TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-09-01, n. 201700556
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2017
N. 00556/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2015 REG.RIC.
N. 00122/2016 REG.RIC.
N. 00123/2016 REG.RIC.
N. 00176/2016 REG.RIC.
N. 00391/2016 REG.RIC.
N. 00394/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2015, proposto da:
ET MA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tina Maria Fusari, Massimo Occhiena e Alessandro Formica, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Formica in Perugia, Strada Montebagnolo-Valbiancara 15-H;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo - Direzione Generale Archeologia, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo per l'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Miliani, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2016, proposto da:
ET MA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tina Maria Fusari, Alessandro Formica e Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Formica in Perugia, Strada Montebagnolo-Valbiancara 15-H;
contro
Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Umbria, Ministero Beni ed Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale Archeologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Segretariato Regionale Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo;
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Miliani, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2016, proposto da:
ET MA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tina Maria Fusari, Massimo Occhiena, Alessandro Formica, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Formica in Perugia, Strada Montebagnolo-Valbiancara 15-H;
contro
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Miliani, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;
Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Umbria, Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
e con l'intervento di
ad opponendum:
CO AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Loreti, Beatrice Montirosi, con domicilio eletto presso lo studio Manuela Cotugno in Perugia, via XX Settembre, 57;
ad opponendum:
NA OR NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gloria Loreti, con domicilio eletto presso lo studio Manuela Cotugno in Perugia, via XX Settembre, 57;
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2016, proposto da:
TI SS e GI LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivano Pontoriero, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Bovari in Perugia, corso Vannucci, 10;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Archeologica, Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2016, proposto da:
TI SS e GI LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivano Pontoriero, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Bovari in Perugia, corso P. Vannucci 10;
contro
Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, Commissione Regionale Patrimonio Culturale Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2016, proposto da:
ET MA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Alessandro Formica e Tina Maria Fusari, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Formica in Perugia, Strada Montebagnolo-Valbiancara 15-H;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Commissione Regionale Patrimonio Culturale dell'Umbria, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo Direzione Generale Archeologia, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Miliani, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, n.11;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 872 del 2015:
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria 24 settembre 2015 prot. n. 7154 notificato alla ricorrente in data 12 ottobre 2015, con cui ai sensi dell’art. 21 nonies comma 1 L. 241/90 è stato annullato in autotutela il nulla osta rilasciato con prot. 7392 del 20.08.2014;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso tra cui il parere della Direzione Generale Archeologia - Servizio II del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo 17 settembre 2015 prot. n. 8241;
- nonché per quanto occorrer possa dell’atto senza data e protocollo ricevuto via pec il 25 giugno 2015 con cui il Comune di Foligno SUAPE ha chiesto al Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo dell’Umbria, alla Soprintendenza Archeologica dell'Umbria e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria “ di confermare espressamente ……se la zona di cui trattasi sia di interesse archeologico con conseguente applicazione dell’art. 142 comma 1, lett. m del D.lgs. 42/2004 e ha specificato che la presente viene inviata alla ditta richiedente quale sospensione del procedimento;
quanto al ricorso n. 122 del 2016:
- del provvedimento assunto in data 11 dicembre 2015 dal dott. GI Altamore, Funzionario della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, trasmesso in allegato a nota prot. n. 9492, class. n. 34.34.07/25, di pari data a firma del Soprintendente dott.ssa Elena Calandra, atto anch’esso impugnato, non notiziato né notificato alla Società ricorrente, che ne ha avuto notizia dall’Avv. Tina M. Fusari cui era pervenuto per posta certificata, con cui è stata disposta “l ‘immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di verifìcare l ‘ulteriore presenza di testimonianze archeologiche” relativamente all’area di proprietà della ricorrente sita nel Comune di Foligno, via Fiamenga;
- di ogni altro provvedimento non cognito, comunque connesso al procedimento de quo , presupposto, contestuale, successivo e conseguente a quello impugnato;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente e derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologica dell’Umbria che ha indebitamente e illegittimamente disposto la sospensione dei lavori appena avviati tesi alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, con annessa postazione di erogazione di gas-metano, danni non inferiori a euro 3.158.237,00, come in appresso determinati e che comunque ci si riserva di eventualmente meglio quantificare anche in corso di causa;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 aprile 2016:
- del provvedimento 20 gennaio 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia Soprintendenza Archeologia dell’Umbria, trasmesso in allegato a nota prot. n. 466, di pari data, anch’essa impugnata, con cui è stata disposta l’occupazione temporanea per ricerche archeologiche delle aree site in Foligno, località Fiamenga, catastalmente distinte al fg. n. 136, con le particelle nn. 702, 705 e 706;
- del provvedimento 25 gennaio 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia della Soprintendenza Archeologia dell’Umbria, trasmesso in allegato a nota 26 gennaio 2016, prot. n. 559, anch’essa impugnata, con cui è stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi dell’occupazione temporanea per ricerche archeologiche di porzione delle stesse particelle nn. 705 e 706, nonché della cartografia catastale allegata;
- di ogni altro provvedimento non cognito, comunque connesso al procedimento de quo , presupposto, contestuale, successivo e conseguente a quello impugnato;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente e derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologica dell’Umbria che ha