TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202303023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 03023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C ed E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Pappalardo in Catania, via Umberto n.200;
contro
Comune di Pachino (SR), non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28/5/2018 del responsabile del V settore urbanistica del Comune di Pachino (pervenuta il 19/6/2018) che ordina il " ripristino dello stato dei luoghi" relativamente ad una presunta " esecuzione di lavori in muratura in assenza delle dovute autorizzazioni " e di ogni altro atto a questo presupposto connesso e conseguente (incluso il presupposto verbale di accertamento redatto il 4/5/2018 dalla Polizia Municipale di Pachino mai portato a conoscenza del ricorrente);
- del provvedimento prot. -OMISSIS- dell'11/7/2018 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa che " ordina il ripristino dello stato dei luoghi " (portato a conoscenza il 20/7/2018, ma indirizzato al Comune di Pachino anziché al ricorrente) e di ogni altro atto a questo presupposto connesso e conseguente (incluso la presupposta nota 470/Int del 21/6/2018 della " consorella S17.4 " sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici, mai portata a conoscenza del ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, il sig. -OMISSIS- avversava due distinti provvedimenti costituiti dall’ordinanza n. -OMISSIS- del 28.5.2018 emanata dal responsabile del settore urbanistica del comune di Pachino nonché la nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.7.2018 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa.
Esponeva egli di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito nel territorio della nota località di Marzamemi, con antistante area pertinenziale confinante, al nord, con il piazzale -OMISSIS- e, a est, con la diga frangiflutti demaniale.
Negli anni precedenti, la superficie in questione sarebbe stata delimitata, a nord e ad est. Da due muri di blocchi calcarei alti circa un metro e lunghi, il primo, 16,88 metri ed il secondo circa 11 metri, protezioni edificate al fine di impedire che le persone (e, soprattutto, i bambini) potessero raggiungere la barriera frangiflutti e cadere in mare.
Nel corso del tempo, tuttavia, l’azione congiunta dell’usura e dell’attività umana avevano comportato il deperimento delle strutture in questione, ragion per cui il ricorrente, nel febbraio 2017, si decideva a ripristinare nello stato originale il muretto collocato sul lato nord del terreno, mentre il muretto lato est risulta ormai mancante.
Tuttavia, con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 28.5.2018, il responsabile del competente ufficio del comune di Pachino – previo accertamento compiuto il 4.5.2018 e consacrato in un verbale di accertamento mai portato a conoscenza del ricorrente – gli intimava di procedere alla rimozione dell’opera così compiuta in quanto innalzata “ in assenza delle dovute autorizzazioni ”, ordinandogli di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi entro 30 giorni, precisando, inoltre, che il ricorrente avrebbe demolito il muro di recinzione posto sul lato est e inoltre, quanto alla barriera collocata sul lato nord, la stessa (munita di un’apertura di passaggio di larghezza pari a metri 2,10), sarebbe stata ricongiunta alla vecchia barriera frangiflutti con una sezione finale di 0,80 cm., in precedenza non esistente.
Successivamente, il 20.7.2018, al ricorrente veniva anche recapitata la sopra citata nota della Soprintendenza bb.cc.aa. di SR, indirizzata al comune di Pachino, con la quale, visto il d.A. n. 1793 del 5.10.1979 – con cui il “Borgo marinaro di Marzamemi” veniva sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico - , visto il piano paesaggistico della Provincia di Siracusa (e, in particolare, il livello di tutela “3” Paesaggio locale “19g”, all’interno del quale ricadrebbe l’area interessata dai lavori condotti dal ricorrente) e, infine, visto l’art. 1, comma 167 del d.lgs. n. 42/2004, nonché la nota endoprocedimentale 470/Int del 21/6/2018 della " consorella S17.4 " sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici, la Soprintendenza ordinava al comune di Pachino di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Contro i citati provvedimenti, il ricorrente articolava distinti mezzi di gravame.
Nei confronti dell’ordinanza demolitoria, deduceva:
- violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per non essere stato il provvedimento preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di motivazione del provvedimento impugnato, illogicità e contraddittorietà manifesta.
A dire del ricorrente, l’ordinanza avversata recherebbe, innanzitutto, affermazioni contrastanti al vero circa la presunta responsabilità del ricorrente nell’abbattimento della barriera lato est e nella collocazione di un’ultima sezione del muretto lato nord della lunghezza di circa 80 cm. al fine di congiungere detta opera con la diga frangiflutti.
Inoltre l’opera contestata, consistendo nel mero ripristino di un muretto preesistente, posto ai margini di un’area pertinenziale, realizzato