TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-19, n. 202300971

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-19, n. 202300971
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300971
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00971/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12993/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12993 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e M S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via Alberico II, 33;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti in carica;
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore;
rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
-O-, non costituito in giudizio.

per l’annullamento

del decreto prot. -O- del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, del decreto ministeriale prot. -O- di nomina del Dott. -O- a direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché delle relative proposte di nomina (comunicazioni prot. -O-);
della nota prot. -O-, con la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso al Presidente del Senato la proposta di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA;
della nota prot. -O- con la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati la proposta di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA;
del parere favorevole reso dalla IX Commissione del Senato sulla proposta di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA;
del parere favorevole reso dalla

XIII

Commissione della Camera dei Deputati sulla proposta di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA;
in parte qua, dei verbali delle sedute della Commissione per la valutazione delle candidature alla nomina di direttore di AGEA del 24 e del 25 luglio 2019, del decreto prot.-O- del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recante l’Avviso a presentare manifestazione di interesse per la scelta della personalità da proporre per il ruolo di direttore di AGEA;
per quanto occorrer possa, dei decreti prot.-O- del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recanti la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature presentate per la nomina del direttore di AGEA;

con i motivi aggiunti presentati il 15 novembre 2019:

del decreto prot. -O- del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante la nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 ottobre 2019, il dott. -O- contesta la legittimità del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo prot. -O-, recante l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del decreto ministeriale prot. -O-, di nomina dell’odierno ricorrente a direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché degli atti del nuovo procedimento di nomina del direttore di AGEA., unitamente alle nuove proposte di nomina e i relativi pareri positivi resi al riguardo dal Parlamento.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 21-nonies, commi 1 e 2, L. 241/1990. Violazione art. 97 Cost.

Denuncia il ricorrente l’assoluta irragionevolezza, illogicità e sproporzione del provvedimento di annullamento della propria nomina a direttore di A.G.E.A. - così come della successiva riapertura dell’iter procedimentale di nomina in favore di un candidato diverso, il dott. -O- – atteso che i vizi meramente formali su cui si fonda il provvedimento di annullamento in via di autotutela (mancata preventiva acquisizione dei pareri parlamentari e omessa motivazione) avrebbero potuto essere emendati tramite la correzione del relativo segmento procedimentale, ma non anche giustificare l’individuazione di altro candidato da proporre per la nomina.

II. Quanto al decreto ministeriale di annullamento in autotutela della nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. A) del d.lgs. 74/2018, nonché dell’art. 12, comma 14, del d.l. n. 95/2012. Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.M. 5600 del 26.5.2019. Eccesso di potere difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e mancanza di proporzionalità .

Sostiene il ricorrente l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo d’annullamento in autotutela nonché, in via subordinata, la mancata applicazione dell’istituto della revoca ex art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, atteso che la legittimità della propria nomina risulterebbe dall’applicazione ratione temporis dell’art. 7 del d.lgs. n.74/2018, in virtù del quale sarebbe prevista la mera trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni Parlamentari e non la richiesta di apposito parere.

III. Quanto alle proposte di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA. A) Illegittimità derivata. B) Illegittimità propria per: difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 74/2018;
violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico approvato con D.M. 5600 del 26.5.2019;
violazione dei principi di trasparenza e imparzialità;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e mancanza di proporzionalità
.

Sostiene il ricorrente che illegittimità delle proposte di nomina del Dott. -O- a direttore di AGEA, discenda in parte da quella viziante il decreto di annullamento della nomina del ricorrente;
in altra parte dalla mancata valutazione ab origine , da parte della Commissione, di taluni requisiti in capo al ricorrente che ne avrebbero consentito una posizione in graduatoria migliore rispetto a quella degli altri due candidati proposti al Ministro per la nomina.

