezza all’estradosso del solaio di copertura di m 3,40 e con un fascione perimetrale di coronamento di m 0,50, occupante un volume totale di mc 595,00”;
- “installazione di n. 1 pensilina metallica prefabbricata a copertura delle zone di rifornimento carburanti, ricoprente una superficie totale di mq 203,00, con altezza all’intradosso di m 4,55, poggianti su n. 3 montanti assiali”;
- “realizzazione di n. 2 isole di protezione ed alloggio distributori di carburanti”;
- “interramento di n. 2 serbatoi metallici … da mc 30 compartimentati (15 + 15) per gasolio autotrazione e per benzina senza piombo”;
- “installazione di n. 2 distributori multiprodotto bifacciali a otto pistole (4 + 4) eroganti benzina senza piombo … gasolio”;
- “realizzazione di impianti meccanici interrati per carburanti liquidi”;
- “realizzazione di n. 1 cassa in c.a. per alloggio di n. 1 serbatoio metallico da mc 30 per lo stoccaggio di prodotto GPL”;
- “installazione di n. 1 distributore bifacciale a due pistole erogante GPL”;
- “installazione di n. 2 punti di rifornimento aria/acqua”;
- “installazione di autolavaggio self service”;
- “realizzazione dell’impianto di adduzione, raccolta, depurazione e smaltimento acque reflue”;
- “realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione piazzale”;
- “realizzazione di aiuole a verde”;
- “installazione di una antenna stradale (flag con logo aziendale)”.

Come anche desumibile dagli elaborati grafici riportati nella tavola 2, allegata alla domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010, le colonnine di distribuzione di carburante previste nell’area sottostante alla pensilina erano, dunque, complessivamente tre (di cui due destinate all’erogazione di benzina senza piombo e di gasolio ed una destinata all’erogazione di GPL).

Come specificato nella richiamata relazione tecnica, la superficie coperta riservata a spogliatoio e servizi igienici per gli addetti, nonché a servizi igienici per gli utenti ed a ricovero attrezzature per gli eventuali servizi accessori si ragguagliava, nel complesso, a mq 4,10 (spogliatoio addetti bar) + 3,90 (wc addetti bar) + 7,00 (wc pubblici) + 4,80 (magazzino oli) + 1,90 (spogliatoio addetti piazzale) + 1,90 (wc addetti piazzale) + 2,40 (armadi tecnici accessori alla struttura di autolavaggio) = 24,10.

3. Il progetto sopra descritto, “fatte salve ulteriori verifiche del rispetto dei requisiti e criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999”, era stato ritenuto non assentibile dal Comune di Casaluce, in base ai seguenti rilievi: - “le opere, quantificate in mc 595, eccedono la volumetria assentibile nella zona omogenea oggetto di intervento (E, verde agricolo)”;
- “l’intervento ricade, altresì, in zona F.a (verde di rispetto e verde privato) dalla strada provinciale … Carditello, ove in ogni caso non sono consentite nuove edificazioni, e, pertanto, viola l’art. 16, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006, non avendo il Comune di Casaluce individuato preventivamente le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti”;
- “la società richiedente non risulta titolare di un diritto reale sul suolo oggetto di intervento”;
- “il suolo è gravato di livello a favore del Comune di Casaluce”.

4. Avverso siffatta determinazione la ricorrente rassegnava censure così rubricate: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 32/1998;
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. r. Campania n. 6/2006;
eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria;
eccesso di potere per presupposto erroneo;
violazione della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999;
difetto e carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

5. Costituitosi il Comune di Casaluce, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.

6. Successivamente, in esito all’espletato accesso (in data 11 maggio 2011) alle tavole di p.r.g. recanti la zonizzazione dell’area di intervento, la GeoTekno Trivellazioni proponeva motivi aggiunti, con i quali denunciava vizi di eccesso di potere per presupposto erroneo, nonché di carenza di istruttoria e di motivazione.

7. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

8. Venendo al merito della controversia, col primo e secondo motivo di originaria impugnazione, nonché con l’unico motivo aggiunto – che possono scrutinarsi congiuntamente, considerata la loro stretta interrelazione reciproca – la ricorrente assume che, a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione resistente, il progettato impianto distributore di carburante sarebbe compatibile sia con la disposizione dell’art. 23 della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999, la quale ammetterebbe la realizzazione di stazioni di servizio entro il limite volumetrico di mc 600 (a fronte dei mc 595 previsti nella specie), sia con la disposizione dell’art. 16, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006, la quale precluderebbe simili opere soltanto in corrispondenza di vincoli di rispetto stradale, e non anche in corrispondenza di vincoli o limiti all’edificabilità, come quelli gravanti sulle zone E e F.a (quest’ultima, peraltro, esulante dall’area di intervento).

9.1. Con riguardo al primo dei suindicati profili di censura, ossia alla dedotta conformità all’art. 23 della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti), giova, in primis, rammentare che quest’ultima annovera le seguenti tipologie di impianti distributori di carburanti: chiosco, stazione di rifornimento e stazione di servizio.

“Il chiosco – recita la richiamata deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 – è un impianto costituito da una o più colonnine e fornito di un locale adibito al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché eventualmente all'esposizione di lubrificanti e/o di altri accessori per veicoli. La struttura … deve avere i seguenti requisiti minimi: - la presenza di almeno due colonnine, situate nell'aria di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, per assicurare il rifornimento in relazione alla semplice o doppia erogazione delle colonnine stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per addetti.

La stazione di rifornimento è un impianto costituito da più colonnine e fornito di locali per i servizi igienici e per i servizi accessori, esclusi i locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli … La stazione di rifornimento deve avere i seguenti requisiti minimi: - la presenza di almeno quattro colonnine di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per gli addetti con eventuale spogliatoio annesso e servizi igienici a disposizione anche degli utenti.

La stazione di servizio è un impianto costituito da più colonnine …. Essa comprende locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori con i seguenti requisiti minimi: - la presenza di almeno quattro colonnine, di cui una per l'erogazione di gasolio, con idoneo spazio in relazione alle necessità del rifornimento secondo che si tratti di colonnina a semplice o doppia erogazione;
- la presenza di un punto/aria e di un punto/acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una superficie coperta nella misura di 50 mq., dove collocare lo spogliatoio ed i servizi igienici per gli addetti nonché servizi igienici per gli utenti ed attrezzature per gli eventuali servizi accessori”.

A norma, poi, dell’art. 23 della medesima deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999, “le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superate i 3,5 metri di altezza netta nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri: a) chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria di 37 mc.;
b) stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono;
pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zone C2, mentre per la restante parte dalla zona E la struttura non può superare i 300 mc con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti;
c) stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono;
pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zone E, invece, va precisato che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2, mentre per la restante parte della zona E la struttura non può superare i 600 mc con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti”.

9.2. Ciò posto, occorre, a questo punto, rimarcare che la struttura controversa include complessivamente tre colonnine erogatrici di carburante ed una superficie coperta riservata a spogliatoio e servizi igienici per gli addetti, nonché a servizi igienici per gli utenti ed a ricovero attrezzature per gli eventuali servizi accessori, pari a mq 24,10 (cfr. retro, sub n. 2).

Ora, simili caratteristiche non sono riconducibili alla categoria della stazione di servizio, (la cui volumetria massima edificabile è fissata in mc 600), ma, rispettivamente, alle categorie del chiosco o della stazione di rifornimento (la cui volumetria massima edificabile è fissata, per il primo, in mc 37 e, per la seconda, in mc 300) (cfr. retro, sub n. 9.1).

Difatti, le colonnine erogatrici di carburante richieste per le stazioni di rifornimento e di servizio devono essere almeno quattro, mentre i locali da adibire a spogliatoio per gli addetti, a wc per gli addetti e per gli utenti, a ricovero delle attrezzature, , nelle stazioni di servizio, devono coprire una superficie minima pari a mq 50.

Conseguentemente, la struttura de qua, integrando, al più, – siccome dotata di sole tre colonnine erogatrici – i requisiti propri del chiosco ovvero – siccome dotata di una superficie coperta riservata a spogliatoio e servizi igienici per gli addetti, nonché a servizi igienici per gli utenti ed a ricovero attrezzature per gli eventuali servizi accessori, inferiore a mq 50 – i requisiti propri della stazione di rifornimento, non avrebbe potuto superare la volumetria massima edificabile consentita per la prima (mc 37) o, comunque, per la seconda (mc 300) categoria di impianto distributore di carburante.

Viceversa, essa risulta aver ragguagliato una volumetria pari a mc 595, pur non presentando i requisiti della stazione di servizio, unicamente in relazione alla quale il citato art. 23 della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 prevede una volumetria edificabile fino a mc 600.

9.3. Tale circostanza, già di per sé, elide la censura, secondo cui l’installazione di impianti distributori di carburanti sarebbe affrancata dai parametri urbanistico-edilizi fissati per le aree di relativa localizzazione – come, appunto, quelli operanti nelle zone E (verde agricolo) e F.a (verde di rispetto e verde privato) attinte dal progetto controverso –.

Ed invero, quand’anche gli interventi in parola non soggiacessero a detti parametri, essi non sfuggirebbero, comunque, ai limiti di cubatura sanciti dall’art. 23 della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 per la tipologia di allestimento divisato dalla GeoTekno Trivellazioni.

10. In disparte il superiore rilievo, a rivelarsi fallace è la stessa impostazione ermeneutica di fondo propugnata dalla ricorrente col secondo dei profili di doglianza indicati retro, sub n. 8, ossia la tesi che l’art. 16, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006 precluderebbe la realizzazione di impianti distributori di carburanti soltanto in corrispondenza di vincoli di rispetto stradale, e non anche in corrispondenza di vincoli o limiti all’edificabilità, come quelli gravanti sulle zone E e F.a (quest’ultima, peraltro, esulante dall’area di intervento)

10.1. Innanzitutto, non può essere accreditata la semplificazione in base alla quale l’art. 16, comma 1, cit., nell’ammettere l’installazione di impianti distributori di carburanti “in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale” (ad eccezione delle zone A), affrancherebbe tale attività costruttiva anche dai parametri urbanistico-edilizi operanti in ciascuna zona. Così come non può essere accreditata l’ulteriore semplificazione in base alla quale l’unico argine alla realizzazione di simili interventi finirebbe per risiedere nella previsione di volumetria massima edificabile contenuta nell’art. 23 della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999.

In realtà, il citato art. 16, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006 si limita a stabilire che “gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati … in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A” e che “gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti”.

Non esonera, dunque, se non quanto alla zonizzazione, l’abilitazione alla costruzione dei predetti impianti dall’applicazione del regime urbanistico-edilizio dettato dalla competente autorità comunale, eventualmente anche mediante la 'variante semplificata' ex art 1, comma 2, del d.lgs. n. 32/1998 alla disciplina pianificatoria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° settembre 2011, n. 4282). E precisa che, in caso di insediamento nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, la sottrazione alla zonizzazione vigente rimane, comunque, subordinata alla “previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili”.

In altri termini, l’ambito di esenzione definito dal legislatore regionale (art. 16, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006) – al pari del legislatore nazionale (cfr. art. 2 del d.lgs. n. 32/1998) – è da intendersi circoscritto alle destinazioni di zona e rinviene la propria ratio nell’attitudine degli impianti distributori di carburante ad adiuvare qualsivoglia attività (a guisa di servizio a rete diffuso, nonché a guisa di opere di urbanizzazione secondaria e di infrastrutture complementari alla circolazione stradale: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786;
TAR Veneto, Venezia, sez. III, 1° agosto 2007, n. 2626;
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 luglio 2009, n. 4354), mentre non risulta indiscriminatamente estensibile a tutte le norme che regolano l'assetto urbanistico del territorio e l'attività edilizia su di esso (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° settembre 2011, n. 4282).

Nel contempo, e proprio in ragione di quanto sopra, la previsione di volumetria massima edificabile contenuta nell’art. 23 della giunta regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 è, logicamente, da reputarsi non già sostitutiva, bensì supplementare in rapporto alle statuizioni delle fonti pianificatorie.

