TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2024-06-27, n. 202412981
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2024
N. 12981/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2024, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P L, C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ingiunzione del Comune di Marino n. 72206 del 10 ottobre 2023 di applicazione della sanzione economica di € 500,00, notificata in data 1 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo ricezione dell'avviso di deposito;
b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell'ulteriore attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente agisce per l’annullamento dell'ingiunzione del Comune di Marino n. 72206 del 10 ottobre 2023, con cui gli veniva applicata la sanzione economica di € 500,00, come previsto dall'art. 4 della legge Regione Lazio n. 58/1993, esponendo, a fondamento del gravame, quanto segue.
L’ingiunzione gli veniva comminata a seguito e per l’effetto del verbale di accertamento n. 14230001978, elevato in Roma, per una presunta violazione dell’art. 85/4° comma del Codice della strada D.Lgs. 30.04.92 n. 285, nonché dell'art. 10/3° comma della L. 21/1992 e dell'art. 9 bis della legge regione Lazio n. 58/1933, conseguente all’aver condotto il veicolo meglio specificato “privo di regolare rapporto di lavoro con il titolare dell’autorizzazione licenza nr. 3 del Comune di Marino” e sprovvisto di foglio di servizio (il veicolo stava prelevando due passeggeri).
Mentre il titolare dell’autorizzazione (cui il verbale era stato parimenti notificato quale obbligato in solido) impugnava l’accertamento con ricorso al Prefetto di Roma (pendente), al sig. M perveniva l’ingiunzione del Comune di Marino che disponeva la sanzione di cui all’art. 4 della LR Lazio nr. 58/1993.
Avverso l’ingiunzione formula le seguenti ragioni di censura.
1) difetto di motivazione, carenza di istruttoria per mancata applicazione dell’art. 18 della l. n. 689/1981, insussistenza del presupposto di un accertamento valido e definitivo (il verbale di accertamento è impugnato di fronte al Prefetto dell’altro cobbligato e l’eventuale annullamento produrrebbe effetti anche nei confronti dell’odierno ricorrente; il mancato rispetto dell’art.18 della l. n. 689/1981 avrebbe precluso al destinatario dell’ingiunzione di presentare memorie).
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, 5, comma 1 e 10, commi 3 e 4 della LR Lazio nr. 58/1993 (nessuna delle ipotesi di cui ai quattro commi sopra indicati giustificherebbe la sanzione impugnata; l’obbligo di compilare il foglio di servizio, previsto nella legge nazionale – art. 11, comma 4 della l. n. 21/1992 - non sarebbe stato recepito dalla legislazione