TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400580
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Pubblicato il 20/05/2024
N. 00580/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2024, proposto da G S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M M G, R N e G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro
pro tempore
, e Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 8, comma 2- bis del D. Lgs. n. 152/2006 a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Ambiente trasmessa con nota del 15 novembre 2021 e acquisita al protocollo ministeriale n. 139945 del 14 dicembre 2021, per l'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nazionale divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 21 aprile 2022 con nota prot. n. 48990, successivamente corretta con nota prot. n. 62333 del 19 maggio 2022 (codice di procedura ministeriale 7780) con riferimento alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “G 1”, di potenza pari a 14,96 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nel territorio del Comune di G (GR) in località "Strada Comunale Poggio al Fabbro", per aver omesso di adottare gli atti dovuti e non aver, per l'effetto, concluso il procedimento entro i termini perentori di cui all'art. 25, comma 2- bis del Codice dell'Ambiente a seguito della comunicazione di procedibilità dell'istanza e della pubblicazione della relativa documentazione ai sensi dell'art. 24, comma 2 del Codice dell'Ambiente unitamente avvenute in data 21 aprile 2023;
- in ogni caso per l'accertamento dell'inerzia serbata dal MASE a fronte della nota di sollecito alla celere emissione del provvedimento di VIA inviata dalla Società in data 13 novembre 2023 a mezzo posta elettronica certificata;
- nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di VIA nazionale, chiedendo sin d'ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia delle suddette Amministrazioni a concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa K P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società G S.r.l., avendo in animo di realizzare nel territorio del Comune di G (GR), in località “Strada Comunale Poggio al Fabbro”, un progetto consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto agri-voltaico denominato “ G 1 ”, di potenza pari a 14,96 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in data 15 novembre 2021 presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero per la transizione ecologica - MITE) un’istanza per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006.
Il succitato progetto, per quanto dichiarato dalla G S.r.l. nell’istanza di VIA, rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, comma 2- bis , del D. Lgs 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I bis , del medesimo D. Lgs. 152/2006.
Per il progetto in questione si applicano pertanto i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all’art. 8 comma 2 bis D. Lgs. 152/2006, nonché degli articoli 24 e 25 del medesimo Codice dell’Ambiente, e l’istruttoria tecnica della V.I.A. è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, istituita ai sensi del citato art. 8 comma 2 bis , insediatasi in 18 gennaio 2022 (si veda l’allegato 2).
2. Il MASE, con nota prot. 48990 del 21 aprile 2022, comunicava alla società e agli enti interessati la verificata procedibilità dell’istanza di G S.r.l., la pubblicazione nel sito dell’Amministrazione della documentazione trasmessa dalla società richiedente (Progetto, Studio di impatto ambientale, Sintesi non tecnica, Avviso al pubblico), l’avvio del procedimento di VIA con tutte le indicazioni prescritte dagli artt. 7 e 8 L. 241/1990, e l’affidamento dell’istruttoria alla succitata Commissione.
In particolare, relativamente all’Avviso pubblico, la nota in esame comunicava che: « Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 6, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, si precisa che dalla data della presente comunicazione di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo ».
3. La Provincia di Grosseto presentava le proprie osservazioni in data 8 giugno 2024, come affermato dalla ricorrente.
Il Ministero della Cultura (la cui istanza è prodotta solo nel frontespizio – allegato 4) e la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC (allegato 5) chiedevano a G S.r.l. delle integrazioni documentali.
Su richiesta di sospensione della società, con nota del Ministero in data 12 agosto 2022 si comunicava che: « nulla osta a consentire la proroga, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del D. Lgs. 152/2006, di 120 giorni per la presentazione di detta documentazione integrativa, che dovrà pertanto pervenire entro il giorno 2/12/2022 ».
Il 2 dicembre 2022 G S.r.l. trasmetteva tramite pec all’Amministrazione la documentazione richiesta ad integrazione degli atti iniziali, come dichiarato in ricorso (allegato 7, dal quale non è possibile verificare gli allegati alla mail trasmessa dalla società).
