TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-04-20, n. 201200480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-04-20, n. 201200480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200480
Data del deposito : 20 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01324/2011 REG.RIC.

N. 00480/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01324/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2011, proposto da:
Cedim Sanremo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. C M, M C, G I, con domicilio eletto presso C M in Torino, via della Rocca, 45;

contro

Azienda Sanitaria Locale Cn1, rappresentata e difesa dall'avv. B S, con domicilio eletto presso B S in Torino, corso Re Umberto, 27;

nei confronti di

Alliance Medical S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F B, M B, con domicilio eletto presso Mario Santoro in Torino, via Amendola, 12;

per l'annullamento:

- della nota 31/10/2011 prot. n. 113514/P con la quale la ASL CN1, nell'ambito della procedura negoziata per la fornitura della gestione di servizi vari afferenti la radiodiagnostica presso il Presidio Ospedaliero di Fossano, ha respinto la richiesta dell'esponente di acquisire ulteriore documentazione tecnica indispensabile per consentire la presentazione di un'offerta ponderata (contratti di manutenzione delle apparecchiature per RMN e TAC nonché certificati di conformità, installazione, collaudo di RMN e TAC e dei pertinenti impianti) nonché di ulteriore differimento del termine di presentazione delle offerte;

- della nota ASL CN1 in data 18/10/2011, prot. n. 108763;

- dell'eventuale provvedimento aggiudicazione ad Alliance Medical Srl;

di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Cn1 e di Alliance Medical S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 1 dicembre 2011 la ricorrente CEDIM SANREMO s.p.a., premettendo di aver partecipato alla procedura negoziata indetta dalla ASL CN1 con nota 2 settembre 2011 n. prot. 0092624/P, relativa all’affidamento della attività di esecuzione e refertazione di vari esami di radiologia diagnostica nonché per l’espletamento di ogni attività finalizzata al corretto funzionamento delle attrezzature RMN e TAC, ivi compresa la gestione della manutenzione, tanto premesso impugna le note con cui la stazione appaltante ha negato alla ricorrente l’accesso a documentazione necessaria per formulare correttamente l’offerta economica.

Impugna inoltre l’eventuale provvedimento di aggiudicazione che fosse stato nel frattempo adottato.

Precisa la ricorrente in punto di fatto che la domanda di partecipazione avrebbe dovuto essere inoltrata entro e non oltre il 10 ottobre 2011;
che a seguito di sua sollecitazione la ASL dava, ad essa ricorrente, la possibilità di effettuare sopralluoghi il 7 ed il 13 ottobre 2011, prorogando il termine di presentazione delle domande prima al 20 ottobre e poi al 2 novembre;
che il 31 ottobre 2011 comunicava alla ASL di non essere stata messa in condizione di articolare la propria offerta in maniera corretta per non esserle stati messi a disposizione alcuni documenti afferenti la manutenzione dei macchinari TAC e RMN;
che, infine, notificava avviso ai sensi dell’art. 243 bis Codice Appalti invitando l’Amministrazione al riesame delle proprie decisioni.

Tanto premesso CEDIM SANREMO s.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione dei principi generali che assistono l’azione amministrativa, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di imparzialità della azione amministrativa e del principio di non discriminazione e correttezza sanciti all’art. 2 D L.vo 163/2006, violazione dei principi di concorrenza e del favor partecipationis , eccesso di potere sotto vari profili: la ASL non ha messo a disposizione della ricorrente i documenti di manutenzione delle apparecchiature RMN e TAC, i certificati di conformità e di installazione e collaudo delle suddette macchine, il progetto di aereazione del locale RMN, di guisa che la ricorrente non é riuscita a venire a conoscenza di importanti elementi necessari per determinare l’offerta, ed in tal modo non é stata messa in condizioni di gareggiare in parità con l’altra partecipante, che essendo gestore uscente é in possesso di tutte le informazioni necessarie;

II) illegittimità derivata dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione

La ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi l’inefficacia dell’eventuale contratto eventualmente stipulato medio tempore.

