TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-02-14, n. 201100314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-02-14, n. 201100314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201100314
Data del deposito : 14 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00464/2010 REG.RIC.

N. 00314/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2010 REG.RIC.

N. 01169/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi numero di registro generale 464 del 2010 e 1169 del 2010, proposti dal sig. M A Btiani, rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

il Comune di Follonica in persona del competente Dirigente pro tempore , costituitosi nei due giudizi, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso Mauro Montini in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

nei confronti di

Gabriele Lami, n.c.;




per l'annullamento, quanto al ricorso n. 464 del 2010:

della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 29.12.09 relativa alla nuova struttura organizzativa, nonché di qualunque altro atto ad essa collegato, presupposto, connesso e coordinato;

quanto al ricorso n. 1169 del 2010:

della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 29.12.09 relativa alla nuova struttura organizzativa, nonché del provvedimento sindacale n. 33/2009 del 29.12.2009 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale al Dr. Gabriele Lami, nonchè di qualunque altro atto ad essi collegato, presupposto, connesso e coordinato.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 647 del 29 luglio 2010;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha partecipato ad una selezione bandita dall’Amministrazione intimata per la copertura di un posto di funzionario (cat. D) Comandante della Polizia Municipale, all’epoca configurata come unità operativa complessa. Essendo risultato vincitore, con determinazione dirigenziale 15 luglio 2008, n. 819 è stato nominato in tale funzione e ha sottoscritto il contratto di lavoro. Nell'ambito di una generale riorganizzazione, con delibera di Giunta Comunale 29 dicembre 2009, n. 292, la U.O. Polizia Municipale è stata accorpata in un solo unico nuovo Settore 5 comprendente anche il demanio marittimo, l’igiene urbana, i parcometri e la segnaletica, ed al suo vertice è stato nominato dirigente il controinteressato nel presente ricorso. Il ricorrente è stato dichiarato decaduto da Comandante della Polizia Municipale con nota del Direttore Generale 8 gennaio 2010, n. 300, e avverso la delibera giuntale n. 292/2009 ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo rubricato sub R.g. n. 464/2010, notificato il 2 marzo 2010 e depositato il 26 marzo 2010, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Il ricorrente ha anche adito il Tribunale del lavoro di Grosseto impugnando il decreto sindacale 29 dicembre 2009, n. 33, con cui il controinteressato è stato nominato dirigente del Settore 5;
a seguito di pronuncia declinatoria di giurisdizione di cui all’ordinanza 30 aprile 2010 ha riassunto la causa innanzi a questo Tribunale Amministrativo con gravame rubricato sub R.g. n. 1169/2010, notificato il 23 giugno 2010 e depositato il 10 luglio 2010, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di Follonica insistendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto dei ricorsi nel merito.

Con ordinanza n. 647 del 29 luglio 2010 è stata respinta, per difetto del periculum in mora , la domanda cautelare avanzata nel secondo dei ricorsi in esame .

All'udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente vicenda nasce dalla riorganizzazione dell’Amministrazione intimata. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 292/09 il settore Polizia Municipale è stato accorpato nell’ambito di un nuovo Settore 5 comprendente anche il demanio marittimo, l’igiene urbana, i parcometri e la segnaletica, ed al suo vertice è stato nominato dirigente il controinteressato. Ne è conseguita la decadenza del ricorrente dalla carica di Comandante della Polizia Municipale comunicata con nota del Direttore Generale 8 gennaio 2010, n. 300.

1.1 Con ricorso rubricato sub R.g. n. 464/2010 il ricorrente contesta la suddetta riorganizzazione posta in essere dal Comune intimato lamentando, con primo motivo, che il nuovo Comandante della Polizia Municipale, identificato dall’Amministrazione nel Dirigente del nuovo Settore 5, non possieda la necessaria preparazione professionale. Inoltre, in base all’art. 17, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 aprile 2006, n. 12, egli non potrebbe svolgere altre funzioni all’interno dell’ente di appartenenza.

