TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2025-01-02, n. 202500024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2025-01-02, n. 202500024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202500024
Data del deposito : 2 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2025

N. 00024/2025 REG.PROV.COLL.

N. 14693/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14693 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bi.Gi. ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Marco Senzacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Paolo Clarizia in OM, via Principessa Clotilde 2;



contro

OM LE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Capoprati ” S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina Dirigenziale n. 3008 prot. CA/158929 adottata dal Municipio OM I Centro - Direzione Tecnica, Ufficio Disciplina Edilizia in data 27 settembre 2022, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la “ Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in Via Capoprati 10 ”;

- della Determina Dirigenziale rep. n. 1293 prot. CA/85289/20 del 7 maggio 2020, avente ad oggetto “ l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 l. 241/90 e di sospensione di eventuali lavori in corso abusi edilizi in Via Capoprati 10 piano terra POS. UDE 47/2020 ”;

- del verbale di accertamento tecnico prot. CA/43415 del 13 febbraio 2020, della nota prot. CA/64082 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “ l'esito accertamento tecnico riferito a violazione urbanistico-edilizia ” e dell'allegato modello C prot. n. VR/23321 del 6 aprile 2020;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, correlato e conseguente, menzionato negli anzidetti provvedimenti, e anche non conosciuto dall'odierna ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/3/2023:

Annullamento:

- della nota prot. CA/11798 del 17.1.2023, trasmessa in pari data da OM LE – Municipio OM I Centro, Direzione Tecnica, e avente ad oggetto “ Accertamento tecnico presso l'U.I. sita in via Capoprati 10, definita all'Agenzia delle Entrate al foglio 394, part. 34, sub. 512. D.I.A. prot. CR/24231 del 17/05/2001; Integrazione prot. CR/33339 del 11/07/2001; Variante prot. n. CR/42928 del 05/08/2002; 2° Variante prot. n. CR/69636 del 24/12/2002. C.I.L.A. prot. CA/194353 del 23/11/2022. Comunicazione di nullità ed inefficacia ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, correlato e conseguente, anche non conosciuto dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM LE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto di gravame introduttivo notificato e depositato nei termini di rito, la “BI. GI.” s.r.l. – società proprietaria dell’immobile sito in OM alla via Capoprati nn. 10-14 su area data in concessione dal demanio idrico ed adibito ad attività di ristorazione svolto dalla società evocata in giudizio quale controinteressata, “Capoprati” s.r.l. – impugnava la determinazione dirigenziale del 27.9.2022 con cui il Municipio I di OM LE ingiungeva, ad essa ed alla controinteressata, di rimuovere entro 30 giorni una serie di opere edilizie, tra cui (n. 4) della determinazione impugnata) un “gazebo in legno lamellare con copertura in tela”.

Analoga impugnazione, avente ad oggetto il medesimo atto, veniva interposta dalla “Capoprati” s.r.l. e acquisita al ruolo di questo Tribunale con R.G. n. 15791/2022.

In via di fatto, la ricorrente osservava:

- che per l’immobile in questione erano state rilasciate le concessioni edilizie in sanatoria nn. 1372785 e 137257 del 14.10.1998, con le quali venivano sanati il cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale del manufatto ed il suo ampliamento;

- che con DIA prot. n. 24213/2001 del 17.5.2001 venivano dichiarati interventi di risanamento conservativo volti al recupero ed al restauro dell’immobile, consistenti principalmente nella demolizione di “buona parte delle tettoie esistenti la maggior parte delle quali realizzate con elementi prefabbricati a base di eternit” e sostituzione delle stesse “con materiali equivalenti ed a norma”, nonché ripristino della “parte di somministrazione esterna …”, onde sostituire “…l’attuale struttura metallica del pergolato, con una omogenea e più consona all’ambiente...”;

- che, in seguito, venivano presentate ulteriori integrazioni della DIA anzidetta (prot. n. 33339/2001 dell’11.7.2001 per la sostituzione degli “elementi del pergolato esistente che copre la totalità dell’area pavimentata e di non buon stato manutentivo, con altri elementi … Alcune zone di queste potranno essere coperti con teli”; DIA prot. n. 42928/2002 del 5.8.2002, in variante alla DIA prot. n. 24213/2001 per l’adeguamento a “ininfluenti prescrizioni igienico-sanitarie emesse in sede ASL sia in merito ad errori di graficismo negli elaborati delle due precedenti DIA con evidenza particolare alla veranda”; DIA prot. n. 69636/2002 quale seconda “variante in relazione alle prescrizioni igienico-sanitarie emesse in sede ASL, riguardanti la realizzazione di volumi tecnici per il contenimento di canne fumaria, dei canali dell’impianto di condizionamento nonché la collocazione in copertura di tutti i macchinari di trattamento dell’aria”);

- che l’1.8.2002 l’amministrazione capitolina conduceva un sopralluogo sull’unità immobiliare senza aver riscontrato alcuna irregolarità;

- che purtuttavia, con verbale di accertamento tecnico redatto a seguito del sopralluogo svolto il 22.10.2019, il Municipio I di OM LE riscontrava, tra l’altro, la “realizzazione di gazebo in legno lamellare con copertura in tela, con dia prott. 24213/2001, 33339/2001,42928/2002, 69636/2002, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica della Regione Lazio e dell’Autorizzazione del Genio Civile per il Tevere e l’Agro romano”;

- che, con determina del 7.5.2020, OM LE avviava il procedimento sanzionatorio edilizio;

- che, in data 16.7.2020, l’odierna ricorrente presentava all’amministrazione resistente istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, per, tra le altre, “allestimento di gazebo in legno con copertura in telo grezzo per area esterna attività di ristorazione”;

- che, nonostante ciò, l’amministrazione adottava comunque l’ordine di rimozione di cui alla d.d. n. 3008 del 27.9.2022 relativo, tra l’altro, a “gazebo in legno lamellare con copertura in tela” realizzato, nonostante la presenza di DIA, “in assenza della autorizzazione paesaggistica della Regione Lazio in quanto ricadente in città storica – ambiti di valorizzazione – B3 piazzale Maresciallo Giardino ed è soggetto a vincoli ex art. 136 e art. 142 D.lgs. 42/04, e dell’autorizzazione del Genio civile in violazione degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/01”.

Contro la determinazione da ultimo citata (e con esclusivo riferimento all’intimazione a demolire l’opera sopra indicata, essendo stata presentata, nelle more, CILA a sanatoria delle altre opere pure ugualmente ritenute irregolari con la cennata d.d.), la ricorrente avanzava i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies, l. n. 241/1990, degli artt. 4, comma 7, del d.l. n. 398/1993 e 2, comma 60, della l. n. 662/1996, violazione del principio di tutela dell’affidamento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

A parere della ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe intimato la demolizione dell’opera in questione nonostante fossero decorsi i termini decadenziali fissati dalla legge per l’esercizio di poteri inibitori a fronte di opere realizzate in forza di DIA prot. n. CR/24213/2001, costituente a quel punto, sempre secondo la ricorrente, un titolo abilitativo valido ed efficace per rimuovere il quale sarebbe stato consentito all’amministrazione intervenire solo nei limiti del potere di autotutela decisoria descritto dall’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 e che, nel caso di specie, sarebbero stati violati difettando il provvedimento impugnato dei presupposti consistenti nella sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’esercizio dell’autotutela (diverso dall’interesse al mero ripristino della legalità violata), nell’adozione dello stesso entro un termine ragionevole e, infine, nella motivata considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

2) e 3) violazione degli artt. 2 e 17, d.P.R. n. 31/2017 e degli artt. 146 e 147 del d.lgs. n. 42/2004, violazione del principio di tutela dell’affidamento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Secondo parte ricorrente, le opere oggetto dell’intimata demolizione (consistenti in un gazebo di legno lamellare con copertura in tela) non rientrerebbero nel novero di quelle soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2, d.P.R. n. 31/2017 in quanto annoverabili tra le “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” di cui al punto A17 dell’allegato al citato d.P.R..

Ancora, sempre secondo la ricorrente, la demolizione intimata avrebbe violato l’art.

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