TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-10-28, n. 202011021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-10-28, n. 202011021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011021
Data del deposito : 28 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2020

N. 11021/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09385/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9385 del 2018, proposto da S C, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del Collegio dei liquidatori della “Paymove S.p.A. in liquidazione”, e da G S e F S, entrambi in proprio e nella qualità di componenti del Collegio dei liquidatori della Paymove S.p.a. in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. S F in Roma, Via Uffici del Vicario, n. 40;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Coppotelli, Adriana Pavesi, Guido A.M. Crapanzano, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Banca in Roma, via Nazionale, n. 91;

nei confronti

Roberto Bocchini, in qualità di commissario liquidatore della società Paymove S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Raffaello Carinci, Oreste De Cicco e Simonetta Di Simone, in qualità di componenti del comitato di sorveglianza, non costituiti in giudizio;

a) del provvedimento del 21 febbraio 2018, con cui Banca d’Italia comunicava a Paymove s.p.a l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1°, lett. a) e b), Tub, richiamato dall'art. 114-undecies, comma 2°, Tub;

b) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20 del 28.05.2018, con il quale veniva disposta, su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta amministrativa della Società Paymove S.p.A. con sede in Napoli alla Via Brin, n. 63;

b) della nota prot. n. 0619621/18 del 22.05.2018, con la quale l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia proponeva la sottoposizione della Paymove S.p.A. alla liquidazione coatta amministrativa;

c) del provvedimento della Banca d'Italia prot. n. 0651907/18 del 29.05.2018, pubblicato sul sito web della Banca d'Italia, con il quale si procedeva alla nomina del Commissario Liquidatore della Paymove in LCA in persona del Prof. Avv. Roberto Bocchini nonché dei Componenti del Comitato di Sorveglianza composto dall'Avv. Raffaello Carinci, dal Prof. Avv. Oreste De Cicco e dalla Dr.ssa Simonetta Di Simone;

d) per quanto di ragione, del provvedimento della Banca d'Italia di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, disposto nei confronti di Paymove SpA in LCA, adottato con delibera n. 312 del 21.06.2018, non conosciuta, apparso sul sito web della Società con Comunicato del 25.06.2018;

e) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa B B ed uditi i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Paymove S.p.a. è un istituto di pagamento sottoposto alla specifica disciplina prevista dal titolo V ter del d. lgs. n. 385 del 1993 (di seguito t.u.b.) e dalla normativa di attuazione della Banca d’Italia, emanata in recepimento di due direttive comunitarie sui servizi di pagamento (cd. PSD1 e PSD2), rispettivamente con d.lgs. n. 11 del 2010 e n. 218 del 2017.

In conformità a tale disciplina, la società Paymove è stata iscritta nel relativo albo in data 22 luglio 2014 ed è divenuta operativa dal 2 maggio 2015, con un successivo sviluppo dal settembre 2016, a seguito dell’acquisizione della licenza diretta per operare con il circuito “pagobancomat”. La società ha, dunque, prestato servizio di convenzionamento (cd. acquiring) consistente nell’offrire ai commercianti un mobile POS che consente l’accettazione di strumenti di pagamento per mezzo di un software installato su devices (smartphone, tablet, etc.), senza l’utilizzo di POS fisici.

A seguito di criticità rilevate sin dal 2017, non superante nonostante le sollecitazioni dell’Autorità di vigilanza, quest’ultima, con nota del 21 febbraio 2018, ha comunicato alla società l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 113 ter, comma 1, lett. a) e b) t.u.b. richiamato dall’art. 114 undecies, comma 2, del medesimo testo normativo.

Nell’assemblea del 23 aprile 2018, rilevata la situazione contabile al 31.12.2017, con perdite per 726.147 euro che portavano il patrimonio netto ad assumere valore negativo per 314.326 euro, e la sussistenza della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 c.c., preso atto della indisponibilità dei soci e dei terzi alla ricapitalizzazione, è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione (S C, F S e G S) quali liquidatori.

E’ accaduto, tuttavia, che l’Autorità di vigilanza, in esito all’esame degli elementi acquisiti anche successivi all’approvazione della sopra indicata deliberazione, valutata la sussistenza dei relativi presupposti, con nota del 22 maggio 2018 ha proposto al Ministro dell’economia e delle finanze la sottoposizione della Paymove a liquidazione coatta amministrativa, per violazioni normative e perdite del patrimonio di eccezionale gravità ai sensi dell’art. 80 ss t.u.b. richiamati dall’art. 113 ter, cui a sua volta rinvia l’art. 114 undecies del medesimo testo unico.

Con decreto del 28 maggio 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze la società è stata, dunque, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed a tale decreto ha fatto seguito la nomina, da parte dell’Autorità di vigilanza, dei relativi organi, nonché, in data 21 giugno 2018, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, comma1, lett. b) punto 5, d.lgs. n. 11 del 2010.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e le sopra indicate determinazioni dell’Autorità di vigilanza hanno costituito oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con formulazione di censure diretta a contestare vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Premessa un’articolata ricostruzione della natura della società e delle vicende alla base dell’adozione degli atti gravati, la difesa di parte ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 2484 ss. c.c. e dell’art. 26 d.l. n. 179 del 2012, in considerazione della qualificazione della Paymove quale startup innovativa che investe in ricerca e sviluppo, con conseguente applicazione della disciplina di favore che prevede, per dette società, in caso di perdite, la possibilità di sospendere i presidi a tutela del capitale sociale, rinviando le decisioni in materia di ricapitalizzazione per un intero esercizio. Su tali basi, la difesa di parte ricorrente ha altresì dedotto la lacunosità dell’istruttoria, la carenza di motivazione, oltre all’erroneità dei presupposti ed ad ulteriori indici sintomatici del vizio di eccesso di potere.

