TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-01-09, n. 201400245
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N. 00245/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05782/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2013, proposto da:
Giuseppeluigi D’Ovidio, rappresentato e difeso dall'avv. L I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 146/3;
contro
Azienda Servizi Pubblici Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. P C, domiciliata, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia 189;
nei confronti di
Francesco Tambone, Roberto Catalano, non costituiti;
avverso
il silenzio serbato dall’Azienda intimata relativamente all’istanza di nomina del ricorrente a Farmacista Direttore, formulata con nota del 28 gennaio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Servizi Pubblici Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha esposto di avere partecipato alla selezione per titoli ed esami, ad evidenza pubblica, riservata ai Farmacisti collaboratori in servizio, a tempo indeterminato, presso le farmacie di ASP Spa per la copertura di due posti di Farmacista Direttore e di essersi classificato terzo in graduatoria dietro ai dottori Francesco Tambone e Roberto Catalano.
Ha soggiunto che, con nota del 28 gennaio 2013, ha chiesto conferma della rinuncia all’incarico di uno dei due concorrenti collocati ai primi due posti in graduatoria nonché, previo espletamento delle formalità di rito, ha chiesto di essere nominato Farmacista Direttore.
Ha rappresentato di avere reiterato la richiesta di nomina a Farmacista Direttore con nota del 14 maggio 2013 e, non risultando avviato il relativo procedimento, ha proposto il presente ricorso, deducendo la violazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 241 del 1990 e chiedendo che sia ordinato all’Azienda Servizi Pubblici di nominarlo Farmacista Direttore.
Ha altresì proposto domanda di risarcimento del danno.
L’Azienda Servizi Pubblici Spa ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha evidenziato che, a seguito della mutazione della situazione di fatto e della disponibilità originaria dei posti messi a concorso, non ha ancora provveduto ad attingere dalla graduatoria il secondo Direttore di farmacia, risultando ormai imminente l’atto di revoca parziale dell’avviso di selezione.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa in quanto, ai sensi dell’art. 68, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, nel caso di specie, l’Azienda Servizi Pubblici Spa - Società a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente da enti locali, costituita per la gestione dei servizi pubblici locali – ha indetto un avviso di selezione ad evidenza pubblica che, per titoli ed esami, è sostanzialmente equiparabile ad un concorso, riservato ai Farmacisti collaboratori, per l’assunzione a Direttore di Farmacia.
Il Collegio – premesso che, ai sensi dell’art. 31 c.p.a. è inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato su un’istanza dell’interessato quando il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo - rileva altresì che la giurisdizione sussiste sebbene il ricorrente abbia prospettato la propria posizione come di diritto soggettivo e ciò in quanto i vincitori di un concorso pubblico non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, ma di un interesse legittimo, atteso che l’amministrazione pubblica ha sempre il potere di non procedere alla nomina tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse.
Nel merito, il Collegio ritiene opportuno ai fini del decidere acquisire in giudizio copia dell’atto di rinuncia alla nomina del secondo classificato, a cui è fatto riferimento nella memoria dell’ASP, nonché copia di ogni atto posto in essere in relazione all’eventuale adozione dell’atto di revoca parziale dell’avviso di selezione, a cui pure è fatto riferimento nella memoria della Società resistente.