Come affermato nell’atto introduttivo (e confermato dalle premesse del parere MIC – Allegato 9), tali integrazioni istruttorie erano pubblicate dal MASE nel proprio sito web il 16 gennaio 2023, aprendo così l’ulteriore fase partecipativa del procedimento ai sensi dell’art. 24 comma 5 D. Lgs. 152/2006, assegnando il termine di 15 giorni per eventuali interlocuzioni, con scadenza al 31 gennaio 2023 (la circostanza non è documentata negli atti di causa, ma in assenza di contestazione può ritenersi provata ai presenti fini processuali).
4. In seguito, con DGR n. 183 del 27 febbraio 2023 la Regione Toscana esprimeva sull’intervento parere favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni contenute nell’allegato ed approvato parere istruttorio) ex art. 24 comma 3 D. Lgs. 152/2006.
Il Ministero della Cultura emetteva invece il proprio pronunciamento favorevole con nota del 20 marzo 2023 (allegato 9), subordinato ad alcune – contestualmente esplicitate – condizioni ambientali.
Successivamente non sopravvenivano ulteriori atti da parte della p.a., nonostante i solleciti trasmessi dalla G S.r.l. all’indirizzo della Commissione PNRR-PNIEC, e del MASE (allegato 3).
5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la G S.r.l. ricorreva avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione (Commissione e Ministero), ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento di VIA, e la nomina di un Commissario ad acta .
5.1. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Energetico, sebbene ritualmente intimati, non si costituivano nel giudizio.
5.2. All’udienza camerale del 15 maggio 2024 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis D. Lgs. 152/2006, una volta conclusa la fase pubblica di consultazione sull’istanza di VIA, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento conclusivo e trasmetterlo al MASE entro 30 giorni. In virtù della medesima disposizione normativa, il direttore generale del MASE adotta il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MIC, che dispone di non più di 20 giorni per esprimersi.
I termini indicati sono perentori, come da espressa previsione dell’art. 25 comma 7 D. Lgs. 152/2006.
7. Orbene, nel caso di specie la Commissione PNRR-PNIEC avrebbe dovuto redigere lo schema di provvedimento finale, e trasmetterlo al MASE, entro il 2 marzo 2023, ovvero entro trenta giorni dalla conclusione della seconda fase di consultazione pubblica, terminata il 31 gennaio 2023.
In seguito, il MASE dovrà emettere l’atto finale del procedimento entro i successivi trenta giorni (previo concerto, entro venti giorni, del competente direttore generale del MIC).
Con riferimento all’inerzia della Commissione, si è dunque perfezionato il silenzio inadempimento censurato da G S.r.l. nell’atto introduttivo del giudizio.
Per ciò che concerne l’attività del MASE, il Direttore Generale dello stesso dovrà invece emettere l’atto finale del procedimento entro i successivi trenta giorni, decorrenti dall’acquisizione dello schema redatto dall’organo tecnico. Non avendo la Commissione ancora provveduto alla predisposizione dello schema, il termine in questione non è ancora decorso;conseguentemente, non vi è un’inerzia censurabile in capo al Ministero.
8. La domanda proposta dalla G S.r.l. ai sensi dell’art. 117 c.p.a. va dunque accolta nei confronti della Commissione PNRR-PNIEC;per l’effetto, questo Tribunale accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione medesima, e ordina a detto organo tecnico di adottare lo schema del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Si nomina quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inerzia della Commissione rispetto al termine qui assegnato, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega, al quale si assegna il termine perentorio di ulteriori trenta giorni per convocare la Commissione PNRR-PNIEC, ai fini della predisposizione dello schema del provvedimento conclusivo del procedimento avviato da G S.r.l.;la Commissione dovrà redigere e comunicare al Ministero lo schema del provvedimento conclusivo entro il successivo termine di ulteriori trenta giorni;il Direttore Generale del Ministero dovrà adottare l’atto definitivo conclusivo entro trenta giorni dalla comunicazione del succitato schema.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che dovrà rifonderle, in aggiunta al contributo unificato, alla società ricorrente. Si compensano le spese nei confronti del MASE.