TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400101
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2024
N. 00101/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Santo Stefano al Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 1550 del 14.2.2023, recante la richiesta di pagamento del canone e dell’imposta regionale per l’anno 2022;
- della nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 3208 del 28.3.2023, recante la comunicazione dell’impossibilità di modificare l’ammontare del canone demaniale marittimo;
- del decreto del Comune di Santo Stefano al Mare n. 1 del 9.5.2023, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima reg. n. 2/2018 per l’installazione di attrazioni per bambini;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 3904 del 18.4.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 6 giugno 2023 il signor -OMISSIS- ha impugnato la nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 1550 del 14 febbraio 2023, contenente la richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo e della connessa imposta regionale per l’anno 2022, la successiva nota prot. n. 3208 del 28 marzo 2023, con cui l’ente locale ha comunicato l’impossibilità di modificare l’ammontare del canone, nonché il decreto n. 1 del 9 maggio 2023, recante la declaratoria di decadenza della concessione demaniale marittima reg. n. 2/2018 per l’installazione di attrazioni per bambini,
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 337/1968, nonché dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità manifesta e dell’insufficienza di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza . Sostiene, in sintesi, che:
- anche alle concessioni per la collocazione di impianti dello spettacolo viaggiante su aree del demanio marittimo si applicherebbe l’art. 11 della legge n. 337/1968 e, quindi, il canone fissato dall’Amministrazione civica per l’occupazione del suolo pubblico comunale, con la riduzione del 20% per le giostre e gli intrattenimenti;
- la pretesa dell’ente locale di riscuotere il canone demaniale marittimo, fondata sull’interpretazione dell’Agenzia del Demanio, si rivelerebbe illogica, perché il relativo ammontare risulterebbe assolutamente sproporzionato rispetto alla redditività dell’attrazione, a causa dell’enorme incremento delle tariffe minime a partire dal 2020; inoltre, contrasterebbe con il favor per lo spettacolo viaggiante sotteso alla legge n. 337/1968 ed ingenererebbe una disparità di trattamento tra giostrai a seconda dell’appartenenza del suolo al demanio comunale o a quello statale;
- il conteggio del Comune violerebbe, altresì, l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, che, per le occupazioni con giochi e divertimenti, stabilisce che le superfici sino a 100 mq. vengano calcolate in ragione del 50%;
- il provvedimento di decadenza sarebbe sfornito di motivazione adeguata in merito alle osservazioni dell’esponente sulla quantificazione del canone, nonché viziato da irragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla contestazione dell’ammontare del