TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-10, n. 202101899

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-10, n. 202101899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101899
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2021

N. 01899/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02525/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2010, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo D'Audino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio del Genio Civile di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, alla via Vecchia Ognina, 149;

Regione Siciliana- Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento, prot. n. 40615 del 3.12.2009, dell’Ufficio del Genio Civile di Messina recante diniego di nulla-osta idraulico al rinnovo della concessione demaniale su relitto d’alveo in sponda del Torrente Corsari del Comune di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Genio Civile di Messina;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Francesco Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, già titolare della concessione demaniale su un’area di mq 350 del relitto d’alveo in sponda del Torrente Corsari del Comune di Messina, ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento, prot. n. 40615 del 3.12.2009, dell’Ufficio del Genio Civile di Messina di diniego al rilascio del nulla-osta idraulico al rinnovo della citata concessione demaniale.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- che con atto in data 18 febbraio 2003 l’Agenzia del Demanio aveva già rilasciato in suo favore una concessione demaniale;

- che con istanza datata 8 gennaio 2009 ne aveva quindi richiesto il rinnovo;

- che l’Ufficio del Genio Civile, con il provvedimento in questa sede impugnato, esprimeva di contro parere sfavorevole rilevando che allo stato non sussistevano in loco le condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico;

- che la motivazione resa dall’Ufficio del Genio Civile contrastava, invero, con quanto ritenuto in precedenza dal medesimo ufficio, tant’è che il provvedimento impugnato non conteneva alcun accenno ad una modifica dello stato dei luoghi tale da indurre a ritenere il terreno inidoneo alla concessione d’uso;

- che, infatti, l’unica modifica intervenuta era costituita dalla realizzazione, ad opera dello stesso Ufficio del Genio Civile, nell’anno 2001, di un muro di argine sulla sinistra del torrente finalizzato a mettere in sicurezza l’area;

- che, viceversa, quest’ultimo avrebbe dovuto indicare i nuovi elementi ostativi all’rinnovo del titolo.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio del Genio Civile di Messina il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in materia di regime e gestione delle acque pubbliche la giurisdizione apparteneva al Tribunale delle Acque.

All’udienza del 26 maggio 2021 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione ai sensi dell’art.4 D.L. 28/2020, convertito con modificazioni con L. 70/2020, come richiamato dall’art. 25 D.L. 137/2020.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo infatti quest’ultima al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

A tal fine deve infatti rilevarsi, da un lato, che il provvedimento impugnato ha ad oggetto un diniego di nulla-osta idraulico;
dall’altro, che secondo Corte di cassazione, Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710 la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque “ non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. Pertanto, “nell’ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi ”.

Ne consegue, in definitiva, che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.

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