TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-10-03, n. 201601170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-10-03, n. 201601170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601170
Data del deposito : 3 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2016

N. 01170/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2010, proposto da:
G R, V R, rappresentati e difesi dall'avvocato A B C.F. BGNLRT51E25A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, n.25;
A R, rappresentato e difeso dagli avvocati A B C.F. BGNLRT51E25A662Y, Alma Lucia Giuseppina Tarantino C.F. TRNLLC79A53A662D, con domicilio eletto presso A B in Bari, via Dante, n. 25;



contro

Comune di Castellana Grotte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B C.F. BSSSVT71S06A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, n.134/B;



per l'annullamento

della deliberazione di consiglio comunale n. 103 del 29/09/2009, avente ad oggetto “approvazione variante urbanistica e di progetto preliminare della strada di collegamento Via Monopoli con nuova strada di PRG”; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi richiamati, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- I nominati in epigrafe impugnano la delibera n. 103/2009, con cui il Consiglio comunale di Castellana Grotte ha approvato, ai sensi dell’art. 12 co.3 LR n. 3/2005, la variante urbanistica ed il progetto preliminare, “ai soli fini urbanistici”, relativo a lavori stradali (non previsti dal P.R.G.) che interessano la proprietà dei ricorrenti (collegamento Via Monopoli con nuova strada di P.R.G.).

Aggiungono che con la stessa delibera è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera e di detti lavori, senza fissazione del termine per l’adozione del

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