TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-06-03, n. 201507775
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Testo completo
N. 07775/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2011, proposto da:
Società Marseglia Vini Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G D G, con domicilio eletto presso l’avv. G D G in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 15288 del 9.8.2007 di dissequestro quantitativo di hl. 11250 di vino rosso, giacente presso lo stabilimento sito in Orta Nuova;
nonché
per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente agisce dinanzi a questo giudice, con atto di riassunzione presentato a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario (sent. Tribunale civile di Roma, sez. II, n. 5764 del 2011), per la declaratoria di nullità delle condizioni apposte al provvedimento di dissequestro di vino del 9.8.2007, secondo le quali il prodotto doveva essere avviato alla distillazione senza alcuna forma di aiuto, previa denaturazione con la prevista sostanza rivelatrice.
Essa agisce, inoltre, per la condanna del Ministero intimato al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in euro 300.000,00.
Espone la società ricorrente, che al momento della proposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, nel 2009, l’orientamento giurisprudenziale era nel senso che l’azione di nullità dell’atto amministrativo poteva essere proposta senza limiti di tempo, vigendo la regola della imprescrittibilità di tale azione.
Allo stesso modo, l’azione risarcitoria poteva all’epoca essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizione.
Ritiene, quindi, la ricorrente che entrambe le domande debbano considerarsi ammissibili ai sensi dell’art. 59 della l. 69/2009, in quanto tempestivamente proposte, ancorché dinanzi al giudice ritenuto privo di giurisdizione.
Chiede in ogni caso la rimessione in termini per errore scusabile.
Tanto premesso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 21 septies della l. 241/90 e dell’art. 19 della l. 689/1981 in quanto quest’ultimo articolo non consentirebbe all’amministrazione di apporre condizioni al dissequestro. Ne deriverebbe il difetto di attribuzione in capo all’amministrazione sotto questo profilo.
Lamenta, altresì, la violazione dell’art. 42, comma 6, del Reg. CE 1493/1999 e dell’art. 34 del Reg. CE n. 1622/2000, in quanto detta norma non impedirebbe il taglio di vino bianco con vino rosso di per sé ma solo il divieto di utilizzare il prodotto di tale taglio come vino da tavola: quindi, il prodotto ottenuto dalla suddetta miscelazione effettuata, involontariamente, dalla ditta Marseglia vini, ben poteva essere utilizzato per la produzione di vino frizzante, spumante, aceto di vino, ecc.
Deduce, infine, che a mente dell’art. 42, par.6, del Regolamento CE 1493 del 17.5.21999 la miscelazione di vino da tavola bianco con vino da tavola rosso è consentita, “ purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche del vino da tavola rosso. ”
Negli stessi termini si porrebbe la disciplina comunitaria sopravvenuta (Regolamento CE n. 606/2009 artt. 7 e 8).
Conclude con istanza di risarcimento del danno patito, quantificandolo in 300.000,00 euro, pari al valore economico del vino all’epoca dei fatti.
L’amministrazione intimata si è costituita depositando una memoria corredata da documenti ed ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Infatti, sulla medesima questione si sarebbe già pronunciato, con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Foggia, sezione di Cerignola, con sentenza n. 184 del 16.10.2008, che ha dichiarato il ricorso della ricorrente, proposto avverso il medesimo provvedimento di dissequestro, inammissibile per carenza di