TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-14, n. 201800367
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Pubblicato il 14/05/2018
N. 00367/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2002 REG.RIC.
N. 00658/2002 REG.RIC.
N. 00144/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2002, proposto da
G D e G A, originariamente rappresentati e difesi dall'avvocato M O, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24, poi costituiti con il nuovo difensore avvocato B A, con domicilio eletto presso lo studio avv. F Cni in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Comune di Cupra Marittima, rappresentato e difeso dall'avvocato V S con domicilio eletto presso lo studio avv. V R in Ancona, via Matteotti, 99, poi costituito con i nuovi difensori avvocati G R e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G R in Ancona, c.so Garibaldi n. 136;
Responsabile Servizio Demanio Comune di Cupra Marittima;
nei confronti
G U, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P G, con domicilio eletto presso lo studio avv. Alberto Galeazzi in Ancona, piazza Diaz, 5;
e con l'intervento di
ad opponendum:
S F, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Avv. Galeazzi in Ancona, piazza A. Diaz, 5;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2002, proposto da
G D e G A, originariamente rappresentati e difesi dall'avvocato M O, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24, poi costituiti con il nuovo difensore avvocato B A, con domicilio eletto presso lo studio avv. F Cni in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Comune di Cupra Marittima, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G R in Ancona, c.so Garibaldi n. 136;
Responsabile Servizio Demanio Comune di Cupra Marittima,
Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;
nei confronti
G U e S F, rappresentati e difesi dall'avvocato M G P G, con domicilio eletto presso lo studio avv. Stefano Galeazzi in Ancona, piazza Diaz, 5;
Società hotel La Perla, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Fabrizio Naspi in Ancona, via Ruggeri, 3/N;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2012, proposto da
G D e G A, originariamente rappresentati e difesi dall'avvocato M O, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24, poi costituiti con il nuovo difensore avvocato B A, con domicilio eletto presso lo studio avv. F Cni in Ancona, via Matteotti, 54;
contro
Comune di Cupra Marittima, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G R in Ancona, c.so Garibaldi n. 136;
nei confronti
S F, rappresentato e difeso dall'avvocato M G P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano avv. Galeazzi in Ancona, piazza A. Diaz n.5;
G U;
Provincia di Ascoli Piceno;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 212 del 2002:
del provvedimento in data 17/12/2001 con cui il Comune di Cupra Marittima respingeva l’istanza dei ricorrenti per ottenere la concessione di un’area demaniale marittima ubicata a nord dello stabilimento balneare Sirenella,
e per
il risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 658 del 2002:
- in parte qua, del nuovo Piano Particolareggiato di Spiaggia adottato in via preliminare (delibera CC n. 70/2001) e poi in via definitiva (delibera CC n. 12/2002);
- in parte qua, degli atti di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di Spiaggia, ovvero i pareri espressi dalla Giunta Provinciale con delibere nn. 26/2003 e 151/2003 e la delibera del Consiglio Comunale n. 13/2003;
- in parte qua, del Regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2003;
- della nota prot. 8118 del 2/7/2003 con cui il Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Cupra Marittima disponeva la revoca dei precedenti provvedimenti prot. 12870/2001 e 12872/2001 e il ripristino delle concessioni rilasciate alla società hotel La perla e al sig. F Stefano;
- dei provvedimenti del 6/10/2003 prot. 12365, 12367 e 12369 recanti diniego di rilascio delle concessioni demaniali marittime individuate nel Piano di Spiaggia con le sigle C2, C8 e C13;
- delle note del 3/7/2006 prot. 7683 e 7689, con cui il Comune di Cupra Marittima informava i ricorrenti che il Piano di Spiaggia era stato definitivamente approvato con delibera n. 13 del 6/6/2003;
- delle licenze suppletive demaniali n. 08 e 10 di repertorio nonché 09 e 11 di repertorio, rilasciate dal Comune ai ricorrenti “nella parte in cui in adeguamento al Piano di Spiaggia vigente in Cupra marittima e del Regolamento Comunale approvato con delibera CC 32/03 impongono e determinano traslazioni e modifiche a favore delle concessioni demaniali rilasciate ai controinteressati”,
e per
il risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 144 del 2012:
in parte qua, della variante al Piano Particolareggiato di Spiaggia del Comune di Cupra Marittima adottata e approvata con delibere consiliari nn. 11, 42 e 65 del 2011,
e per
il risarcimento del danno.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cupra Marittima, di G U, di S F e di Società hotel La Perla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, già titolari di concessioni demaniali marittime in Comune di Cupra Marittima, presentavano istanza del 13/11/2001 per ottenere la concessione di un’ulteriore area ubicata a nord dello stabilimento balneare Sirenella (di seguito “Area U”).
