TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-01-10, n. 202400482
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Pubblicato il 10/01/2024
N. 00482/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14437/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14437 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Perisi in Roma, via Avezzana 6, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ruzzo Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Di Odoardo, Fabio Caprioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Comune di Cotronei, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE n. 267 del 4/9/2023 (doc. 1), recante esclusione della domanda presentata dal Consorzio ricorrente (avente id. MTE11C_0000487) dalla procedura di cui all''''avviso pubblico M2C1.1, Linea d''''Intervento C, relativa allo “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclo per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”, pubblicato nella G.U.R.I. del 15/10/2021;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, compresi, nei limiti in cui siano lesivi dell''''interesse del ricorrente e, comunque, nei limiti delle censure, il decreto del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE (D.D.) n. 206 del 21/12/2022 (doc. 6) di approvazione, per quanto è comprendere, della graduatoria delle Proposte ammesse a finanziamento relativa all''''Investimento 1.1 Linea d''''Intervento C, conosciuto solo informalmente in data 10/10/2023, nonché gli eventuali non conosciuti diversi atti di approvazione della graduatoria o di individuazione dei progetti finanziabili;i decreti del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE D.D. n. 1, 23 e 334 del 2023, conosciuti solo informalmente in data 10/10/2023, nonché degli atti di eventuale concessione del finanziamento a terzi, ad oggi non conosciuti;l''''Avviso suddetto (doc. 9), i verbali e atti della Commissione e, tra questi, le comunicazioni prot. n. 12964 del 19/10/2022 e n. 156113 del 13/12/2022, non conosciute, nonché il preavviso di diniego.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra il 29/12/2023:
previa sospensiva, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche, per quanto occorrer possa :
- del “decreto 400 del 12.12.2023 del Dipartimento Sviluppo sostenibile del M.A.S.E., di conferma dell'esclusione dalla procedura della domanda di accesso ai contributi presentata dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, MTE11C_00000487, volta alla “Realizzazione di un impianto di essiccazione fan-ghi del depuratore consortile mediante serra solare”, notificato in pari data al sot-toscritto avvocato, nonché delle note di trasmissione
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ruzzo Reti S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2024 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso notificato il 2 novembre 2023 e depositato il giorno successivo, il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il decreto del Capo dipartimento Sviluppo sostenibile del MASE n. 267 del 4/9/2023, recante esclusione della sua domanda dalla procedura di cui all’avviso pubblico M2C1.1, Linea d’Intervento C, relativa allo “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di tratta-mento/riciclo per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”)”;
Considerato che il ricorso introduttivo consta di due motivi, rubricati, rispettivamente, “Errore di fatto e sui presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’avviso. manifesta illogicità” e “Errore di fatto e sui presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’avviso, dell’art. 127 d.lgs. 152/2006 della l. 99/1991 e dell’art. 181 del d.lgs. 152/2006”;
Rilevato che con ordinanza n. 7630\2023 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo ed è stato ordinato il riesame dell’atto gravato da parte del Ministero resistente;
Considerato che nel provvedimento di riesame n. 400\2023 impugnato con i motivi aggiunti l’Amministrazione ha emesso un nuovo diniego sulla scorta della considerazione per cui “il proponente ha dichiarato di non essere in possesso di autorizzazione al trattamento di fanghi di depurazione provenienti da altri impianti e di non aver presentato istanza di autorizzazione all’autorità competente”;
Rilevato che con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 29 dicembre 2023 il Consorzio ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di riesame, svolgendo motivi come di seguito rubricati: “Errore di fatto e sui presupposti. violazione e falsa applicazione dell’avviso”, “Errore di fatto e sui presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’avviso, dell’art. 127 d.lgs. 152/2006 della l. 99/1991 e dell’art. 181 del d.lgs. 152/2006” e “Errore di fatto e sui presupposti. Violazione e falsa appli-cazione dell’avviso e del d.m. 396/21, dell’art. 127 d.lgs. 152/06, della l. 99/1991, dell’art. 181 d.lgs. 152/2006. difetto di istruttoria e di motivazione”;
Considerato che si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e la Ruzzo Reti –soggetto ammesso al finanziamento contestato- che con le rispettive memorie hanno eccepito la tardività del ricorso e la sua infondatezza;
Considerato che il ricorso, posto in decisione per la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 gennaio 2023, è suscettibile di essere definito nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato, infatti:
- che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione nel merito il ricorso introduttivo, in quanto il provvedimento con esso impugnato è stato soppiantato da quello emesso in sede di riesame, nuovamente di segno negativo per gli interessi del Consorzio ricorrente ma non meramente confermativo, onde perde rilevanza ogni altro possibile profilo di rito o di merito legato all’atto introduttivo del giudizio;
- che è fondato, e va accolto, il primo motivo aggiunto, con il quale il Consorzio ricorrente denunzia la violazione dell’Avviso pubblico di indizione della procedura di finanziamento in questione;
Ribadito, infatti, che l’intervento proposto a finanziamento da parte del Consorzio ricorrente pare rientrare nella “Linea d’Intervento C” dell’Avviso pubblico presupposto, che riguarda anche l’ammodernamento (con eventuale ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di fanghi di acque reflue;
Rilevato che il suddetto Avviso pubblico non circoscrive gli interventi finanziabili alla realizzazione di impianti destinati a trattare rifiuti eteroprodotti, come invece sottende il provvedimento n. 400\2023;
- che, infatti, l’Avviso ha dizione letterale che non ammette l’esclusione delle proposte relative –come quella del consorzio ricorrente- a fanghi provenienti da attività depurativa effettuata nel stabilimento destinato alla realizzazione dell’impianto da finanziare, atteso che:
I) all’art. 5 prevede, nel delineare le caratteristiche delle proposte ammissibili a finanziamento, che “2. Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Realizzazione di impianti di essicazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione;b) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione mediante miscelazione di fanghi e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost;c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano;d) Realizzazione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per materiali assorbenti ad uso personale (PAD), rifiuti tessili e di pelletteria”, senza esclusioni espresse circa la provenienza dei rifiuti da trattare;
II) il riferimento, nella sua stessa intitolazione, all’ampliamento di impianti esistenti (oltre che alla realizzazione di nuovi impianti innovativi) rende evidente l’illogicità dell’esclusione di impianti di trattamento che, come quello del ricorrente, siano nuovi ma inseriti in complessi produttivi già esistenti;
Rilevato inoltre che non risulta contestata la compatibilità del progetto del Consorzio ricorrente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1/21;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del decreto n. 400\2023 impugnato;
Ritenuto che le spese, per l’assoluta novità della questione, possono essere compensate;