Con successivo atto di motivi aggiunti notificato in data 15 novembre 2019, il dott. -O- ha impugnato il decreto di nomina del dott. -O- a direttore di AGEA, deducendone l’illegittimità in ragione dei vizi denunciati con il ricorso introduttivo, nonché per vizi propri del provvedimento, consistenti nell’omissione di adeguata istruttoria e di motivazione circa la rivalutazione compiuta dal Ministro in relazione al candidato prescelto.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si è altresì costituito in giudizio l’odierno controinteressato, concludendo anch’egli per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

All’udienza di smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Osserva infatti il Collegio come nella specie le omissioni riscontrate nell’originario (e poi annullato) decreto di nomina dell’odierno ricorrente a direttore dell’AGEA hanno specificatamente riguardato rilevanti mancanze, quali:

a) la pretermissione di un parere politico sulla nomina del dottor -O-, espressamente imposto dalla legge (art. 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74) quale forma di controllo parlamentare su designazioni di figure apicali di Enti strategici dello Stato;

b) l’assenza di specifica motivazione in ordine alla scelta compiuta dal Ministro per l’individuazione del direttore di AGEA, anche in considerazione del fatto che la selezione concorsuale dei candidati si era conclusa con un ex equo fra tre soggetti, la cui rosa di nomi era stata poi sottoposta al Ministro per la scelta di competenza.

Risulta, pertanto, evidente come l’annullamento in autotutela della nomina del dott. -O- è stata determinata da rilevanti profili di illegittimità, che hanno comportato la regressione della procedura alla fase precedente, ovvero a quella prodromica all’esercizio del potere di scelta del Ministro, nel frattempo mutato, tra i tre soggetti individuati dalla commissione e posti sullo stesso piano.

Ciò sta altresì a significare che il nuovo Ministro non era affatto tenuto a motivare il “revirement” sul candidato originariamente indicato, trattandosi di scelta di alta amministrazione che prescinde, in quanto tale, da ogni forma di valutazione comparativa, trovando fondamento in valutazioni di carattere eminentemente fiduciario con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale in forma autonoma delle mansioni pubbliche, in consonanza con gli indirizzi del nominante.

Né può sostenersi che la legittimità della nomina dell’odierno ricorrente risulterebbe dall’applicazione ratione temporis dell’art. 7 del d.lgs. n. 74/2018, in forza del quale sarebbe prevista la sola trasmissione della proposta di nomina alle commissioni parlamentari e non anche la richiesta di apposito parere, dovendosi detta disposizione interpretarsi in consonanza a quanto stabilito dell’art. 12, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 (allo stato pienamente vigente in quanto non espressamente abrogato) secondo cui: “Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere” .

In tale ottica, va quindi rilevato come le summenzionate disposizioni normative di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 74/2018 ed all’art. 12, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, vanno intese come complementari e non contrastanti tra loro, ragion per cui la procedura di nomina implica il necessario coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari e la necessaria acquisizione del relativo parere, del resto puntualmente previsto anche dall’art. 143, comma 4, del Regolamento Camera, il quale dispone che “Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all’Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l’assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l’adozione dell’atto da parte del Governo” .

Giova d’altra parte rilevare come la proposta di nomina del dott. -O- a direttore dell’AGEA risulta sostenuta da un’articolata motivazione che dà conto sia degli indirizzi di politica gestionale perseguiti dal Ministero attraverso l’Agenzia, sia del fattore esperienziale del candidato che ha condotto alla sua scelta.

Ed invero il dott. -O- è stato proposto in ragione di una indiscussa esperienza maturata proprio nel settore operativo dell’Agenzia (come espressamente richiesto dall’art. 7 della L. 74/2018), il che lo ha posto, in considerazione degli obiettivi di continuità e completamento dei percorsi gestionali già intrapresi nel pregresso triennio, in una indubbia posizione differenziata, essendo il solo dei tre a vantare tale particolare professionalità, rispetto agli altri pur qualificati candidati.

Le considerazioni che precedono consentono infine di concludere per l’irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, risultando indimostrato che nella fattispecie in esame la nomina del direttore dell’AGEA avrebbe potuto avere un esito diverso da quello in concreto adottato.

In definitiva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

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