TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-01-10, n. 202400482
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2024
N. 00482/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14437/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14437 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PA PE in Roma, via Avezzana 6, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UZ ET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Di Odoardo, Fabio Caprioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Comune di Cotronei, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE n. 267 del 4/9/2023 (doc. 1), recante esclusione della domanda presentata dal Consorzio ricorrente (avente id. MTE11C_0000487) dalla procedura di cui all''''avviso pubblico M2C1.1, Linea d''''Intervento C, relativa allo “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclo per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”, pubblicato nella G.U.R.I. del 15/10/2021;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, compresi, nei limiti in cui siano lesivi dell''''interesse del ricorrente e, comunque, nei limiti delle censure, il decreto del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE (D.D.) n. 206 del 21/12/2022 (doc. 6) di approvazione, per quanto è comprendere, della graduatoria delle Proposte ammesse a finanziamento relativa all''''Investimento 1.1 Linea d''''Intervento C, conosciuto solo informalmente in data 10/10/2023, nonché gli eventuali non conosciuti diversi atti di approvazione della graduatoria o di individuazione dei progetti finanziabili; i decreti del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE D.D. n. 1, 23 e 334 del 2023, conosciuti solo informalmente in data 10/10/2023, nonché degli atti di eventuale concessione del finanziamento a terzi, ad oggi non conosciuti; l''''Avviso suddetto (doc. 9), i verbali e atti della Commissione e, tra questi, le comunicazioni prot. n. 12964 del 19/10/2022 e n. 156113 del 13/12/2022, non conosciute, nonché il preavviso di diniego.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra il 29/12/2023:
previa sospensiva, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche, per quanto occorrer possa :
- del “decreto 400 del