TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202201012

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202201012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202201012
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 01012/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00902/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2018, proposto da
A M T, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n. 3;



contro

Università degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni 6;



per l'annullamento

della nota rettorale prot. 127096/18 recante l'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001, della somma di 28.012,71 euro, notificata dall'Università degli Studi di Ferrara al Professore in data 18.09.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-L’odierno ricorrente è professore in pensione dell’Università degli Studi di Ferrara, ove è stato titolare dal 1994 della cattedra in Scienze delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria in regime di tempo pieno.

Nel 2005 il ricorrente è stato contattato dalla Provincia di Ferrara per l’affidamento dell’incarico di progettazione del ponte di Ostellato e prima della sottoscrizione del relativo contratto, il prof. T ha chiesto al Rettore pro tempore l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 d. lgs. n. 165/01.

In data 24 luglio 2008 il Rettore ha autorizzato il prof. T allo svolgimento del relativo incarico nel periodo 1 novembre 2008-28 febbraio 2009, per un impegno presuntivo di 100 ore.

Nel contratto concluso con la Provincia di Ferrara è stato precisato che il ricorrente si sarebbe avvalso della collaborazione di altro professionista; l’attività commissionata è stata conclusa nell’anno 2009, ma una parte del compenso pattuito, per € 28.012,71, è stato fatturato dal ricorrente nel giugno 2012; gran parte di tale importo (per € 18.000,00) è stato versato nell’immediato dal ricorrente al co-affidatario dell’incarico.

In data 24 maggio 2017 è stata contestata dalla Guardia di Finanza al ricorrente una presunta irregolarità dell’attività prestata a favore dell’Ente provinciale, per un’asserita violazione dell’art. 6, comma 9, L. n. 240/10.

Sulla base del verbale di accertamento l’Università degli Studi di Ferrara ha avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare, successivamente conclusosi con l’archiviazione.

Con l’ingiunzione impugnata in primo grado, l’Ateneo, ritenuto che “la Guardia di Finanza ha ritenuto incompatibile lo svolgimento per conto della Provincia di Ferrara, dell’incarico di progettazione esecutiva del “nuovo ponte di Ostellato per attraversamento idrovia ferrarese”, ha ingiunto al Professore il pagamento dell’importo di 28.012,71 euro ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Con il ricorso in esame il prof. T ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo l’ingiunzione di pagamento in parola, deducendo tre articolati motivi di gravame in sintesi l’intervenuta prescrizione della sanzione, l’insussistenza dei presupposti per la sua irrogazione (essendo stato il ricorrente autorizzato all’espletamento dell’incarico) e, in subordine, la necessità di ridurre la sanzione ad € 10.012,71, corrispondente al compenso effettivamente percepito.

Si è costituita in giudizio l’Università di Ferrara eccependo il difetto di giurisdizione. Nel merito ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dovendosi individuare il “dies a quo” del termine solo dalla percezione dell’illiceità della condotta e l’irrilevanza a suo dire dell’autorizzazione del 2008 trattandosi di attività comunque “non autorizzabile” perché non compatibile nemmeno con il d.P.R. n. 382/80.

Con sentenza n. 186/2021 l’adito Tribunale ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo che sulla controversia vi fosse la cognizione della Corte dei conti, poiché ai sensi dell’art. 53, comma 7 – bis, d. lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190, l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass. S.U. n° 415 del 14 gennaio 2020).

Con sentenza n. 3804/2022 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello del prof. T dichiarando la giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133 c.