Con secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione dell'impugnata delibera ed incompetenza della Giunta Comunale, per non essere la stessa stata preceduta dal provvedimento con cui il Consiglio Comunale definisce i criteri in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Inoltre il parere di regolarità tecnica è stato apposto dal Segretario comunale e non dal Responsabile per il personale, e per di più con tale atto al primo é stata attribuita la carica di Direttore Generale a suo dire illegittimamente, avendo il Comune intimato una popolazione che non raggiunge il limite di legge previsto per l’istituzione di tale figura. Infine non è stato apposto il parere di regolarità contabile.

1.2 Con il ricorso rubricato sub R.g. n. 1169/2010, riassunto a seguito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte dal Giudice ordinario, si chiede l'annullamento oltre che della delibera giuntale n. 292/09, anche del provvedimento sindacale n. 33/09 con cui il controinteressato è stato nominato dirigente del Settore 5. Articola le medesime censure di cui al ricorso sub R.g. n. 464/2010.

1.3 L'Amministrazione intimata eccepisce l'inammissibilità della riassunzione perché il Tribunale del lavoro non avrebbe dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Eccepisce inoltre difetto di giurisdizione sulle doglianze circa la nomina del controinteressato a Comandante della Polizia Municipale.

Replica nel merito che la censura sul conferimento della carica di Direttore Generale al Segretario comunale sarebbe priva di interesse per il ricorrente e che la riorganizzazione delle strutture amministrative rientrerebbe nella discrezionalità amministrativa. L’accorpamento di funzioni sarebbe avvenuto per favorire una gestione integrata delle stesse e in conseguenza della ristrutturazione, al Settore 5 non poteva che essere preposto un soggetto con qualifica dirigenziale al quale, in base all’art. 4 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale, doveva essere assegnato anche l’incarico di Comandante dello stesso.

2. I ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione e la trattazione deve cominciare da quello anteriormente proposto, sub R.g. n. 464/2010.

Devono essere scrutinate prioritariamente le censure riguardanti le asserite irregolarità nell'espressione dei pareri sull’impugnata deliberazione, che a dire del ricorrente la vizierebbero irrimediabilmente.

2.1 L’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai commi 1 e 2 prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio degli enti locali, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario. Al comma 3 stabilisce che tali soggetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Quest'ultimo comma dell'articolo in esame è illuminante al fine di risolvere il presente della controversia.

Esso non avrebbe infatti alcun significato se interpretato nel senso di ribadire la responsabilità del funzionario che pone in essere un atto diretto alla formazione di un provvedimento amministrativo, poiché tale responsabilità discende direttamente da previsioni di altre leggi. Il significato del disposto deve quindi essere un altro. Esso sta a significare che la funzione del parere espresso su una proposta di provvedimento da sottoporre alla giunta o al consiglio dell'ente locale è quella di individuare, nei funzionari che lo formulano, i responsabili in via amministrativa e contabile, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, delle decisioni assunte. Diversamente opinando infatti si arriverebbe all’illogica conseguenza che un organo consultivo sarebbe detentore di un potere di amministrazione attiva, potendo condizionare gli organi direttamente rappresentativi del corpo elettorale (T.A.R. Calabria Catanzaro I, 6 giugno 2008 n. 625, T.A.R. Campania Napoli I, 9 marzo 2009 n. 1320). Vero è invece che detti pareri assolvono ad una funzione responsabilizzante del funzionario che li formula e pertanto, se resi da un organo diverso da quello previsto, non determinano un vizio del provvedimento ma la traslazione di eventuali conseguenze in termini amministrativi e contabili in capo all'organo che li ha espressi.

Va inoltre rilevato che il provvedimento di cui si discute non comporta impegni di spesa e pertanto non richiedeva l'espressione del parere di regolarità contabile.

Infine deve evidenziarsi che, in base all’art. 48 del d.lgs. 267/2000, al consiglio comunale compete la definizione dei criteri generali per l'adozione, da parte della giunta, dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'organo consiliare non è quindi chiamato ad esprimersi preventivamente in relazione ad ogni atto di riorganizzazione degli uffici. Dalla produzione della difesa comunale (doc. 17) risulta che con deliberazione consiliare 4 ottobre 2000, n. 96, sono stati definiti i criteri per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La relativa censura formulata dal ricorrente è quindi priva di fondamento.

2.2 Sono carenti di interesse le censure relative al conferimento, avvenuto con la delibera impugnata, dell'incarico di direttore generale al Segretario comunale, atteso che dal loro eventuale accoglimento non deriverebbe alcuna utilità al ricorrente, senza dire che il ricorso non è stato notificato al medesimo Segretario comunale che, rispetto alla censura in esame, riveste la qualità di controinteressato.

Sono inammissibili le censure relative all'asserito difetto di preparazione professionale del nuovo Comandante della Polizia Municipale, posto che il relativo provvedimento non è stato impugnato con il ricorso in esame e comunque il Giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle controversie riguardanti il conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni (Cass. SS.UU. 1 dicembre 2009, n. 25254;
26 febbraio 2010, n. 4648).

2.3 La censura con la quale il ricorrente deduce difetto di motivazione della delibera impugnata è a sua volta infondata poiché i provvedimenti di macrorganizzazione delle amministrazioni pubbliche sono atti generali che, a norma dell’art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non richiedono una specifica motivazione (T.A.R. Sicilia Palermo III, 19 aprile 2010 n. 5494). Questo non significa che tali provvedimenti siano insindacabili poiché il Giudice amministrativo può sempre effettuare un controllo di ragionevolezza e logicità, ma nel caso in esame non sembra illogico l'accorpamento in un unico settore di funzioni nelle quali si rende necessaria un'attività di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione. L'attività della Polizia Municipale appare coinvolta in tutti gli ambiti di attività riuniti nel nuovo Settore 5 e ciò, oltre ad escludere l'irragionevolezza della decisione assunta, esclude anche un contrasto con la norma di cui all'art. 17, comma 3, L.R. 12/2006, poiché il dirigente del Settore è chiamato, nella gestione di tutti questi ambiti di attività, a svolgere le proprie funzioni di Comandante della Polizia Municipale. Nella suddetta L.R. 12/06 non si riscontrano poi altre norme impeditive di un eventuale accorpamento delle funzione di polizia locale con altre che richiedano lo svolgimento di attività di vigilanza amministrativa.

2.4 In conclusione, il ricorso sub R.g. n. 464/2010 deve essere respinto.

Si deve ora passare alla trattazione del ricorso sub R.g. n. 1169/2010.

Deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa comunale poiché l'ordinanza del Giudice del lavoro in data 30 aprile 2010 afferma esplicitamente (pag. 4) il proprio difetto di giurisdizione e detto provvedimento, in base all'art. 702 quater del codice di procedura civile, forma giudicato se non viene impugnato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Il ricorso in esame risulta proposto nei termini di cui all’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e si ritiene di poter concedere il beneficio dell'errore scusabile per la forte connessione tra situazioni di interesse legittimo e diritto soggettivo presenti nel caso di specie.

Il ricorso tuttavia deve essere dichiarato inammissibile sotto un diverso profilo.

Quanto alle censure avverso la delibera di Giunta Comunale 292/2009, esse reiterano quelle proposte con il ricorso R.g. n. 464/2010, dichiarato infondato;
quanto all'impugnazione del provvedimento con cui le funzioni di Comandante della Polizia Municipale sono state conferite al controinteressato sussiste difetto di interesse poiché, una volta ritenuta la legittimità della suddetta deliberazione, in base all’art. 4 del Regolamento comunale sulla Polizia Municipale le funzioni di Comandante della stessa devono essere conferite alla figura apicale del Settore in cui è incardinata.

3. In conclusione, deve essere respinto il ricorso sub R.g. n. 464/2010 e dichiarato inammissibile il ricorso sub R.g. n. 1169/2010.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), cui devono essere aggiunti i soli oneri per CPA ed IVA, a favore dell'Amministrazione intimata;
nulla spese per il controinteressato non costituito.

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