TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-05, n. 201300541
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N. 00541/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2010, proposto da:
D P, rappresentata e difesa dagli avv. F G, G B, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti- Umberto I - G.M. Lancisi - G. Si- di Ancona, rappresentata e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto presso Avv. L G in Ancona, corso Stamira, 24;
per l'annullamento
1) della Determina n. 549 del 13.05.2010 del dirigente della s.o. gestione del personale dell'Az. Osp. Univers, Ospedali riuniti - Umberto I - G.M.. Lancisi –G. Si - di Ancona, fraz. torrette, via conca n. 71, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva di stabilizzazione per la copertura di n 5 posti da CPS/tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. d) indetta con atto n. 1433 del 24 dicembre 2009 :
2) della missiva racc. a.r. dell'Az. Osp. Univers. Ospedali riuniti - Umberto I – G.M.. Lancisi - G. salesi - di Ancona, fraz. Torrette, via Conca n. 71, datata 14 maggio 2010, prot. n. 23535, pervenuta in data 20 maggio 2010, ed avente ad oggetto "procedura di stabilizzazione per cps/tecnico laboratorio esclusione" con la quale si comunicava "... che con determina n. 549 del 13.05.2010 immediatamente esecutiva l'az. ospedaliera ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione per il seguente motivo: "non in possesso del requisito previsto dal punto 2." ovvero "diploma universitario conseguito al sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. ovvero i diplomi e attestati conseguiti 'in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti al sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario, al fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici".
3) nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Az. Osp. Univer. Ospedali Riuniti- Umberto i - G.M. Lancisi - G. Si- di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, impiegata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti-Umberto I-G.M. Lancisi-G.Si di Ancona come collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico con contratto a tempo determinato, in data 14 maggio 2010 riceveva una raccomandata dall’azienda datrice di lavoro con la quale veniva comunicata la risoluzione del contratto di lavoro, a seguito di una verifica effettuata alla luce delle vigenti normative del personale assunto con il profilo professionale di personale sanitario/tecnico di laboratorio biomedico. Nella stessa data la datrice di lavoro inviava alla ricorrente un’ulteriore raccomandata con la quale comunicava che la medesima era stata esclusa dalla procedura selettiva, indetta dall’azienda, per la stabilizzazione per tecnico di laboratorio biomedico, perché non in possesso del titolo universitario necessario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale.
La ricorrente, in data 1 giugno 2010 conveniva in giudizio l’Azienda citata mediante ricorso ex art. 700 c.pc., presso il Tribunale di Ancona, contestando gli impugnati provvedimenti e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la riammissione alla procedura selettiva.
Il giudice monocratico respingeva l’istanza. In sede di reclamo, il Tribunale di Ancona in sede collegiale, con ordinanza depositata l’11 agosto 2010, confermava il respingimento dell’istanza, affermando che la domanda relativa all’inclusione nella procedura di stabilizzazione è di competenza del giudice amministrativo e che la domanda di reintegra nel posto doveva essere respinta per mancanza di “periculum in mora”.
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2010, la ricorrente adiva quindi questo giudice, affermando l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
La tesi di parte ricorrente è che i provvedimenti sarebbero illegittimi in quanto il diploma universitario di “Tecnico di Laboratorio Biomedico”, ottenuto dalla ricorrente presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Urbino in data 15 novembre 2002, sarebbe titolo valido per l’accesso alla professione sanitaria, anche in ragione delle normative transitorie succedutosi.
Ciò in contrasto con quanto contenuto nella ricostruzione dell’Amministrazione resistente (e, in precedenza, dal Ministero della Salute, che già nel 1999 aveva già diffidato l’Università di Urbino dal considerare abilitante il titolo rilasciato), che considera non superabile il chiaro dettato del decreto ministeriale n. 745 del 26 settembre 1994 e del decreto interministeriale (di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca) del 24 luglio1996, adottati in esecuzione dell’art. 6 c.3 del d.lgs. 504/1992. In particolare quest’ultimo decreto stabilisce che i diplomi universitari di area sanitaria devono essere rilasciati dalla facoltà di medicina e chirurgia.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, affermando il parziale difetto di giurisdizione del ricorso in epigrafe e la sua infondatezza.
Con ordinanza 8 aprile 2011 n. 293, dopo avere richiesto elementi istruttori, questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare, ritenendo che, in considerazione della conclusione della procedura di stabilizzazione in oggetto, non sussistesse il requisito del grave pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato e, comunque, si riteneva dubbio che il titolo conseguito dalla ricorrente potesse essere incluso tra quelli di cui all’art.6 comma 3 del d.lgs. n. 502/1992.
Con ordinanza Collegiale 25 luglio 2012 n. 518, Collegio disponeva l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, al fine di valutare meglio le particolarità della situazione in esame.
A tale scopo ordinava il deposito di una dettagliata relazione per chiarire se, nell’ambito della sanità pubblica regionale, fossero presenti casi simili a quello della ricorrente. In particolare, si richiedeva se nell’ambito del profilo professionale di “collaboratore sanitario-tecnico di laboratorio biomedico”, di cui all’art. 6 c.3 del d.lgs 504/1992 e relativi decreti di attuazione, siano stati ritenuti validi, ai fini di concorsi, pubblici, procedure di stabilizzazione ed altre procedure comparative, titoli universitari diversi dal diploma universitario di “Tecnico di laboratorio biomedico” o dalla laurea triennale di Tecniche di Laboratorio Biomedico, rilasciati dalle facoltà di Medicina. La relazione doveva coprire gli ultimi cinque anni.
L’istruttoria veniva parzialmente eseguita dalle Amministrazioni.
Alla pubblica udienza del 13.12.2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.