TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202400426
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Pubblicato il 13/06/2024
N. 00426/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2024, proposto da
S L, H E Z, R B, rappresentati e difesi dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galeria Trieste 6;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, U.T.G. - Prefettura di Ferrara - Sportello Unico per l'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Societa' Agricola Biodelta S.S., non costituita in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio illegittimamente serbato in merito all'iter di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, per la mancata convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ex articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pur avendo ottenuto il c.d. nulla osta su istanza presentata dal datore di lavoro per il lavoratore subordinato già rilasciato in data 1.02.2022;
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza di appuntamento e di sollecito alla definizione del procedimento afferente alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per lavoro, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
e con riserva di risarcimento del danno da ritardo in separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ferrara - Sportello Unico per l'Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Gli odierni ricorrenti, cittadini di nazionalità marocchina, propongono azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Prefettura di Ferrara sull’ istanza da loro presentata tesa al rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Espongono di aver già ottenuto il nulla osta (S L e H E Z in data 1 febbraio 2022 mentre R B il 27 marzo 2023) ma di non essere stati convocati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art. 5-bis, co. 1, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno.
Lamentano, in sintesi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 L.241/90, 42 co.4 D.L. 73/2022, 3 e 97 Cost., del TUI e del Regolamento di attuazione nonché vari profili di eccesso di potere, sostenendo la sussistenza dell’obbligo a carico dell’Amministrazione intimata di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza. A dire di parte ricorrente il termine per provvedere sarebbe ampiamente scaduto in ragione dell’applicazione del termine di sei mesi dal nulla osta stabilito dall’art. 42 co.4, DL 73/2022.
Si è costituito il Ministero dell’Interno senza tuttavia depositare memoria né documentazione.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - E’ materia del contendere l’inadempimento della Prefettura di Ferrara all’obbligo di provvedere sull’istanza inviata dagli odierni ricorrenti concernente il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
2. – Lamentano i ricorrenti, in buona sostanza, l’inadempimento dell’obbligo di provvedere della Prefettura alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ex articolo 5-bis, co. 1, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pur avendo essi ottenuto il nulla osta su istanza presentata dal datore di lavoro per il lavoratore subordinato.
3. - Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. - Sussistono nel caso di specie, anzitutto, i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 del c.p.a., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio rifiuto.
4.1. - Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse dei cittadini extracomunitari richiedenti alla suindicata convocazione, propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno.
4.2. - Quanto al secondo aspetto, va evidenziato che ai sensi dell’art. 42 co.4, D.L. 73/2022 il Prefetto, una volta ottenuto il nulla osta sull’istanza presentata dal datore di lavoro, ha sei mesi di tempo per la convocazione dei lavoratori per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno indispensabili per ottenere il permesso di soggiorno.
Va rilevato che il suddetto termine risulta ampiamente scaduto avendo S L e H E Z ottenuto il nulla osta in data 1 febbraio 2022 mentre R B il 27 marzo 2023.
A questo proposito allo stato il procedimento risulta indeterminatamente sospeso in violazione della regola codificata dall’art. 2 L.241/90 secondo cui il procedimento una volta attivato d’ufficio o su istanza di parte deve essere concluso, si da reputarsi illegittima una sospensione “sine die” ( ex multis T.A.R. Toscana sez. III, 2 marzo 2011, n.410;T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 9 luglio 2021, n. 648).
L’Amministrazione così operando ha dunque violato l’obbligo di definire il procedimento, obbligo reso ancor più cogente in seguito all’entrata in vigore della L. 190/2012 che ha imposto di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità) alle istanze dei privati (anche dunque in ipotesi di manifesta infondatezza) nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2016, n. 3827;T.A.R. Cagliari sez. II, 12 dicembre 2013, n. 879).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione intimata si sia espressamente pronunciata sull’istanza dei ricorrenti, fermo restando il potere del Prefetto di respingere l’istanza per la sussistenza di elementi ostativi.
4.3. - Sussistono inoltre gli ulteriori requisiti processuali codificati dall’art. 31 c. 2 c. p. a. essendo l’azione proposta entro il prescritto termine annuale, nonché quello della riferibilità dell’istanza a posizione sostanziale di interesse legittimo ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4689) invocando parte ricorrente la lesione dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere il permesso di soggiorno.
5. - Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Prefettura di Ferrara nella persona del Prefetto di attivarsi espressamente sulla istanza dei ricorrenti, con le modalità di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
6. - Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora, come richiesto, un commissario ad acta nella persona del Questore di Bologna o suo delegato, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in luogo e a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in €. 1.000,00 (mille//00), è posto a carico della Prefettura soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.