TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-11-06, n. 201702533
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2017
N. 02533/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2017, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall'Avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, alla Via Oliveto Scammacca n. 23/C;
contro
F s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A D sito in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 53;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze - presentate a decorrere dal 14.09.2004 e successivamente più volte reiterate (da ultimo in data del 9.1.2017) - aventi ad oggetto il riconoscimento della riconducibilità della morte del marito alla causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F Spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sulle molteplici e identiche istanze - presentate a decorrere dal 14.09.2004 e successivamente più volte reiterate, da ultimo in data del 9.1.2017 – volte ad ottenere il riconoscimento della morte del marito per causa di servizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente ex adverso deducendo, peraltro, l’inammissibilità del giudice amministrativo adito per difetto di giurisdizione atteso, da un lato, che non si applicava al riguardo l’art. 2 della legge n. 241/1990, tenuto conto che la richiesta non presupponeva l’esercizio di poteri di natura pubblicistica;dall’altro, che il rapporto giuridico sotteso alla richiesta ( id est , il rapporto di lavoro alle proprie dipendenze) aveva natura privatistica.
All’udienza del 18.10.2017, come in verbale, il difensore di parte ricorrente dichiarava che invero la materia del contendere era cessata avendo l’amministrazione resistente adottato il provvedimento richiesto.
Nonostante quest’ultima dichiarazione, tuttavia, il Collegio adito ritiene di non poter entrare nel merito della pretesa – anche al fine di accertare l’effettivo sopravvenuto soddisfacimento della stessa e così conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere – atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della stessa.
La richiesta avanzata dalla parte ricorrente - per come dalla stessa concretamente prospettata (cd. causa petendi ) – ha, infatti, più propriamente a oggetto un diritto soggettivo nascente dal decesso del marito connesso a un rapporto di lavoro avente natura più propriamente privatistica, con la conseguenza, quindi, che la relativa cognizione appartiene appunto piuttosto al giudice ordinario, sezione lavoro.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione in capo a questo Giudice Amministrativo, rientrando invece la controversia nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, avanti la quale potrà essere riproposta nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. previa sussistenza dell’interesse processuale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio è dell'avviso che, in ragione della natura processuale della presente decisione, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa.