TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-05-06, n. 202200115

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-05-06, n. 202200115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200115
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2022

N. 00115/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00242/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Monegatti in Parma, piazza Garibaldi 17;

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Malvisi, Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Malvisi in Parma, p.zza S. Fiora 1;

per l’annullamento,

1) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Piacenza del 28 maggio 2018, non comunicato al ricorrente, con il quale è stata autorizzata la signora -OMISSIS- a modificare il cognome del figlio del ricorrente in quello materno -OMISSIS-;

2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, e, in particolare, della relazione degli uffici del 20 marzo 2018 nella quale si afferma che l’istanza della controinteressata è meritevole di accoglimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Piacenza e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza presentata in data 20 luglio 2016, la signora -OMISSIS-, odierna controinteressata, ha chiesto al Prefetto della Provincia di Piacenza di poter modificare il cognome del proprio figlio -OMISSIS--OMISSIS-, nato il 5 maggio 2013, in quello materno "-OMISSIS-".

Con nota del 22 luglio 2016, la Prefettura di Piacenza ha proceduto alla rituale istruttoria chiedendo al Comune di Piacenza ed alla Questura di Piacenza le certificazioni di stato civile e le informazioni utili ai fini dell’esame della sopra menzionata istanza, e così sono stati acquisiti agli atti il certificato del casellario giudiziale di -OMISSIS-, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di -OMISSIS-, padre del minore ed odierno ricorrente, e le informazioni della Questura di Piacenza.

In data 9 novembre 2016 è stato emesso decreto prefettizio con cui la signora -OMISSIS-è stata autorizzata all’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza di un sunto della domanda di cambio del cognome del figlio minore e, contemporaneamente, è stata onerata dell’obbligo di notifica al signor -OMISSIS- di tale sunto.

Venuto a conoscenza della domanda di cambio del cognome presentata dalla signora -OMISSIS-, l’odierno ricorrente ha presentato in data 1° marzo 2017, per il tramite di proprio legale, opposizione, ex art. 91

del DPR n. 396/2000, avverso la domanda di modifica del cognome del figlio minore.

Conseguentemente la Prefettura, con nota datata 3 marzo 2017, ha ritenuto di richiedere informazioni integrative a carico degli interessati, invitando la locale Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri a fornirle ed acquisendo la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza datata 23 maggio 2017, la nota della Questura di Piacenza datata 27 maggio 2017, la nota della Questura di Piacenza - Divisione Anticrimine - Ufficio minori - datata 7 giugno 2017 e la nota della Stazione Carabinieri di Pinerolo datata 8 giugno 2017.

In data 14 giugno 2017 la Prefettura di Piacenza ha inviato alla signora -OMISSIS-preavviso di rigetto della domanda di cambio del cognome del figlio atteso che “il Sig. -OMISSIS-, esercente la patria potestà sul minore in questione, si è opposto alla richiesta formulata dalla S.V.” .

La signora -OMISSIS-, con mail inviata in data 21 luglio 2017, rappresentava alla Prefettura di Piacenza di aver ottenuto l’affido esclusivo del proprio figlio, facendo riserva di produrre la relativa sentenza, poi acquisita agli atti dell’Amministrazione.

A seguito di presentazione da parte della signora -OMISSIS- di copia del verbale di udienza del 15 novembre 2017 del Tribunale di Piacenza, in cui viene definitivamente disposto l’affido esclusivo del minore -OMISSIS--OMISSIS- alla madre, la Prefettura, ritenendo la documentazione esaustiva, emetteva ulteriore decreto in data 20 marzo 2018 con il quale veniva nuovamente autorizzata la signora -OMISSIS-all’affissione di un sunto della domanda di cambio del cognome del minore all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza, senza però prescrivere all’odierna controinteressata anche la notifica di tale sunto al signor -OMISSIS- come, invece, avvenuto col decreto di autorizzazione del 9 novembre 2016.

Decorsi i 30 giorni di affissione, debitamente documentati, senza che vi fosse opposizione rispetto all’istanza di cambio del cognome del minore, il Prefetto della Provincia di Piacenza, con provvedimento del 28 maggio 2018, di cui in epigrafe, ha autorizzato la signora -OMISSIS-alla modifica del cognome del figlio minore.

Avverso il sopra menzionato provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 ottobre 2018, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 7 e ss. della legge 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio del contradditorio e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta;

2) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 89 e ss. del D.P.R. n. 396/2000 e dell’art. 374-quater c.c. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta;

3) Violazione di legge e eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 89 e ss. del D.P.R. n. 396/200 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, insufficienza ed erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio, in data 19 ottobre 2018, il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza, chiedendo la reiezione del ricorso e depositando poi, in data 16 novembre 2018, copiosa documentazione.

Si è costituita in giudizio, in data 16 gennaio 2019, la signora -OMISSIS-, chiedendo la reiezione del ricorso e depositando poi, in data 19 ottobre 2021, pertinente documentazione e, in data 29 ottobre 2021, articolata memoria.

Parte ricorrente ha depositato, in data 9 novembre 2021, articolata memoria di replica e, infine, all’udienza pubblica del 1° dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.

2.1. - Il Collegio osserva che risulta fondato, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, anche se risulta acclarato che la controinteressata è affidataria in via esclusiva del figlio, è altrettanto pacifico che “il ricorrente non è decaduto dalla patria potestà” e, dunque, “in casi siffatti non può che trovare applicazione l'art. 337 quater Cod. Civ., che nel terzo comma prevede che anche nei casi di affidamento di un figlio a uno solo dei genitori "salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori". Appare di tutta evidenza che la decisione sul cambiamento del cognome del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-sicuramente rientra tra quelle di maggior interesse per il minore, dato che va a incidere, e gravosamente, sulla sua identità e sulla sua personalità. Pertanto la decisione avrebbe potuto essere adottata solo ed esclusivamente da entrambi i genitori, anziché solo dalla madre: e ciò a fortiori in considerazione della espressa opposizione del padre” .

Il sopra menzionato motivo di ricorso è stato ulteriormente approfondito nella memoria finale di parte ricorrente, in cui la difesa della predetta parte ha dato atto della decisione del Tribunale dei Minori di Bologna del 22 febbraio 2021, con cui il predetto Tribunale ha rigettato la richiesta della signora -OMISSIS- di decadenza della potestà genitoriale dell’odierno ricorrente statuendo che “Il minore al momento non ha rapporti con il padre, si rifiuta di incontrarlo;…al di là dell’assenza di rapporti con il padre, non sono emerse situazioni pregiudizievoli a carico del minore riconducibili alla condotta paterna;
anche le motivazioni addotte dalla madre nel ricorso per decadenza non fanno alcun riferimento a comportamenti gravemente pregiudizievoli e/o abusi da parte del padre, ma unicamente alla circostanza che il bambino si rifiuta di incontrare il padre e che ogni forma di significativo cambiamento potrebbe destabilizzare il minore sotto il profilo psicologico o educativo;
la madre dal canto suo, ha ottenuto tramite una procedura amministrativa il cambio del cognome del figlio, imponendo il proprio cognome e sostituendolo a quello del padre (il padre ha impugnato il provvedimento amministrativo del cambio del cognome), senza considerare che anche l’eliminazione di ogni traccia della figura paterna del bambino può creare compromissioni al suo benessere psicologico, dal punto di vista della ricostruzione della sua identità;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi