TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-01-19, n. 202200604
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00604/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11182/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11182 del 2021, proposto da
J S, rappresentato e difeso dall'avvocato N U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno- Prefettura di Parma, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso avverso il silenzio della P.A. in riferimento alla richiesta di cittadinanza italiana presentata in data 27/9/2021 (k10/0764004)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2022 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, L. n. 91 del 1992.
Con nota depositata in giudizio in data 14.01.2022, l'Amministrazione intimata ha rappresentato di avere disposto il riesame della posizione dell’istante e di avere adottato, all’esito della rinnovata istruttoria, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, inviato alla firma dei competenti organi in data 05.01.2022.
All’odierna camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione ha riscontrato favorevolmente l’istanza della parte ricorrente, predisponendo ed inviando alla firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della risoluzione in via preliminare della questione sollevata nel ricorso oltre – come è noto – della grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, circostanza quest’ultima adeguatamente dimostrata nella memoria difensiva dell’Avvocatura di Stato.