TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-12-22, n. 202303047
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 03047/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2020, proposto da F V, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della DELIBERA COMUNEDI SCAFATI GM 26/2020 APPROVAZIONE PIP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, chiedendo l’annullamento del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Via S. Antonio Abate, (ri)adottato ed (ri)approvato dalla Giunta Comunale di Scafati con delibere n. 51 del 2.5.2019 e n. 26 del 12.3.2020, lamentando che nelle porzioni di fondo oggetto di esproprio rientranti nel nuovo progetto del PIP approvato nel 2020, vi sono i beni espropriati di sua proprietà, ricadenti in agro del Comune di Scafati, catastalmente individuati al foglio foglio 26 p.lle 164, 1539, 1541, 1537), per i quali è stata richiesta la retrocessione.
A fondamento del proposto ricorso, il ricorrente, articolando plurime censure di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza, ha lamentato che: il provvedimento impugnato non è stato predisposto per assolvere specifiche necessità produttive e insediative di operatori economici, ma solo a seguito e in vista di una richiesta di finanziamento regionale per opere di viabilità, riferite ad un PIP scaduto;non è stata condotta alcuna seria ed effettiva istruttoria, essendo stata effettuata semplicemente una sorta di “sondaggio” a mezzo avviso del quale non è stata data idonea pubblicità;lo strumento attuativo che, per legge, comporta dichiarazione di pubblica utilità, è stato adottato e approvato in carenza assoluta del presupposto e, cioè, del vincolo preordinato all’esproprio;per il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è decaduto il vincolo preordinato all’esproprio della variante e l’area di interesse è diventata zona bianca, sicchè, il PIP, le cui opere di urbanizzazione sono così modulate, è certamente in evidente contrasto con il PRG;il PIP impugnato è stato adottato ed approvato senza che l’Amministrazione abbia accertato il fabbisogno delle aree necessarie all’insediamento delle attività produttive, sulla base del riscontro delle condizioni economico-sociali e produttive del territorio comunale e tenuto conto delle realtà produttive esistenti;per il bene espropriato, per il quale l’Amministrazione non ha mai corrisposto la relativa indennità, pende dinanzi a questo Ecc.mo T.A.R. istanza di retrocessione totale e tale esproprio nel nuovo PIP non è previsto;vi sono grossolane e vistose discrasie progettuali, riscontrabili nelle diverse Tavole di cui consta il Piano approvato, che danno immediata contezza di incertezza assoluta sia nella configurazione della viabilità sia nella perimetrazione degli stessi lotti;non vi è alcun chiarimento in ordine a quale sarà il criterio legale per l’assegnazione dei lotti, così novellamente previsti;la mancata previsione delle somme occorrenti per pagare le espropriazioni costituisce, all’evidenza, vizio strutturale del PIP;assolutamente fittizia è stata la fase delle osservazioni al Piano adottato;il progetto del nuovo P.I.P. non è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica;non vi è negli atti di approvazione del PIP l’esatta determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare, anche in relazione al finanziamento accordato al Comune di Scafati e manca del tutto l’indicazione della copertura finanziaria delle restanti opere (non indicate) non finanziate;a quanto emerge dalle delibere di G.C. n. 51/2019 e n. 26/2020, il Piano degli Insediamenti Produttivi, così adottato ed approvato, difetta, in violazione dell’art. 26 L.R.C. n. 16/2004 e della delibera di G.R. n. 834/2007, dei seguenti allegati: