TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-12-10, n. 202403600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-12-10, n. 202403600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403600
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2024

N. 03600/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02349/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2020, proposto da
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ats della Citta' Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

con tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali, applicativi e comunque, connessi, degli atti della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, di cui alle note Protocollo G1.2020.0035424 in data 23 ottobre 2020, Protocollo G1.2020.0036107 in data 26 ottobre 2020 e Protocollo G1.2020.0037285 in data 2 novembre 2020, con i quali è stata disposta la sospensione dei ricoveri programmati, anche in regime libero professionale, in tutte le strutture sanitarie private, ed è stata disposta la riduzione dei ricoveri programmati nelle strutture private “HUB”;

per quant'occorrer possa, della D.G.R. Lombardia n. XI/3264 in data 16 giugno 2020, in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 18 ottobre 2024, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, che gestisce la omonima struttura ospedaliera, in Rozzano, e la Casa di cura San Pio X, in Milano, insorgeva avanti questo TAR al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe individuati, pel tramite dei quali la Direzione generale welfare della Regione Lombardia, in risposta all'aggravamento della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 (o Covid-19), aveva disposto la sospensione/riduzione dei ricoveri non urgenti programmati nelle strutture sanitarie private, anche con riferimento ai posti letto non a contratto, perciò non impiegati nell'erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario.

A mezzi di gravame la ricorrente essenzialmente deduceva:

I) eccesso di potere per difetto di presupposti e contraddittorietà estrinseca, violazione della delibera di Giunta regionale (DGR) n. XI/3264/2020, violazione dell'art. 5 sexies d.l. 18/2020, poiché la norma da ultimo citata consentirebbe alle regioni di sospendere o ridurre le prestazioni sanitarie rese privatamente solo se in regime di libera professione intramuraria, come anche la DGR n. XI/3264/2020 (recante il piano di riordino della rete ospedaliera per fronteggiare le emergenze, come quella derivante dal Covid-19) si applicherebbe solo alle strutture sanitarie pubbliche e alle strutture sanitarie private, ma solamente ove accreditate e a contratto con il servizio sanitario;

II) in subordine, illegittimità della DGR n. XI/3264/2020 per violazione dell'art. 5 sexies d.l. 18/2020, laddove si interpretasse il piano di riordino della rete ospedaliera ivi contenuto come riferito anche alle prestazioni erogate alle strutture sanitarie private non accreditate o non a contratto con il servizio sanitario;

III) incompetenza, violazione dell'art. 6 d.l. 18/2020 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti per la sospensione dei ricoveri, sia che riguardino posti letto in solvenza sia che afferiscano a posti letti a contratto, poiché non ricorrerebbero i requisiti, stabiliti dall'art. 6 d.l. 18/2020, per procedere alle “requisizioni” dei beni delle strutture e, comunque, tali misure requisitorie avrebbero dovuto essere disposte dal Capo dipartimento della Protezione civile;

IV) violazione dell'art. 7 l. 2248/1865, all. E, violazione dell'art. 41 Cost., violazione della DGR n. XI/3264/2020, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di presupposti e contraddittorietà estrinseca, perché misure così limitative della libertà economica avrebbero richiesto la ricorrenza di circostanze straordinarie non fronteggiabili con metodi ordinari e avrebbero dovuto essere contenute entro lo stretto indispensabile per schermare il rischio paventato, mentre, nella fattispecie, l'esigenza di ricovero dei pazienti malati di Covid-19 si sarebbe potuta soddisfare mettendo a disposizione un minor numero di posti letto, coerentemente con gli interventi graduali previsti dal piano di cui alla DGR n. XI/3264/2020;

V) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché i rischi sarebbero stati adeguatamente fronteggiabili con interventi meno invasivi;

VI) in subordine, illegittimità della DGR n. XI/3264/2020 per violazione del principio di proporzionalità e per contraddittorietà, ove il piano in essa contenuto fosse interpretato nel senso di imporre l'immediata attivazione dell'intero numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19, indipendentemente dal concreto scenario di rischio rilevato;

VII) violazione dell'art. 6, co. 4, d.l. 18/2020, difetto di motivazione e sviamento di potere, in ragione della mancata liquidazione di un indennizzo a compensazione delle misure requisitorie adottate.

2. Si costituita, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.

2.1. In particolare, nei propri scritti defensionali, la Amministrazione regionale, prima ancora che instare per la reiezione del gravame comechè infondato, ne eccepiva:

- l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione dell'intervenuta adozione –nelle more della celebrazione della odierna udienza di trattazione- di svariati provvedimenti (docc. 2-8 della produzione della parte resistente) finalizzati all'erogazione di indennizzi in favore delle strutture per la collaborazione prestata durante l'emergenza epidemiologica, indennizzi di cui avrebbe beneficiato anche la ricorrente che, stante l'accettazione del compenso economico e la mancata contestazione degli atti che lo prevedevano, avrebbe prestato acquiescenza alle misure di sospensione dei ricoveri adottate durante lo stato d'emergenza;

- in ogni

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