TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-05-02, n. 201702312
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2017
N. 02312/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04802/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4802 del 2015, proposto da:
avv. F A e avv. T A, rappresentati e difesi l’avv. Antimo Verde e dall’avv. T A, e domiciliati con l’avv. Antimo Verde presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege ;
per l’ottemperanza
al decreto decisorio (r.g. n. 2110/2010) reso in data 11 giugno 2012 dalla Corte di Appello di Napoli, IV Sez. civ., e depositato il 27 giugno 2012, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dal sig. Francesco Carbone ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 aprile 2017 il dott. I C e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il decreto decisorio reso in data 11 giugno 2012 e depositato il 27 giugno 2012 (r.g. n. 2110/2010) la Corte di Appello di Napoli, IV Sez. civ., accoglieva la domanda giudiziale del sig. Francesco Carbone e, quanto alle spese del procedimento, le liquidava in “… € 15,00 per esborsi, € 240,00 per diritti ed € 670,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari …”, con conseguente condanna del Ministero della Giustizia a pagare detta somma a beneficio dell’avv. F A e dell’avv. T A. Il decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione, e a tutt’oggi non è stato effettuato in parte qua il pagamento dovuto.
A fronte di tale situazione gli interessati hanno proposto ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’esecuzione in parte qua del decreto, con declaratoria dell’obbligo di provvedere al pagamento in loro favore della relativa somma, oltre agli interessi dalla data di maturazione (27.11.2012) al soddisfo, e oltre alla sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un Commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 26 aprile 2017, ascoltati i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso lo stesso (come da certificazione della competente cancelleria prodotta in giudizio), ed essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30), senza che l’Amministrazione abbia provato di avere dato esecuzione in parte qua al dictum del giudice civile. In tal senso, l’art. 112, comma 2, cod.proc.amm. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna ex art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1484).
Nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetta legge di stabilità 2016), che, nel comma 777, in vigore dal 1° gennaio 2016, “ al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi ”, ha provveduto ad inserire l’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) nella legge 24 marzo 2001, n. 89. Quest’ultimo articolo ha mutato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della stessa legge Pinto, introducendo delle disposizioni che incidono anche sulla proponibilità dei processi di esecuzione di tali pronunce, e, pertanto, anche dei giudizi di ottemperanza. Viene, infatti, richiesto al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto e altri dati e documenti inerenti al pagamento, pena l’impossibilità di ottenere dalla p.A. debitrice il pagamento e di agire in via esecutiva.
Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’indicato art. 5- sexies , al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore deve rilasciare “ all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ”, nonché deve trasmettere “ la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 ”. L’indicato comma 3 prevede che “ con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice… Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente ”. La dichiarazione in questione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica Amministrazione (comma 2). Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso (comma 4). L’Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione indicata (comma 5). La norma dispone, ancora, che prima del decorso di quest’ultimo termine, i creditori non possano procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento (comma 7). Per quanto riguarda i processi di ottemperanza già instaurati alla data dell’1 gennaio 2016 – momento di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 – la disposizione del comma 11 dell’indicato art. 5- sexies disciplina i termini di applicabilità della