TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-08, n. 202300238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-08, n. 202300238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300238
Data del deposito : 8 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2023

N. 00238/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via N. Bixio 22;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. C M dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, viale IV novembre 25;

per l’annullamento

della nota -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale di esposizione e vendita di prodotti ortofrutticoli, svolta sull’area esterna al locale sito in -OMISSIS-, per violazione dell’art. 65, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. V Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con comunicazione allibrata al -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, ha segnalato l’apertura dell’attività di commercializzazione di frutta e verdura presso il locale ubicato in Latina, -OMISSIS-, per una superficie di vendita pari a mq. -OMISSIS-, relativa al solo locale interno. Successivamente, il Comando carabinieri NAS di Latina con nota -OMISSIS-ha chiesto l’attivazione dell’Amministrazione civica segnalando “ l’esposizione continua di notevoli quantitativi di ortofrutticoli su banchi, sia all’interno del locale che nell’area antistante l’esercizio ombreggiata da una tenda estensibile ”, precisando che l’esercizio “ non è dotato di alcuna cella refrigerata per il mantenimento di quei prodotti ortofrutticoli particolarmente sensibili alle alte temperature ”.

Avendo conseguentemente avviato controlli per valutare la regolarità amministrativa ed urbanistica di tale esercizio commerciale, il Comune di Latina con verbale -OMISSIS-ha applicato a -OMISSIS- una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 65, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per avere egli ampliato la superficie di vendita, adibendovi anche l’area occupata dal cortile esterno, senza aver presentato la preventiva s.c.i.a.

Considerata la destinazione non commerciale del suolo così occupato, con nota -OMISSIS-a -OMISSIS- è stato comunicato l’avvio del procedimento volto all’adozione delle misure sanzionatorie previste dalla l. reg. 18 novembre 1999 n. 33, con contestuale richiesta di chiarimenti sul contratto di locazione dell’immobile, che è risultato intestato ad un soggetto terzo. Non avendo l’interessato apportato al procedimento elementi a discarico, né fornito le informazioni richieste, con nota -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale di esposizione e vendita de qua , per violazione dell’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2010.

Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultima in qualità di proprietaria dell’immobile a lui sublocato, hanno gravato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non sarebbe stata comprovata né l’occupazione di suolo pubblico né la vendita effettuata sull’area esterna del locale, che ha natura di pertinenza esclusiva di esso.

Si è costituito il Comune di Latina che ha controdedotto nel merito delle censure svolte, eccependo preliminarmente l’assoluta carenza di interesse al ricorso di -OMISSIS-,stante la sua estraneità alle condotte contestate a -OMISSIS-

Con ordinanza cautelare -OMISSIS-è stata rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, rilevandosi la carenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora previsti dalla legge.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato.

In primo luogo, è favorevolmente scrutinabile l’eccezione preliminare di carenza di interesse al ricorso in capo a -OMISSIS-,che è completamente estranea ai fatti di cui è causa e che dall’eventuale accoglimento del gravame non trarrebbe alcun diretto vantaggio;
pertanto, la stessa va estromessa dal giudizio.

Nel merito poi, si osserva che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 59 cit., “ L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.

Conseguentemente, come ben argomentato dal patrocinio del Comune di Latina, il provvedimento impugnato, che ha natura vincolata, è stato correttamente motivato con il fatto che -OMISSIS- ha ampliato la superficie di vendita del suo esercizio commerciale imprimendo destinazione commerciale all’area esterna al locale, in presenza di una risalente denuncia di inizio attività che non vi fa riferimento ed in carenza di una successiva e dovuta segnalazione integrativa. L’Amministrazione resistente, quindi, ha fatto applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. b), l. reg. n. 33 del 1999, che definisce come superficie di vendita di un esercizio commerciale “ l’area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova ”, concludendo che -OMISSIS- la abbia sine titulo estesa includendovi l’area pertinenziale scoperta ed esterna al locale, peraltro non avente destinazione urbanistica commerciale, esponendovi i generi alimentari trattati nella sua attività. A fronte di tale circostanza fattuale, non smentita in alcun modo dalle osservazioni presentate da parte ricorrente, l’applicazione delle sanzioni di legge appare atto dovuto e ineludibile.

Peraltro, si conviene con quanto osservato dal difensore dell’Amministrazione civica in ordine all’irrilevanza della questione della natura pubblica o privata dell’area sine titulo destinata ad ampliamento della superficie di vendita, poiché ciò che è stato sanzionato con la gravata nota municipale del -OMISSIS-non è un’occupazione di suolo pubblico, ma è il fatto di avere ampliato la superficie di vendita originariamente comunicata agli uffici comunali.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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