Si é costituita in giudizio per resistere al ricorso la ASL CN1, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità e comunque l’infondatezza nel merito, rilevando che la ricorrente ha potuto prendere visione di tutte le schede tecniche afferenti i macchinari e che peraltro avrebbe potuto attingere direttamente presso le case costruttrici alle informazioni relative ai contratti di manutenzione.

Alliance Medical s.r.l. si é parimenti costituita in giudizio contestando l’inammissibilità del ricorso, siccome diretto nella sostanza a contestare la lex specialis , che concretamente non é stata impugnata

Alla camera di consiglio del 20 dicembre il ricorso veniva rinviato per la discussione del merito alla udienza pubblica del 1° marzo 2012, allorché veniva introitato a decisione.

L’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.

Va rilevato che la procedura oggetto degli atti impugnati ha ad oggetto sia l’esecuzione e la refertazione di un numero predeterminato di prestazioni di radiodiagnostica (individuate dall’art. 2 del capitolato d’oneri), sia l’espletamento di attività di segreteria, sia, infine, l’attività afferente “ il corretto utilizzo delle attrezzature di RMN e TAC compresa la gestione (ed il relativo costo) del contratto di manutenzione delle predette, annualmente stipulato con le ditte fornitrici oltre l’up-grade che si riterrà necessario nel corso della fornitura il tutto come meglio descritto all’art. 3 del presente capitolato ”. Si legge poi all’art. 3: “ Per quanto riguarda il corretto utilizzo delle apparecchiature di RMN e TAC, a chiarimento e completamento di quanto già riportato nell’art. 1, la ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto: l’assistenza tecnica preventiva e correttiva full-risk;
la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa quella delle apparecchiature complementari di Risonanza magnetica e TAC (si deve intendere qualunque apparecchiatura, accessorio, impianto, arredo, ecc. utile o necessario per il funzionamento del servizio dato in gestione) e di ogni altro elemento contenuto nei locali assegnati, ivi compresi i sistemi di sicurezza;
la corretta osservanza delle prescrizioni del medico responsabile dell’impianto come MRI, dell’esperto responsabile della risonanza magnetica, in seguito indicato come ER, e delle altre figure previste dalla legge o per contratto compreso l’implemento di normativa.
….”.

All’art. 9 del capitolato si prevede di aggiudicare il servizio secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di attribuire il punteggio massimo di 50 punti per gli aspetti qualitativi ed un uguale punteggio massimo di 50 punti per l’offerta economica complessivamente più bassa L’importo a base d’asta, correlato alla media dei costi unitari per ciascuna delle prestazioni indicate all’art. 2 calcolati sulla base del tariffario regionale, é indicato nel capitolato in complessive E. 6.839.600,00 e rispetto ad esso il capitolato prevede che le ditte partecipanti indichino il migliore sconto sui tariffari regionali.

La ricorrente lamenta di non aver potuto prendere visione di certa documentazione afferente i macchinari oggetto del servizio, e di non essere venuta a conoscenza, a causa di ciò, di alcuni dettagli tecnici e dei contratti di manutenzione di tali macchinari afferenti la TAC e la RMN, indispensabili per formulare una offerta adeguata. Lamenta inoltre che la stazione appaltante non ha concesso una proroga per formulare l’offerta e di essere stata costretta a rinunciare a partecipare alla procedura.

Tali doglianze sono, ad avviso del Collegio, infondate tenuto conto del contenuto degli obblighi individuati dal capitolato d’oneri, della documentazione ad esso allegata e del fatto che la ricorrente ha comunque potuto prendere visione dei macchinari TAC e RMN oggetto dell’affidamento e dei rapporti di intervento eseguiti periodicamente sugli stessi.

