TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400024
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00024/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. prot. 10981813/6G/Area I O.P. della Prefettura di Bari del 26.01.2023, notificato al ricorrente in data 31.01.2023, con cui è stata rigettata l'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- al fine di conseguire il porto di pistola per difesa personale;

nonché

- di ogni altra nota, verbale e atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti richiamati nell’atto impugnato, nonché quelli richiamati nel presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da --OMISSIS- il 4.8.2023:

- del decreto n. prot. 95364 (proc. n. 45009/2023/6G Ric./Area 1 O.P.) della Prefettura di Bari del 17 luglio 2023, con cui, nonostante l’ordinanza di riesame n. 140/2023 della III Sezione del TAR Puglia Bari, la Prefettura ha reiterato il rigetto di rilascio di porto di pistola per difesa personale,

- nonché di ogni altra nota, verbale e atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti richiamati nell’atto impugnato, nonché quelli richiamati nel presente ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. T D G, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 23.03.2023, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto il ricorrente che, con istanza presentata in data 19.04.2022 aveva chiesto di conseguire l’autorizzazione del porto di pistola per difesa personale in ragione del costante e grave rischio all’incolumità personale in cui incorreva - ed incorre - nell’esercizio della propria attività, svolta con legittima licenza dal 1978, in qualità di responsabile e gestore di un istituto di investigazione e sicurezza privata operante in particolare nel territorio garganico, barese e della BAT, oltre che su tutto l’ambito nazionale.

Con nota prot. n. 100405 del 1.08.2022, notificata in data 3.08.2022, ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990 veniva comunicato all’istante il preavviso di diniego.

A fondamento del provvedimento di diniego l’Amministrazione poneva il parere negativo espresso con nota n. prot. 033307/140-6 p del 19.01.2023 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari in quanto a carico del -OMISSIS- erano emersi una serie di procedimenti:

a) della Questura di Bari per violazione degli artt. 221, 140, 17 del T.u.l.p.s., risalenti nell’arco temporale 1999-2012;

b) del Nucleo Provinciale del Lavoro CC Bari per violazione dell’art.178 D.Lgs. 81/2008 (sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente), in relazione al periodo 30.12.2009-10.03.2010;

c) del Nucleo Polizia Tributaria di Bari per l’ipotesi di reato cui all’art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento dell’iva), risalente al 12.03.2013 e al 13.01.2014;

d) dei CC di Rutigliano (BA) per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 344, comma 2, 38, comma 5, del T.U.L.P.S. (trasporto armi senza preavviso all’autorità), in data il 26.05.2015;

e) della Polizia tributaria di Campobasso per l’ipotesi di reato di cui all’art. 216 R.D. 267/1942 (disciplina del fallimento), risalente al 6.04.2017;

f) del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Bari per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 10 bis , 10 ter D.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento dell’iva), datato 2.05.2019.

Con propria memoria difensiva del 12.08.2022, il ricorrente esponeva le ragioni che avrebbero reso illegittimo il provvedimento finale di rigetto, in particolare, precisando:

- di essere possessore di licenza di porto di pistola per difesa personale già del 1978 (licenza n. 084233-E) in ragione del costante e grave rischio all’incolumità personale dall’esercizio della professione di investigatore privato;

- che, nel 2015, aveva sporto una denuncia di furto e che la natura dell’attività professionale di investigazione privata da sempre metteva in pericolo costante l’incolumità della propria persona;

- che, pertanto, l’istanza era stata presentata dal ricorrente già nel lontano 17.06.2016, avente ad oggetto il rilascio di un duplicato del titolo di licenza del porto d’armi, perché l’originale era stato oggetto del menzionato furto in data 21.09.2015, regolarmente denunciato;

- che l’istanza di rinnovo del 17.06.2016 non aveva avuto alcun seguito da parte della Prefettura, in violazione dei termini ex lege , obbligando l’interessato a ripresentare, in data 21.04.2022, un’altra richiesta del porto di pistola per difesa personale;

- che, sommarie, inesatte e incomplete erano le informazioni raccolte ai danni dell’interessato e le presunte motivazioni ostative addotte dall’Amministrazione, giustificative del preavviso di diniego, essendo tutti i procedimenti penali, indicati come ostativi, definiti in giudicato con la piena assoluzione, il non doversi procedere e con l’archiviazione;
ciò analogamente anche al surrichiamato deferimento per la violazione delle norme del TULPS;

- che in data 5.09.2022, al fine di dare riscontro della propria posizione giuridico penale/amministrativa, il ricorrente depositava presso la Prefettura di Bari:

i) il certificato dei carichi pendenti ex art. 60 c.p.p., recante la dicitura «Non risultano carichi pendenti»;

ii) la certificazione di comunicazioni di iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., recante la seguente dicitura «Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni».

Questo ad ulteriore conferma che il -OMISSIS- non aveva mai mostrato una personalità violenta o inclinazione a risolvere situazioni di conflittualità con ricorso alle armi, avendo avuto un percorso di vita, in tal senso, irreprensibile e connotato di massima affidabilità e buona condotta.

Ciò nonostante, con notifica in data 31.01.2023 dell’impugnato decreto n. prot. 10981813/6G/Area I O.P. del 26.01.2023, la Prefettura di Bari rigettava l’istanza presentata dal ricorrente.

Insorgeva quest’ultimo avverso i menzionati esiti provvedimentali articolando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza e, in particolare, “violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.u.l.p.s. di cui al R.d. n. 773 del 1931. Violazione dei principi di buona amministrazione e ragionevolezza. Violazione del principio di affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 10bis della legge n.241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, incongrua, inadeguata, illogica e solo apparente, arbitrarietà, sviamento e manifesta ingiustizia.”.

Veniva altresì introdotta apposita istanza cautelare.

In data 29.03.2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente per il tramite dell’Avvocatura erariale.

In data 18.04.2023, all’esito dell’udienza camerale svoltasi, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 140/2023.

A seguito dell’ordinanza da ultimo citata, veniva sospeso il diniego di porto di pistola notificato al -OMISSIS- e veniva ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza in quanto “a carico del ricorrente non risultano pregiudizi né pendenze penali ed il ricorrente non ha mai dato luogo a sospetti di poter abusare dell’arma” ed alla luce dei “dedotti profili di pregiudizio grave che comporta per la professione del ricorrente non disporre di un’arma per difesa personale”.

Con decreto n. prot. 95364 proc. n. 45009/2023/6G Ric./Area 1 O.P. della Prefettura di Bari del 17 luglio 2023, l’Autorità amministrativa, dopo tre mesi dall’avvenuta trasmissione della detta ordinanza, adottava un atto confermativo del precedente.

Da un canto, infatti, ribadiva pedissequamente gli stessi argomenti utilizzati per supportare la pronuncia di diniego sui quali la predetta ordinanza di sospensione si era già pronunciata ritenendoli giuridicamente non rilevanti.

D’altro canto ribadiva altresì la tesi, già contenuta nel provvedimento sospeso, secondo cui non vi sarebbero state situazioni che avrebbero giustificato il rilascio del porto di pistola.

Con atto di motivi aggiunti pervenuto in Segreteria in data 4.8.2023, parte ricorrente evidenziava, in tesi, l’intervenuta l’elusione della pronuncia giurisdizionale cautelare, articolando un motivo di ricorso che, illustrando le evoluzioni della vicenda e lamentando la detta elusione, reiterava per il resto le stesse censure contenute nel ricorso principale, attesa la pedissequa riproposizione degli stessi argomenti mediante i quali era stata già respinta l’istanza del ricorrente.

In data 28.08.2023, l’Amministrazione depositava relazione sui fatti di causa.

All’udienza pubblica del 28.11.2023, sentiti i difensori, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il gravame complessivamente inteso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

I motivi di ricorso sono suscettivi di trattazione congiunta, vertendo tutto su un medesimo ordine generale di considerazioni di massima.

Come correttamente messo in evidenza dalla difesa del ricorrente, l’art. 42 del T.U.L.P.S. rimette alla valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rilasciare licenza di porto d’armi sul presupposto del “dimostrato bisogno”. Diversamente, l’art. 43, definendo i presupposti per il rilascio della suddetta licenza, delinea talune ipotesi in cui è fatto divieto di concedere la licenza di portare armi, trovando anche applicazione il richiamato art. 11 del T.U.L.P.S. e, in particolare, il suo terzo comma, il quale prescrive la revoca dell’autorizzazione anche nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti dalla legge ovvero sopravvengano circostanze che ne avrebbero “imposto o consentito il diniego”.

Dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. emerge che la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni al porto d’armi che essenzialmente consiste nell’evitare che esse vengano rilasciate «a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l’incolumità e per l’ordine pubblico»;
che, tuttavia, «per giustificare il diniego è necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici di una personalità violenta, di un’inclinazione a risolvere situazioni di conflittualità o di attentare all’altrui patrimonio anche con ricorso alle armi. È quindi necessario operare una prognosi ex ante circa l’idoneità del soggetto a garantire un corretto uso delle armi senza creare turbativa all’ordine sociale» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 3199 del 2020;
Cons. Stato, sentenza n. 5129 del 2013).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, «l’istanza volta ad ottenere la licenza di porto di armi per difesa personale deve essere vagliata non già in astratto, ma in concreto, alla luce di un complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità, che si sostanzia nell’espressione di una valutazione in ordine al possesso, nel richiedente, del requisito dell’affidabilità desunto dalla sua condotta globalmente considerata» (cfr. Cons. Stato., Sez. III, sentenza del 14 giugno 2012, n.3527;
Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6568) e che, pertanto, «ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità» (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 994 del 2017;
T.A.R. Umbria, sentenza n. 97 del 2017).

Inoltre, l’elevata discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione deve essere esercitata secondo i principi di trasparenza, razionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, di coerenza dell’ agere dell’Amministrazione e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che ciò possa trasmodare nell’irrazionalità manifesta: in tal senso, «se il potere discrezionale può essere esercitato anche in senso difforme all’istanza dell’interessato, la P.A. procedente non può esimersi dall’indicare, nella motivazione dell’eventuale atto di diniego, il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l’avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo» (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2450 del 2008).

Nel caso di specie, il contestato decreto prefettizio (ed il successivo provvedimento di riesame) si sono limitati a motivare il rigetto dell’istanza del -OMISSIS- in modo astratto e generico, non tenendo in debito conto il pregresso dell’interessato e la sua condizione di sostanziale incensuratezza, al netto dei plurimi procedimenti di cui il medesimo è stato interessato.

Peraltro, ad una valutazione globale del compendio istruttorio non emergono indici sintomatici di una personalità violenta del -OMISSIS-, ovvero di una sua inclinazione a risolvere situazioni di conflittualità o di attentare all’altrui patrimonio o personalità anche con ricorso alle armi, avendo avuto un percorso di vita, in tal senso, irreprensibile e connotato di massima affidabilità e buona condotta, tenendo anche conto che l’interessato era già titolare dal 1978 del porto di armi per difesa personale.

In conclusione, rilevati, nella fattispecie in esame, il travisamento dei fatti, la carenza di istruttoria e di motivazione, i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso principale che con quello per motivi aggiunti, vanno annullati.

Da ultimo, tenendo conto della peculiarità del caso di specie e della opinabilità di massima delle valutazioni oggetto di scrutinio, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

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