TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202300774
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Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 00774/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2022, proposto dalle
società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati F C O e M S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Alagon 1;
per l'annullamento
della “Ordinanza di demolizione – rimozione opere e rimessione in pristino” n. 90 del 23/09/2022, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Grandi Opere e Ambiente del Comune di -OMISSIS-, notificata il 27 settembre 2022, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierne ricorrenti, hanno impugnato l’ordinanza indicata in oggetto, con la quale il Comune di -OMISSIS- ordina la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi su un’area situata in località di -OMISSIS-, nel territorio del Comune di -OMISSIS-, distinta in catasto terreni al -OMISSIS-, di proprietà della società -OMISSIS- e gestiti dalla società -OMISSIS-
1.1. L’ordinanza è stata adottata a seguito di un sopralluogo effettuato in data 15 febbraio 2022 dall’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di -OMISSIS- e dall’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, i cui esiti (con la relativa documentazione fotografica) sono riportati nella relazione prot. n. 2864 del 16.2.2022.
In particolare, si evidenzia nell’ordinanza impugnata che:
- gli interventi in oggetto insistono su aree sottoposte a vincoli come riportato nella citata relazione di sopralluogo e risultano in contrasto con le seguenti normative: d.P.R. n. 380/2001; d.lgs. n. 42/2004 (art. 142: “ Aree tutelate per legge ”); P.P.R. (art. 29: “ Aree tutelate di rilevanza comunitaria ); Direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000); R.D.L. n. 3267/1923 (art. 1: “ Vincolo idrogeologico ”); legge n. 183/1989 e NTA PAI (“ Pericolo Frana PAI, Rev. 42, Hg4 ”);
- le opere in contestazione, stante la loro consistenza, sono di natura mista inquadrabili come “ interventi di nuova costruzione e manutenzione straordinaria ”, riconducibili alla definizione di cui all’art. 3, lett. b) ed e), del d.P.R. n. 380/2001, quali roulotte , pergolati, recinzioni, pavimentazioni, spianamenti, aiuole e bordure con specie alloctone, reti di adduzione idrica ed elettrica sottotraccia e non, con la presenza di pozzetti di ispezione in calcestruzzo;
- sono state oggetto di accertamento le seguenti opere: roulotte con copertura in rete sintetica, pergolati in legno con copertura in canne, terrapieno con aiuole e pavimentazione in blocchi di pietra calcarea e recinzione metallica; struttura con copertura in canne, teli plastici e rete sintetica laterale; roulotte ; prefabbricato, pergolato in legno, pavimentazione con lastre in materiale cementizio, staccionata in legno e terrapieni, predisposizione di gradinata per discesa a mare; roulotte con copertura in telo plastico, pergolato in legno con copertura in rete sintetica, lavabo in materiale plastico; roulotte , pergolato in legno con copertura in canne, terrapieno con aiuole e bordure, staccionata in legno; spianamenti con predisposizioni impiantistiche; impianti elettrici e idrici sotto traccia con pozzetti in cls;
- le opere sono state eseguite in assenza di titolo abilitativo, pertanto in violazione dell’art. 3 della l.r. 11.10.1985, n. 23, sicché sono soggette alle sanzioni previste dall’art 6 della stessa l.r. n. 23/1985.
1.2. Le ricorrenti premettono che l’area in questione, già di proprietà della società -OMISSIS- (che ha gestito la struttura sino all’anno 2017, richiedendo e ottenendo dai vari Enti competenti tutte le autorizzazioni e i titoli necessari per l’esercizio dell’attività), è ora di proprietà della -OMISSIS- ed è nel legittimo possesso e nella disponibilità della società -OMISSIS-, in forza di contratto stipulato in data 20 gennaio 2017.
Ciò premesso, le ricorrenti sostengono che nella vicenda in esame non è stata violata né la normativa edilizia né quella di tutela paesaggistica e ambientale e affidano il ricorso ai seguenti motivi.
1) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. 11.10.1985, n° 23 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto e/o insufficienza di motivazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni e arbitrarietà dell’azione amministrativa ”.
L’area attrezzata a parcheggio in questione sarebbe dotata di tutti i titoli autorizzativi, edilizi e paesaggistici richiesti, e tutti i manufatti contestati sarebbero stati realizzati in conformità all’art. 3 della l.r. n. 23/1985, al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) e al Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001); inoltre, l’attività imprenditoriale che vi viene svolta sarebbe munita di tutti i necessari titoli abilitativi richiesti dalla legislazione vigente.
In primo luogo, sotto il profilo della conformità alle previsioni urbanistiche, le ricorrenti deducono che:
- la destinazione urbanistica dei terreni nei quali ricade l’area in questione (zona H sottozona H1b del PUC) consente lo sfruttamento commerciale delle superfici in essa comprese;
- l’art. 19 delle N.T.A. del PUC di -OMISSIS-, nel disciplinare le Zone H di Salvaguardia, descrive la Sottozona H1b, in particolare, come vocata alla “ Salvaguardia paesaggistica, ambientale con fruizione turistica balneare e culturale al fine di non alterare lo stato dei luoghi ”, ed espressamente consente la realizzazione di: « e) opere di accesso al mare (strade carrabili e pedonali con relative aree di sosta attrezzate, belvederi etc.) e di supporto della balneazione, strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristorazione, di ricovero di attrezzature da spiaggia, posti di pronto soccorso e servizi igienici, indispensabili per la funzione turistica e la valorizzazione degli ambiti marini »;
- i manufatti censiti al momento del sopralluogo si inquadrerebbero proprio nel contesto di tali previsioni pianificatorie e sarebbero stati realizzati per consentire lo sfruttamento del flusso turistico particolarmente intenso nell’areale della costiera di -OMISSIS-, soprattutto nei mesi estivi.
In secondo luogo, le opere sarebbero munite dei necessari titoli autorizzativi edilizi e paesaggistici, ossia:
- concessione per l’esecuzione di opere del 15.4.1993, prot. n. 2596 (corredata da allegata planimetria dell’area di intervento), in virtù della quale l’area in questione - -OMISSIS- - è adibita (da quasi trent’anni) ad area attrezzata a parcheggio (per la sosta di auto, camper, e roulotte);
- autorizzazione ex art. 7 della l. n. 1479/1939, in data 29.3.1999 (prot. n. 1326), dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione, per i lavori relativi all’area attrezzata per parcheggi e percorsi pedonali, nella quale si rileva che “ l’intervento proposto è sotto il profilo paesistico ammissibile in quanto non altera negativamente la percezione, la naturalità, l’energia e la profondità del quadro paesistico interessato, che abbraccia la distesa costiera e l’immediato entroterra ”;
- parere del Direttore Generale del Servizio di Vigilanza in Materia Edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica della Regione del 28.10.1999, secondo cui “ se per la stessa area non vengono realizzate opere che comportino modifiche o trasformazioni urbanistiche del territorio (quali movimenti terra, opere edilizie, cementizie ecc.) […] non è necessaria la concessione edilizia ”;
- approvazione ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 con determinazione n. 979/V del 7.5.2001 del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione (essendo l’area classificata quale “Sito di Importanza Comunitaria”), per il progetto di “valorizzazione turistico ambientale in località “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”;
- autorizzazione n. 15/93, rilasciata in data 9.7.1993, della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Porto Torres, ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione;
- autorizzazioni per il ripristino della