TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-02-09, n. 201000781
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00781/2010 REG.SEN.
N. 00799/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 799 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, quali eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. A L M, con domicilio eletto presso A L M in Napoli, Centro Direzionale Edificio G1;
contro
A.S.L. Napoli 5, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. F S A, E M, domiciliata ope legis in Napoli, presso la Segreteria Tar;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, 81, presso l’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 629 del 12/10/2004, emesso dalla A.S.L. Napoli 5, di esclusione del nominativo del familiare del ricorrente dagli aventi diritto al contributo ex art. 26 L.R. e per il triennio 1984/1987.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 5 e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti premettevano di essere eredi di -OMISSIS-, familiare di -OMISSIS-, persona invalida, non autosufficiente e bisognosa di cure continuative, 24 ore su 24;
- che la Regione Campania, con la legge n. 11/1984, ha privilegiato il momento assistenziale territoriale e domiciliare, prevedendo interventi di carattere economico per i singoli portatori di handicap e per le famiglie che li assistevano;
- che, in particolare, ex art. 26 della predetta legge le UUSSLL furono autorizzate ad erogare un contributo alle famiglie che assistevano i soggetti non autosufficienti, pari al 25% del dell’importo della retta giornaliera di assistenza per l’internato a tempo pieno;
- che i presupposti per l’erogazione del contributo erano solo la gravissima menomazione e la cura ed assistenza praticata dal familiare, presupposti entrambi presenti nel caso di specie.
La parte ricorrente presentava domanda, ma l’Amministrazione emanava il provvedimento impugnato con il presente ricorso.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
La ASL eccepiva l’infondatezza nel merito del ricorso.
La Regione eccepiva che la