TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-06-16, n. 201700644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-06-16, n. 201700644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700644
Data del deposito : 16 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2017

N. 00644/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01616/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M B, G C, Guido Raffaele Dell'Osso, D S, V L, E T, rappresentati e difesi dagli avvocati M A, M P ed A L, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro

Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato, in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

- delle note prot. n.3384, 3385, 3386, 3387, 3388, e 3390 del Rettore del Politecnico di Bari, tutte dell'8 luglio 2010, con le quali è stata rigettata l'istanza di ricostruzione di carriera formulata da ciascuno dei ricorrenti;

- ove occorra, dei pareri e degli atti di istruttoria, presupposti e resi in merito all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.

- nonché per l'accertamento

del diritto di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 103, comma 3 d.P.R. n. 382/1980, ad ottenere il riconoscimento dell'attività prestata per il Politecnico di Bari in qualità di tecnico laureato, nei periodi di servizio pre-ruolo effettivamente svolti ed indicati nelle rispettive istanza, ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento di quiescenza e di provvidenza

- e per la consequenziale condanna

dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento conseguente necessario a ricostruire la carriera ed il trattamento di quiescenza e di provvidenza dei ricorrenti, oltre a rideterminare il trattamento stipendiale in godimento, nonché a pagare quanto risulti dovuto agli stessi ricorrenti in relazione alle differenze retributive maturate ed agli arretrati, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge ed ogni altra conseguenza di ordine economico e/o giuridico.

e con i motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2013;

- dei Decreti del Direttore Generale del Politecnico di Bari nn. 83, 84, 86, 87, 88 del 28.06.2013 nella parte in cui fanno decorrere gli effetti economici del riconoscimento del servizio pre-ruolo, quali tecnici laureati, solo a decorrere dal 1° luglio 2013;

- di ogni altro atto connesso, sia esso presupposto e/o consequenziale, ancorché non riconosciuto dal ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto

di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.P.R. n. 382/1980, ad ottenere il riconoscimento del trattamento economico maturato a partire dal periodo di servizio pre-ruolo effettivamente svolto;

e per la consequenziale condanna

dell'Amministrazione resistente a pagare quanto risulti dovuto ai ricorrenti in relazione alle differenze retributive maturate e gli arretrati, il tutto con interessi e rivalutazione come per legge ed ogni altra conseguenza di ordine economico e/o giuridico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione del 2.3.2017 con la quale la ricorrente E T dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori avv. A L e avv. dello Stato L P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che le parti costituite, comparse all’udienze del 4 aprile 2017, hanno concordemente dichiarato che è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso;

Preso atto che pertanto non v’è luogo a decidere il ricorso nel merito;

Ritenuto che la natura in rito della pronuncia che definisce il ricorso giustifichi la compensazione delle spese di giudizio;

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