TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-31, n. 202200213
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2022
N. 00213/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Apiro, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Apiro sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal Signor -OMISSIS-, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di Apiro, tramite pec in data 20 ottobre 2021 e registrata al protocollo n. 9611 del Comune di Apiro in data 21 ottobre 2021,
nonché per:
- l’accertamento del diritto del Signor -OMISSIS-, nella sua qualità di Consigliere Comunale del Comune di Apiro, ad accedere ai documenti amministrativi richiesti con l'istanza presentata tramite pec in data 20 ottobre 2021 e registrata al protocollo n. 9611 del Comune di Apiro in data 21 ottobre 2021 e, per l'effetto, conseguire l'ordine, ai sensi dell'art. 116 comma 4 C.P.A., nei confronti del Comune di Apiro, in persona del Sindaco pro-tempore, di esibizione e rilascio dei documenti amministrativi richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Apiro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso il ricorrente, consigliere comunale del comune di Apiro, impugna il silenzio diniego sulla propria istanza di accesso ex art. 43 comma 2 TUEL prodotta il 20-21 ottobre 2021 nella quale richiedeva il rilascio di documentazione relativa ai residui attivi conservati dall’Amministrazione alla data del 31 dicembre 2020, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 2021. Chiede quindi che il Tribunale ordini al Comune, ai sensi dell’art. 116 comma 4 C.P.A. l’esibizione e il rilascio dei documenti amministrativi richiesti
Lamenta la violazione dell’art. 43 comma 2 del d.lgs n. 267 del 2000 e dell’art. 10 comma 6 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Apiro n. 46 del 28 novembre 2000, nonché dei principi di trasparenza, democraticità e buon andamento della P.A, affermando di avere diritto all’esibizione dei documenti, trattandosi di informazioni in possesso del Comune utili all’espletamento del mandato consiliare.
Si è costituito il Comune di Apiro, resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso non può, allo stato, essere accolto. Parte ricorrente richiede, nel dettaglio” “(a) con riferimento ai crediti di cui al ruolo principale TARSU anni 2010/2011/2012, i cui importi sono iscritti nell’elenco dei residui attivi da riportare alla data del 31 dicembre 2020 (pag. 3), allegato 4 alla