TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300021
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01636/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e G S, con domicilio eletto presso lo studio Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) - Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Chiapperini e Sabrina De Palma, con domicilio eletto presso lo studio Puglia Dipartimento Provinciale Arpa in Lecce, via Miglietta 2;

per l'annullamento

della nota DVA: Registro Ufficiale. U. 0022081.07-09-2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, avente ad oggetto ID 42 . Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA/DEC/2010/273del 24.5.2010 e s.m.i per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto - Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 52830 del 31.8.2016;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia e Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data10 novembre 2016, è richiesto l’annullamento della nota DVA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0022081.07-09-2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, avente ad oggetto “ Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 e s.mi per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. cli Taranto - Prima diffida ai sensi de/l'art. 29-decies, comma 9, dei D.Lgs. 152/06 e s.m.i per inosservanza delle prescrizioni. autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 52830 del 31/8/2016 ”;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso c/o conseguente, ivi comprese le note ISPRA prot. a. 52830 del 31 agosto 2016 (prot. DVA n. 0021554 del 31 agosto 2016) e prot. n. 49033 del 29 luglio 2016.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

-Violazione e falsa applicazione dell’art.29-decies comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990 n.241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio.

Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 128 e 129 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n.241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis-quadercies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (in particolare dell’art. 29 sexies) –violazione e falsa applicazione del procedimento di analisi dei campioni all’origine della diffida del 7 settembre 2016 previsto a pag.64 del Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dall’ISPRA ed allegato al decreto AIA (metodo APAT-

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