TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2017-09-19, n. 201701402

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2017-09-19, n. 201701402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201701402
Data del deposito : 19 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2017

N. 02918/2017 REG.RIC.

N. 01402/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02918/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2017, proposto da:


P C, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio per legge in Napoli presso la Segreteria del TAR Campania;


contro

Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione di “diniego apertura autolavaggio mezzi di Villaricca, Via della Libertà”, avvenuta con nota prot. n. 10375 del 03.07.2017, sulla pratica n. 141/2017 adottata dal Comune di Villaricca, Settore Gestione delle Entrate e SUAP (notificata in data 03.07.2017 a mezzo pec), con la quale si ordina al ricorrente il diniego della richiesta e la revoca della SCIA con diffida a cessare contestualmente qualsiasi attività e relativa all'impianto di autolavaggio de quo;
di tutti gli atti ivi richiamati, ivi inclusi - laddove rilevante – il provvedimento n. 4933 del 28.03.2017 reso su altra richiesta prot. n. 7378 del 10.05.2017, sempre relativa all’esercizio dell’attività di autolavaggio;
nonché degli atti connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ai fini della decisione dell’incidente cautelare, occorre acquisire tutti gli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati gli atti impugnati, con opportuni chiarimenti sulla indicazione dei documenti mancanti di cui è stata chiesta la produzione a corredo della SCIA, nonché sull’esito del procedimento relativo all’istanza revisione di una pregressa inibitoria, di cui si fa cenno nella stessa nota impugnata;

Ritenuto pertanto che va disposto il deposito della suddetta documentazione, con le modalità previste dal d.P.C.M. n. 40 del 2016 per il nuovo processo telematico, da parte del Comune di Villaricca nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza in via amministrativa o dalla notificazione a cura del ricorrente se anteriore, con rinvio della trattazione dell’incidente cautelare ad una prossima camera di consiglio, fermo restando l’onere del ricorrente di produrre in giudizio la documentazione di cui abbia la disponibilità;

Ritenuto che nelle more degli incombenti istruttori va confermata la misura cautelare già disposta con il decreto monocratico;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi