TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-01-09, n. 201200005
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00005/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2011, proposto da:
I G M, rappresentato e difeso dall'avv. F M F, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
La Provincia di Sassari, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M B, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
L M D, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e P S, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
F M C, G D, G C, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, nella parte in cui ha disposto l'esclusione da tale graduatoria del dott. Giovanni Mauro Idini;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, eventualmente allo stato incognito, ed in particolare,
qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l'ammissione alla predetta procedura di selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e di L M D;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, la Provincia di Sassari bandiva, tra le altre, una procedura selettiva pubblica per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato.
Nel bando in questione venivano stabiliti, all'articolo 1, i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, prevedendosi tra l'altro che i candidati fossero in possesso del titolo di studio di perito agrario e dell'abilitazione "all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo".
Con riferimento al titolo di studio, inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 1 citato precisava che "L'eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva".
A tale selezione partecipava il ricorrente, in possesso del diploma di perito agrario e iscritto all'Albo dei dottori agronomi.
A seguito dell'espletamento delle prove, scritte e orali, il ricorrente risultava collocato al terzo posto utile della graduatoria, che veniva approvata dalla commissione di concorso.
Con determinazione n. 259 del 30/12/2010, il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica in questione, disponendo tuttavia l'esclusione da tale graduatoria del ricorrente, in quanto sprovvisto del requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'albo dei periti agrari.
Il ricorrente ha quindi impugnato col ricorso in esame tale determinazione, nella parte in cui lo esclude dalla graduatoria, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.
Violazione del bando della selezione pubblica in questione;violazione dell'articolo 97 della costituzione;eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;per contraddittorietà;per irragionevolezza, per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia, per sviamento.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato De Palmas, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione n. 259 del 30/12/2010, con cui il Dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, nella parte in cui ha disposto l'esclusione da tale graduatoria del dott. Giovanni Mauro Idini;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare, qualora occorrer possa, del bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l'ammissione alla predetta procedura di selezione.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dalle controparti, di inammissibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui si impugna, qualora occorrer possa, il bando di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico "Perito Agrario", Categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione n. 157 del 29/09/2010 del Dirigente del Settore del Personale, qualora fosse interpretato nel senso di riservare ai soli iscritti al Collegio dei Periti Agrari l'Ammissione alla predetta procedura di selezione.
Non può ritenersi infatti, nel caso di specie, l'immediata lesività del bando di concorso, con conseguente onere di immediata impugnazione del bando medesimo, stante la formulazione non univoca dell'articolo 1 del bando nella parte in questione in cui richiede il possesso del requisito dell’ "abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo", senza ulteriori espresse precisazioni, a differenza, invece, di quanto operato dal bando medesimo avuto riguardo al titolo di studio richiesto, allorché, all'ultimo comma dell'articolo 1, stabilisce espressamente che "L'eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva".
Deve pertanto ritenersi che la prescrizione del bando in questione sia divenuta lesiva degli interessi del ricorrente solo a seguito dell'interpretazione dell'amministrazione - adottata con la determinazione n. 259 del 30/12/2010 - nel senso della necessità dell’abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario e dell'iscrizione all'Albo dei periti agrari.
Ciò premesso e passando al merito del gravame, deve ritenersi la fondatezza della censura di violazione del bando della procedura selettiva in questione.
Ribadito che l'articolo 1 del bando richiede il possesso dei seguenti requisiti:
"Titolo di studio: Diploma di perito agrario ed abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo", deve ribadirsi che, avuto riguardo al titolo di studio, il bando medesimo, all'ultimo comma dell'articolo 1, stabilisce espressamente che "L'eventuale possesso del titolo di studio superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva", senza operare invece un'analoga precisazione limitativa avuto riguardo all'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione all'Albo.
Ciò stante, considerato altresì che l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 3 del 7/1/1976 (come sostituito dall’art. 2 della L. 10/2/1992 n. 152), e dell'articolo 11 del d.p.r. n. 328 del 5/6/2001 (che disciplinano l'iscrizione all'albo e l'attività professionale dei dottori agronomi), abilita all'esercizio di una serie di attività, nelle quali devono ritenersi ricomprese tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario ai sensi dell'articolo 2 della legge 434 del 28/3/1968 (come sostituito dall’art. 2 della L. 21/2/1991 n. 54);ritiene conseguentemente il collegio che la disposizione in esame del bando in ordine ai requisiti di ammissione concernenti l’abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'Albo, debba essere necessariamente interpretata sia nel senso di garantire la ragionevolezza della disposizione medesima, evitando cioè un'interpretazione restrittiva che non risulterebbe giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell'amministrazione, sia nel senso di garantire la più ampia partecipazione alla selezione in questione, con conseguente fondatezza delle censure mosse in proposito dal ricorrente.
Si osserva comunque che, qualora si fosse ritenuto che la formulazione dell'articolo 1 in esame, concernente i requisiti di ammissione, nella parte in cui richiede il possesso dei requisiti del titolo di studio del diploma di perito agrario e dell'abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'albo, dovesse invece interpretarsi nel senso di richiedere esclusivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario con iscrizione all'albo dei periti agrari, la disposizione medesima risulterebbe illegittima per irragionevolezza, non risultando identificabile un interesse giuridicamente rilevante dell'amministrazione ad operare tale limitazione in ordine all’iscrizione all'albo ammessa ai fini della partecipazione alla selezione (non risultando giustificata dal fatto di soddisfare alcuna particolare esigenza dell'amministrazione), per cui sarebbe fondata la relativa censura di eccesso di potere, che - contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente nella propria memoria del 3 novembre 2011 - deve ritenersi essere stata avanzata dal ricorrente col ricorso in esame, essendo stata espressamente censurata l'irragionevolezza di riservare l'ammissione al concorso ai soli iscritti al collegio dei periti agrari e non anche a coloro che, pur in possesso del titolo di studio di perito agrario, risultino iscritti in ordini professionali che, non solo ricomprendono tutte le attività professionali al cui esercizio è abilitato il perito agrario, ma altresì attestano il possesso di specializzazioni professionali superiori.
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse della ricorrente.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.