Va anzitutto considerato che il capitolato d’oneri chiaramente autorizzava la futura aggiudicataria a stipulare contratti di manutenzione con le ditte fornitrici dei macchinari;
inoltre, allegato al capitolato era un elenco di tutte le apparecchiature radiologiche che la aggiudicataria avrebbe dovuto utilizzare per espletare il servizio: esse venivano individuate mediante indicazione della casa costruttrice, del modello, del numero di matricola e delle caratteristiche tecniche proprie di ciascun macchinario. Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di contattare le varie case costruttrici, e segnatamente la Philips HC s.p.a. per la RMN e per la TAC, allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie a stabilire il c.d. “uso conforme” nonché la natura, la frequenza ed il costo dei controlli di manutenzione - ordinari e straordinari - necessari a mantenere i macchinari in perfetto stato di utilizzo secondo la destinazione loro propria. A partire da tali dati la ricorrente, ed ogni altra partecipante, avrebbe potuto ottenere quantomeno un primo preventivo dei costi di manutenzione dei macchinari utile al fine di formulare l’offerta economica: non era quindi affatto necessario, a tale scopo, accedere ai contratti di manutenzione in essere tra la ditta costruttrice dei macchinari e l’attuale gestore del servizio, come pretende la ricorrente.

D’altro canto emerge dalla corrispondenza scambiata inter partes che la ASL CN1 in occasione del sopralluogo del 18 ottobre 2011 ha messo a disposizione della ricorrente i manuali di manutenzione ed i certificati periodici di manutenzione della TAC e della RMN, nonché il verbale di manutenzione e verifica della “gabbia di faraday”, unitamente alla relazione di collaudo dell’impianto ricambi d’aria, effettuato nel maggio 2011: non é quindi seriamente revocabile in dubbio che, quantomeno sotto la data del 18 ottobre 2011 CEDIM SANREMO s.p.a. era in possesso di tutti gli elementi utili a stabilire lo stato di manutenzione e di funzionamento dei macchinari e di ottenere, in funzione di tali elementi, un appropriato preventivo dei costi di manutenzione utile ai fini dell’offerta economica.

Va infine rilevato che la ASL CN1, con missiva 20 ottobre 2011, accedendo alla richiesta formulata dal legale della ricorrente, ha concesso una seconda proroga del termine di presentazione delle offerte, dal 20 ottobre al 2 novembre 2011 ore 16: CEDIM SANREMO s.p.a. aveva dunque a disposizione ulteriori 13 giorni per preparare l’offerta, termine questo che appare assolutamente congruo sia in considerazione del fatto che il termine originariamente fissato già rispettava quello indicato all’art. 70 comma 3 del D. L.vo 163/06 (norma che peraltro non vincolava l’Amministrazione, venendo in considerazione l’affidamento di un servizio di cui all’allegato IIB), nonché in considerazione del fatto che l’invito a partecipare alla gara era stato spedito sin dal 2 settembre 2011, data dalla quale la ricorrente aveva comunque l’onere di attivarsi per raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie a formulare l’offerta. Consta invece che solo il 30 settembre 2011 la ricorrente abbia chiesto copia dell’elenco delle apparecchiature di cui all’allegato F del capitolato: il che significa che sino a quella data essa non aveva fatto nulla per pervenire alla formulazione di una offerta;
peraltro con tale missiva la ricorrente si é ben guardata dal richiedere i libretti di manutenzione, i certificati periodici di manutenzione e la certificazione del Fisico Sanitario afferenti le apparecchiature, documentazione questa che é stata richiesta solo dopo il sopralluogo del 7 ottobre e che però poteva essere richiesta con la missiva del 30 settembre.

Il comportamento tenuto complessivamente dalla ricorrente appare conclusivamente ispirato dal deliberato intento di allungare i tempi della procedura tramite continue richieste di proroga del termine di presentazione delle domande.

Costituisce invece un dato di fatto che la stazione appaltante ha riscontrato le varie richieste della ricorrente, mettendo a disposizione i documenti di cui disponeva, consentendo a fissare sopralluoghi e prorogando i termini di presentazione delle domande, e ciò – si sottolinea – nonostante la ricorrente abbia lasciato trascorrere la metà del termine originariamente fissato senza attivarsi in alcun modo: contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il comportamento tenuto dalla ASL CN1 appare invece ispirato dall’intento di favorire la partecipazione alla procedura di CEDIM SANREMO, intento che però non poteva condurre ad una continua proroga di termini, tanto più a fronte di argomenti pretestuosi.

Per tutte le ragioni dianzi esposte il ricorso introduttivo del giudizio é infondato nel merito e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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