Tale area era stata data in concessione al sig. U G che, alla scadenza del titolo, ne chiedeva il rinnovo, tuttavia negato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto al momento competente in materia. Il diniego veniva quindi impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti;ricorso che veniva accolto con decreto del 28/7/2000.
Sulla scorta di quest’ultima decisione ministeriale, il Comune di Cupra Marittima, divenuto medio tempore competente, respingeva l’istanza dei ricorrenti con provvedimento del 17/12/2001, evidenziando che la concessione sarebbe stata rilasciata a U G.
Detto provvedimento veniva impugnato con l’odierno ricorso n. 212/2002.
1.2 Nelle more di definizione del gravame, il Comune di Cupra Marittima adottava, in via preliminare (delibera CC n. 70/2001) e poi in via definitiva (delibera CC n. 12/2002), il nuovo Piano Particolareggiato di Spiaggia.
Questo veniva impugnato dai ricorrenti, con l’atto introduttivo del ricorso n. 658/2002, sotto i seguenti aspetti:
a. avvenuto rigetto dell’osservazione, presentata dagli stessi ricorrenti, affinché fosse loro rilasciata la concessione demaniale (in accorpamento) dell’Area U, stante la pendenza del ricorso n. 212/2002;
b. avvenuto accorpamento e ampliamento delle precedenti concessioni rilasciate al sig. F Stefano e loro localizzazione subito a nord della concessione Lido Azzurro (di seguito “Aree F”). Sul punto i ricorrenti allegano di aver presentato anche osservazioni, al Piano adottato, volte all’annullamento della concessione demaniale assegnata al sig. F. Allegano, inoltre, di aver presentato osservazioni per lo spostamento e l’ampliamento della concessione contigua a quella di F Stefano a nord della concessione Lido Azzurro. Allegano, infine, che le predette osservazioni vennero respinte dal Consiglio Comunale in sede di adozione definitiva del Piano Particolareggiato di Spiaggia (delibera CC n. 12/2002);
c. avvenuto ampliamento della concessione localizzata di fronte all’hotel La Perla (di seguito “Area La Perla”). Sul punto i ricorrenti allegano di aver presentato osservazioni al Piano adottato volte alla revoca di tale concessione;osservazioni tuttavia respinte come quelle di cui al punto precedente.
Riguardo a queste due ultime due aree (La Perla e F) occorre ricordare che con provvedimenti del 3/12/2001 prot. 12870 e 12872, il Funzionario del Servizio Urbanistica del Comune di Cupra Marittima aveva disposto la revoca delle relative concessioni poiché non adeguate all’allora vigente Piano di Spiaggia in quanto ricadenti (in tutto o in parte) su area classificata spiaggia libera.
Il provvedimento prot. 12872/2001 fu poi oggetto di ricorso straordinario da parte del sig. F.
1.3 Con il primo ricorso per motivi aggiunti, proposto nel ricorso n. 658/2002, vengono impugnati gli atti di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di Spiaggia (pareri espressi dalla Giunta Provinciale con delibere nn. 26/2003 e 151/2003;approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 13/2003;Regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2003).
Viene altresì impugnata la nota prot. 8118 del 2/7/2003 con cui il Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Cupra Marittima disponeva la revoca dei precedenti provvedimenti prot. 12870/2001 e 12872/2001 e il ripristino delle concessioni rilasciate alla società hotel La perla e al sig. F Stefano poiché, nel nuovo Piano di Spiaggia, le aree non erano più destinate a spiaggia libera.