La disposizione citata si limita, infatti, a stabilire che il chiosco, la stazione di rifornimento e la stazione di servizio non possono, in ogni caso, superare il limite, rispettivamente, di mc 37, di mc 300 e di mc 600, ma non elide eventuali prescrizioni più restrittive dettate dallo strumento urbanistico in relazione all’area di intervento;
con la conseguenza che, ove queste fissino un limite di volumetria edificabile inferiore, è a tale ultimo valore che occorre necessariamente aver riguardo.

10.2. Alla luce delle considerazioni svolte, il progetto controverso giammai avrebbe potuto legittimamente prescindere dai parametri fissati dagli artt. 19 e 20 delle n.a. del p.r.g. del Comune di Casaluce per le zone E (verde agricolo) e F.a (verde di rispetto e verde privato).

In particolare, l’art. 19 cit. assegna alle zone E (verde agricolo) un indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq 0,03 per le costruzioni principali, oltre ad un indice di fabbricabilità fondiario aggiuntivo pari a mc/mq 0,02 per i locali accessori;
mentre il successivo art. 20, con riferimento alle zone F.a (verde di rispetto e verde privato), esclude qualsivoglia capacità edificatoria.

Viceversa, il progetto declinato col provvedimento del 7 febbraio 2011, prot. n. 1479, prevede la “realizzazione di un fabbricato a struttura in c.a., destinato a shop-bar e servizi per il pubblico, avente dimensioni in pianta di m 17,50 x 10,00 per un’altezza all’estradosso del solaio di copertura di m 3,40 e con un fascione perimetrale di coronamento di m 0,50, occupante un volume totale di mc 595,00”.

Ciò, dunque, in violazione del divieto di edificabilità e dell’indice di fabbricabilità fondiario previsti dai richiamati artt. 19 e 20 delle n.a. del p.r.g. del Comune di Casaluce.

A tale riguardo, destituito di fondamento si rivela, in primis, l’assunto – prospettato in sede di motivi aggiunti – secondo cui l’area di intervento neppure in parte ricadrebbe in zona F.a.: ferma restando la privilegiata valenza probante di documenti fidefacienti – quale atti pubblici – fino a querela di falso, costituiti dai certificati di destinazione urbanistica del 22 marzo 2010 e del 17 gennaio 2013, esso trova oggettiva smentita nella tavola 14 (“zonizzazione”) del p.r.g. del Comune di Casaluce (depositata in giudizio dall’amministrazione resistente il 24 gennaio 2013), dove la porzione di suolo adiacente alla strada provinciale 46 per Carditello reca una colorazione corrispondente a quella identificante in legenda le zone F.a.

Di qui, poi, l’inconsistenza dell’ulteriore argomento addotto dalla GeoTekno Trivellazioni, secondo cui nessuno dei manufatti progettati sarebbe, comunque, localizzato nella parte di suolo classificata come zona F.a.

In tal caso, infatti, la volumetria utilizzata (mc 595) avrebbe dovuto pur sempre calcolarsi in proporzione alla sola residua parte di suolo classificata come zona E;
il che, alla stregua della documentazione versata in atti, non risulta in alcun modo avvenuto.

Non senza considerare, peraltro, in via risolutiva ed assorbente, che, anche a voler ipotizzare l’intera area di intervento ricadente nella sola zona E, detta volumetria avrebbe ampiamente ecceduto quella (mc 331,85) riveniente dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq 0,03), incrementato dell’indice di fabbricabilità fondiario aggiuntivo (mc/mq 0,02) fissato dall’art. 19 delle n.a. del p.r.g. con riferimento alla predetta zona E.

10.3. A margine delle osservazioni formulate, è appena il caso di soggiungere che – come desumibile dagli elaborati grafici riportati nelle tavole 1, 2 e 3, allegate alla domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010, ed a dispetto della prospettazione di parte ricorrente – l’impianto distributore di carburante de quo risulta localizzato anche sulla fascia di rispetto dalla strada provinciale 46 per Carditello, senza che il Comune di Casaluce ne avesse preventivamente verificato la compatibilità con la destinazione d’uso dell’area di intervento, così come richiesto dall’art. 16, comma 1, comma 1, della l. r. Campania n. 6/2006.

