TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-10-16, n. 202400717
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 00717/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6 bis, d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia della Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, con ricorso depositato in data 20 giugno 2022, hanno chiesto che venga dichiarata la spettanza del beneficio di cui all'art. 6 bis , d.l. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, il tutto gravato da rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
I ricorrenti hanno dedotto di essersi congedati a domanda, successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo e lamentano, quindi, l’errata liquidazione del rispettivo trattamento di fine servizio (TFS) non avendo l’INPS applicato l’art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non avendo incluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali a base del calcolo del Tfs.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia - Guardia di Finanza eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso nel merito.
Si è costituito in giudizio l’Inps contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza, atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ‹‹ l’unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale e non l’ex datore di lavoro ›› ( ex plurimis , T.A.R. Emilia Romagna, sez. stacc. Parma, 20 settembre 2024, n. 243).
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
La controversia concerne, infatti, una tematica in ordine alla quale la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado ha ormai fatto debita chiarezza, sì che può dirsi consolidato un orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di accedere, facendo così richiamo ad esso, motivando succintamente, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali.
In particolare, il Consiglio di Stato (si vedano, ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10835 e i richiami ivi contenuti), ha sottolineato come, per effetto dell’abrogazione dell’art. 11, l. 8 agosto 1990, n. 231, che aveva modificato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, sia venuto meno il limite all’applicazione dell’istituto dei sei scatti stipendiali ai dipendenti delle Forze di polizia, la cui nozione, ai fini dell’applicazione dell’art.