Le deduzioni successive si appuntano sulla violazione degli artt. 80 e 113 ss. t.u.b., nonché dell’art. 2482 c.c., stante l’omessa considerazione da parte della Banca d’Italia della deliberazione di assemblea del 23 aprile 2018, con la quale è stata disposta la liquidazione volontaria della società con la conseguenza che, venendo in rilievo l’avvio di una fase funzionale all’uscita dell’operatore dal mercato, non era necessario il possesso del capitale minimo, pari nel caso di specie ad euro 125.000,00, difettando, pertanto, il presupposto al quale è subordinata la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, costituito dalle perdite di eccezionale gravità. In tale quadro, la difesa di parte ricorrente ha anche rilevato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa ha determinato la dispersione del patrimonio aziendale, composto dalla clientela, la piattaforma, i software proprietari ed il know how, il cui valore era e sarebbe stato superiore alle perdite maturate e maturande, impedendo di fatto l’ordinata uscita dal mercato prevista con la messa in liquidazione ordinaria. Anche relativamente all’ulteriore presupposto, costituito dalle contestate violazioni della disciplina antiriciclaggio, parte ricorrente ha articolato specifiche deduzioni, sostenendone l’insussistenza ovvero l’assenza del connotato della gravità.

Nel lamentare la radicale assenza di un accertamento da parte dell’Autorità di vigilanza in ordine alla mancanza dei presupposti per il regolare svolgimento della liquidazione ordinaria, parte ricorrente ha rimarcato la rilevanza della manifestazione di intenti formulata dalla società Silk Road International, oltre all’interesse manifestato da altra cordata di imprenditori, formata da Top Camping s.r.l., T.M.I. s.r.l. e Delfi s.r.l., ed ad ulteriori elementi, tra i quali anche la possibile presentazione da parte del collegio dei liquidatori di un programma di liquidazione, in alternativa alla cessione dell’azienda.

Con il quarto motivo di ricorso è stato contestato l’acritico recepimento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della proposta della Banca d’Italia di sottoposizione della Paymove a liquidazione coatta amministrativa, con evidente sussistenza, ad avviso di parte ricorrente, di lacunosità sul piano istruttorio e motivazionale.

E’ stata, infine, censurata la violazione degli artt. 2487 ss. c.c., avendo le amministrazioni intimate ignorato la circostanza, rilevante in fatto ed in diritto, costituita dalla messa in liquidazione della Paymove s.p.a., anche in relazione “all’intervenuta modifica della denominazione della società, non più “Paymove s.p.a.”, bensì “Paymove s.p.a. in liquidazione” , che avrebbe dovuto indurre “ad archiviare il procedimento avviato nei confronti della società in bonis e, a tutto voler concedere, riattivarlo nei confronti della Paymove s.p.a. in liquidazione”.

La Banca d’Italia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo, con articolate argomentazioni supportate da ampia e pertinente documentazione, per il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato.

Si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, anche il Ministero dell’economia e delle finanze, il quale pure ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 5214 del 2018 questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare, valutando non sussistenti i relativi presupposti.

Successivamente, le parti hanno prodotto ulteriori memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene preliminarmente di chiarire, in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente in data 6 agosto 2018, con la quale è stato richiesto il mutamento di rito, che, come già rilevato da questa Sezione con l’ordinanza con la quale è stata definita la fase cautelare, nella fattispecie trova applicazione non già il rito ordinario bensì quello speciale ex art. 119 c.p.a., risultando, a tal fine, dirimente la congiunta impugnazione, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è stata disposta la sottoposizione della società Paymove a procedura di liquidazione coatta amministrativa, di tutti gli altri atti adottati dalla Banca d’Italia.

1.1. Giova al riguardo precisare, infatti, che non solo l’art. 119 c.p.a. reca riferimento ai “… giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a …. i provvedimenti”, formulazione, questa, più generale rispetto all’impugnazione “dei provvedimenti”, ma espressamente l’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., per il caso di cumulo nello stesso giudizio di azioni soggette a riti diversi, sancisce la prevalenza dei riti previsti dal Titolo V del Libro IV (tra i quali quello di cui all’art. 119 cit.) su quello ordinario.

2. Sempre in via preliminare il Collegio deve rilevare la fondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della Banca d’Italia in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente in data in data 29 settembre 2020, stante il termine dimidiato derivante dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., osservando, tuttavia, che, come pure rilevato dall’Autorità resistente, detta memoria non modifica né amplia le deduzioni già articolate con i precedenti scritti difensivi, con conseguente ininfluenza sul quadro cognitorio già definito.

3. Del pari il Collegio rileva che la completezza della documentazione prodotta e le approfondite disamine istruttorie versate in atti scongiurano nel presente giudizio la necessità di disporre strumenti istruttori quali la verificazione o la consulenza tecnica, non potendo, dunque, trovare positivo apprezzamento la richiesta avanzata dalla difesa di parte ricorrente e ciò a prescindere dall’art. 95 del d.lgs. n. 180 del 2015, invocato dalla Banca d’Italia, ai sensi del quale nei giudizi avverso le misure di gestione delle crisi tra i quali la procedura di liquidazione coatta amministrativa “ non si applicano gli artt. 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo”.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

5. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la caratterizzazione della società Paymove in termini di startup innovativa, per la quale è prevista, in forza delle previsioni del d.l. n. 179 del 2012, una disciplina di favore per la gestione delle perdite, non determina alcuna incidenza in relazione al rispetto dei puntuali vincoli e requisiti che, in quanto istituto di pagamento, è tenuta ad osservare in applicazione delle previsioni del t.u.b., con precipuo riferimento a quelli di carattere patrimoniale che devono essere posseduti in sede di autorizzazione e permanere nel corso dell’attività.

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