TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-11-27, n. 201301017
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Testo completo
N. 01017/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2012, proposto da:
O A e G A, rappresentati e difesi dall'avv. L C, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di Annicco, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Romanino, 16;
nei confronti di
Associazione "Barzadò", non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 2017/12 con cui il Sindaco ha negato l’emissione di un ordine di cessazione di un’attività non autorizzata ai sensi dell’art. 86 R.D. n. 773/1931;
e per la condanna in forma specifica
all’emissione dell’ordine ai sensi dell’art. 17-ter R.D. cit..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Annicco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso in esame si espone che i ricorrenti risiedono in un immobile attiguo a quello in cui svolge la propria attività l’associazione no profit “Barzadò”, la quale offre ai propri associati la possibilità di svolgere attività ludiche e/o culturali a sostegno delle relazioni familiari, non a pagamento (feste di compleanno e quant’altro).
Secondo i ricorrenti si tratterebbe di un’attività illegittimamente svolta in assenza dell’autorizzazione ex art. 86 R.D. n. 773/1931 e per tale ragione hanno chiesto al Comune di intervenire per disporre la chiusura della suddetta attività.
Il provvedimento del Sindaco di diniego ad ordinare la chiusura, che ne è scaturito, sarebbe affetto, secondo i ricorrenti, da violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, violazione del combinato disposto degli artt. 68, 80 e 86 del R.D. 773/1931, degli artt. 3 e 10 della legge 287/1991, degli artt. 45 e 54 del D. LGS. 152/1999, per assenza delle necessarie autorizzazioni di Polizia, violazione degli artt. 6, 7 e 9 del D.M. 37/2008, violazione dell’art. 4 in relazione all’allegato 1 del DPR 151/2011, assenza dei necessari certificati di agibilità, di conformità e collaudo impianti, nonché del certificato di prevenzione incendi e del requisito della sorvegliabilità di cui all’art. 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.
In ragione di tutto ciò i ricorrenti hanno, dunque, formulato anche una domanda di condanna in forma specifica all’adozione del richiesto provvedimento inibitorio.
L’istanza cautelare formulata in uno con il ricorso è stata rigettata per carenza dell’elemento del danno grave ed irreparabile e per la necessità, respinte le censure formali, di un più approfondito esame nel merito dell’attività posta in essere, al fine di una compiuta classificazione della stessa.
Nelle more della decisione di merito, si è peraltro ritenuto opportuno sollecitare l’Amministrazione comunale a predisporre i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni cui rimane subordinato lo svolgimento dell’attività dell’associazione, così come individuate nella parte conclusiva del parere dell’ASL dell’11 gennaio 2012 e a relazionare sull’esito di tali accertamenti.
Il Comune ha, dunque, depositato la richiesta relazione, nonché copia del provvedimento (con i relativi allegati) con cui, in data 23 ottobre 2012, la Provincia di Cremona ha riconosciuto all’associazione controinteressata l’iscrizione nel registro provinciale dell’Associazionismo, alla sezione