11. Per le ragioni illustrate retro, sub n. 9.1, 9.2, 9.3 e 10, corretti risultano essere i rilievi incentrati sul superamento della volumetria massima assentibile e sulla parziale localizzazione dei divisati interventi in zona F.a (verde di rispetto e verde privato), oltre che entro la fascia di rispetto stradale;
per modo che non accreditabili sono i profili di censura ad essi rivolti.

12. Del pari, corretta – contrariamente a quanto sostenuto col quarto motivo di originario gravame – si rivela constatazione che “il suolo è gravato di livello a favore del Comune di Casaluce”.

In proposito, giova, innanzitutto, rammentare che, ai fini della legittimazione alla presentazione della domanda di permesso di costruire, la disponibilità del terreno non si identifica necessariamente con la proprietà dello stesso, ma sta a indicare l’esistenza di una situazione giuridica che abilita l’istante al pieno esercizio del ius aedificandi. Di conseguenza, detta disponibilità non è ravvisabile non solo allorquando l’istante non sia proprietario del terreno, ma anche allorquando sia nudo proprietario dello stesso per l’esistenza di diritti reali di godimento in capo a terzi, suscettibili, come tali, di incidere sulla capacità edificatoria del suolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3225;
TAR Puglia, Bari, sez. III, 23 dicembre 2004, n. 6237;
TAR Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1376).

In considerazione di ciò, l’esistenza di un diritto di enfiteusi a favore del Comune di Casaluce e la mancanza di atti di assenso da parte di quest’ultimo precludevano, in capo alla nuda proprietaria (L A A) e, vieppiù, in capo alla comodataria (GeoTekno Trivellazioni), la piena disponibilità dell’area di intervento e, quindi, la legittimazione al rilascio dell’invocato titolo abilitativo all’edificazione su di esso.

Né tale approdo può dirsi menomato dalla dedotta prescrizione del menzionato diritto di enfiteusi per non uso ventennale (cfr. art. 970 cod. civ.): l’invocata vicenda estintiva non viene, infatti, minimamente provata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., ed è, anzi, smentita dal tenore della compravendita stipulata il 22 settembre 2008 (rep. n. 230548;
racc. n. 25794), dove è previsto il pagamento (neppure documentato) della somma dovuta a titolo di affrancazione ex art. 971 cod. civ. dal livello evidentemente ancora gravante sul suolo controverso a favore del Comune di Casaluce.

13. A questo punto, il Collegio osserva che, in rapporto all’ulteriore rilievo di mancanza di titolarità di un diritto reale sul suolo de quo, quelli concernenti il superamento della volumetria massima assentibile, la parziale localizzazione dei divisati interventi in zona F.a (verde di rispetto e verde privato), oltre che entro la fascia di rispetto stradale, e l’esistenza di un diritto di enfiteusi a favore del Comune di Casaluce costituiscono nuclei motivazionali del tutto autosufficiente e si rivelano, quindi, singolarmente suscettibili di sorreggere, di per sé, l’impugnato diniego di permesso di costruire.

Fondandosi il gravato provvedimento del 7 febbraio 2011, prot. n. 1479, su una motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato avrebbe potuto comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio del medesimo (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato , sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2882;
8 giugno 2007, n. 3020;
sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6732;
sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 268;
28 marzo 2007, n. 2723;
4 maggio 2007, n. 3995;
2 luglio 2007, n. 5892;
1 agosto 2007, n. 7401;
3 ottobre 2007, n. 9718;
sez. I, 8 gennaio 2008, n. 73;
sez. II, 28 gennaio 2008, n. 608;
10 marzo 2008, n. 2165;
23 aprile 2008, n. 3505;
14 maggio 2008, n. 4127;
1 luglio 2008, n. 6346;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 giugno 2007, n. 6252;
Salerno, sez. II, 26 settembre 2007, n. 1918;
Napoli, sez. III, 2 ottobre 2007, n. 8744;
sez. VIII, 5 marzo 2008, n. 1102;
Salerno, sez. II, 18 marzo 2008, n. 313;
Napoli, sez. I, 17 giugno 2008, n. 5943;
sez. III, 9 settembre 2008, n. 10065;
sez. V, 5 agosto 2008, n. 9774;
sez. VII, 6 agosto 2008, n. 9861;
sez. I, 7 ottobre 2008, n. 13437;
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 novembre 2007, n. 6532;
TAR Liguria, Genova, sez. II, 21 giugno 2007, n. 1188;
sez. I, 29 novembre 2007, n. 1988;
sez. II, 11 aprile 2008, n. 543;
26 novembre 2008, n. 2041;
TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 9 novembre 2007, n. 2032;
27 ottobre 2008, n. 1847;
TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 giugno 2008, n. 314).

Una simile implicazione demolitoria risulta preclusa dalla circostanza che il diniego di permesso di costruire si è rivelato immune da vizi invalidanti, nelle parti motivazionali scrutinate retro, sub n. 9.1, 9.2, 9.3, 10 e 11.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ravvisare la carenza di interesse di parte ricorrente all’accoglimento e, quindi, a predicare l’assorbimento dell’ulteriore profilo di censura, proposto avverso il nucleo argomentativo incentrato sulla mancanza di titolarità di un diritto reale sull’area di intervento;
nucleo argomentativo rispetto al quale rimangono distinti ed autonomi gli altri, risultati legittimi, incentrati sul superamento della volumetria massima assentibile, sulla parziale localizzazione dei divisati interventi in zona F.a (verde di rispetto e verde privato), oltre che entro la fascia di rispetto stradale, e sull’esistenza di un diritto di enfiteusi a favore del Comune di Casaluce (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020).

14. Privo di pregio è, infine, l’ordine di doglianze concernente la denunciata omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010.

14.1. In proposito, il Collegio osserva che il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 è assimilabile alla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente art. 7, in quanto entrambi gli atti hanno lo scopo di permettere un effettivo confronto tra l’amministrazione e i privati anteriormente all’adozione di un provvedimento negativo, in modo che non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’identità di funzione consente, quindi, di affermare che anche la mancanza della comunicazione ex art. 10 bis cit. incide sulla validità dell’atto conclusivo del procedimento nei soli limiti previsti dal successivo art. 21 octies, comma 2, ossia qualora abbia determinato un deficit istruttorio. Il che non si verifica, qualora il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ossia quando la denunciata violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828;
sez. III, 27 gennaio 2009, n. 7;
sez. V, 19 giugno 2009, n. 4031;
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 10 maggio 2006, n. 1183;
Brescia, 20 agosto 2008, n. 862;
TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 15 giugno 2007, n. 5503;
sez. II bis, 3 maggio 2007, n. 3917;
TAR Molise, Campobasso, 2 aprile 2008, n. 113;
TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 3 aprile 2008, n. 1245;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 25 marzo 2009, n. 1611).

Ebbene, nella specie, alla luce della disamina compiuta retro, sub n. 9.1, 9.2, 9.3, 10 e 11, il contenuto del gravato diniego di permesso di costruire si è rivelato immune dai vizi sostanziali lamentati dalla ricorrente;
per modo che non può ricollegarsi portata infirmante alla dedotta omissione del preavviso di rigetto.

14.2. A ciò si aggiunga che, come desumibile dal tenore della domanda di permesso di costruire, prot. n. 14124, del 25 novembre 2010, i motivi ostativi all’accoglimento di quest’ultima erano stati già resi noti dal Comune di Casaluce alla GeoTekno Trivellazioni con le note del 24 agosto 2010, prot. n. 9878, e del 13 settembre 2010, prot. n. 10547, nelle quali era stato preannunciato il rigetto di analoga istanza (datata 1° luglio 2010) di rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione di un impianto distributore di carburante.

15. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza e inammissibilità di tutte le censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto.

16. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente.

Dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.000,00 in favore dell’amministrazione resistente.

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