TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-01-17, n. 201900629
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2019
N. 00629/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10834 del 2018, proposto da
Consorzio "Print Pietralata", Talia Gestioni S.r.l., Ro.Ma.Fer. S.r.l., C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi S.r.l., "Aurora 21" S.a.s. di Cristoforo Iacorossi & C., Immobiliare 148 S.r.l. e Immobiliare Lanciani S.r.l., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Regione Lazio non costituita in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità
dell’inerzia serbata da Roma Capitale nell'approvazione del Programma Integrato della Città da Ristrutturare denominato “PRINT 6 - 6a Pietralata” - già formalmente adottato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 4 aprile 2013, n. 18, recante “Programma di assetto urbanistico definitivo del Programma Integrato della Città da ristrutturare - Tessuto prevalentemente residenziale «Pietralata»” - da ultimo sollecitata dal Consorzio ricorrente con atto di significazione, diffida e messa in mora datato 16 aprile 2018, nonché, ove occorrer possa, per il contestuale annullamento, anche in via incidentale, e per la declaratoria d'illegittimità di ogni eventuale altro atto o contegno - comunque denominato o qualificato, ancorché non cognito - che risulti presupposto, connesso e/o conseguente all'anzidetta illegittima inerzia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Consorzio PRINT Pietralata, Talia Gestioni s.r.l., Ro.ma.Fer. s.r.l., C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi s.r.l., Aurora 21 s.a.s. di Cristoforo Iacorossi & C., Immobiliare 148 s.r.l. e Immobiliare Lanciani s.r.l. hanno agito dinanzi al Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida del 16.04.2018, avente ad oggetto l’approvazione del Programma Integrato della Città da Ristrutturare denominato PRINT 6 – 6a Pietralata.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno dedotto 1) di aver aderito al Consorzio di Urbanizzazione PRINT Pietralata, anch’esso ricorrente, costituito in data 2.07.2007 e rappresentativo della maggioranza assoluta dei proprietari dei cespiti immobiliari interessati dal Programma Integrato della Città da Ristrutturare denominato PRINT 6-6a Pietralata, formalmente adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 18 del 4.04.2013, ma non ancora definitivamente approvato; 2) di aver elaborato tramite il Consorzio, in attuazione dell’oggetto consortile, il PRINT Pietralata in conformità alla strumentazione urbanistica generale, integrando ben 29 proposte di intervento e delineando, così, un ampio ed articolato progetto urbanistico unitario, comprensivo di interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di interi lotti o isolati, riconversione funzionale con cambi di destinazione d’uso e cessioni compensative; 3) di aver acquisito tutti i prescritti pareri di compatibilità paesaggistica e idrogeologica richiesti dalla delibera n. 18/2013, controdeducendo a tutti i contributi partecipativi pervenuti in merito al PRINT adottato; 4) di aver formalizzato, su richiesta di Roma Capitale, gli atti d’obbligo alla cessione non onerosa della