TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-08, n. 202400101
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Pubblicato il 08/02/2024
N. 00101/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del Direttore
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Santo Stefano al Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 1550 del 14.2.2023, recante la richiesta di pagamento del canone e dell’imposta regionale per l’anno 2022;
- della nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 3208 del 28.3.2023, recante la comunicazione dell’impossibilità di modificare l’ammontare del canone demaniale marittimo;
- del decreto del Comune di Santo Stefano al Mare n. 1 del 9.5.2023, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima reg. n. 2/2018 per l’installazione di attrazioni per bambini;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 3904 del 18.4.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024, la dott.ssa L F e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 6 giugno 2023 il signor -OMISSIS- ha impugnato la nota del Comune di Santo Stefano al Mare prot. n. 1550 del 14 febbraio 2023, contenente la richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo e della connessa imposta regionale per l’anno 2022, la successiva nota prot. n. 3208 del 28 marzo 2023, con cui l’ente locale ha comunicato l’impossibilità di modificare l’ammontare del canone, nonché il decreto n. 1 del 9 maggio 2023, recante la declaratoria di decadenza della concessione demaniale marittima reg. n. 2/2018 per l’installazione di attrazioni per bambini,
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 337/1968, nonché dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità manifesta e dell’insufficienza di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza . Sostiene, in sintesi, che:
- anche alle concessioni per la collocazione di impianti dello spettacolo viaggiante su aree del demanio marittimo si applicherebbe l’art. 11 della legge n. 337/1968 e, quindi, il canone fissato dall’Amministrazione civica per l’occupazione del suolo pubblico comunale, con la riduzione del 20% per le giostre e gli intrattenimenti;
- la pretesa dell’ente locale di riscuotere il canone demaniale marittimo, fondata sull’interpretazione dell’Agenzia del Demanio, si rivelerebbe illogica, perché il relativo ammontare risulterebbe assolutamente sproporzionato rispetto alla redditività dell’attrazione, a causa dell’enorme incremento delle tariffe minime a partire dal 2020;inoltre, contrasterebbe con il favor per lo spettacolo viaggiante sotteso alla legge n. 337/1968 ed ingenererebbe una disparità di trattamento tra giostrai a seconda dell’appartenenza del suolo al demanio comunale o a quello statale;
- il conteggio del Comune violerebbe, altresì, l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, che, per le occupazioni con giochi e divertimenti, stabilisce che le superfici sino a 100 mq. vengano calcolate in ragione del 50%;
- il provvedimento di decadenza sarebbe sfornito di motivazione adeguata in merito alle osservazioni dell’esponente sulla quantificazione del canone, nonché viziato da irragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla contestazione dell’ammontare del canone e la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all’azione di annullamento del provvedimento di decadenza;in ogni caso, ha opposto l’infondatezza del gravame.
Non si è, invece, costituito il Comune di Santo Stefano al Mare.
Con ordinanza cautelare n. 163 del 10 luglio 2023 il Tribunale, impregiudicata la questione di giurisdizione, ha sospeso l’efficacia dell’atto decadenziale, ravvisando il periculum in mora.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2024 la causa è stata assunta in decisione.
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
Il rilievo processuale va condiviso.
Nella materia in questione il riparto di giurisdizione è definito dall’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ”, le quali spettano alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le cause concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle involgenti diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale derivanti dall’attuazione del rapporto instauratosi tra privato concessionario ed Amministrazione concedente, nelle quali cioè non viene in rilievo un potere di intervento di quest’ultima a tutela di interessi generali, bensì un accertamento dei presupposti giuridico-fattuali sull’ an e/o sul quantum debeatur . Per contro, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la qualificazione del rapporto concessorio e/o la verifica dell’azione autoritativa pubblica sul rapporto stesso, avuto segnatamente riguardo alla sussistenza della potestà impositiva e/o all’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, il conflitto tra Amministrazione e concessionario viene attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VII, 11 gennaio 2023, n. 375;Cons. St., sez. V, 20 agosto 2019, n. 5744;Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3487;T.A.R. Liguria, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1084;nonché, nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. un., 18 giugno 2020, n. 11867;Cass. civ., sez. un., ord. 31 dicembre 2018, n. 33688).
Nel caso in esame, le censure articolate dal ricorrente avverso le note del 14 febbraio 2023 e del 28 marzo 2023 concernono esclusivamente la determinazione del quantum degli oneri concessori dovuti per l’utilizzo del bene pubblico (ponendo questioni interpretative della normativa di settore sulla quantificazione dei canoni), mentre non attingono né la qualificazione del rapporto, né il potere autoritativo di imposizione. Pertanto, la controversia rientra in parte qua nell’ambito di cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Ricade, invece, nella giurisdizione esclusiva di questo giudice la domanda demolitoria del provvedimento di decadenza, poiché tale atto costituisce espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, finalizzato alla tutela del pubblico interesse connesso alla gestione del bene affidato in concessione (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, 8 aprile 2021, n. 2842;T.A.R. Liguria, sez. I, 18 gennaio 2022, n. 42).
In relazione a tale azione, però, l’Agenzia del Demanio è priva di legittimazione passiva. Infatti, ai sensi degli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112/1998, la gestione del demanio marittimo spetta principalmente alle Amministrazioni regionali e locali e solo in via residuale allo Stato (cfr. Corte Conti, deliberazione 21 dicembre 2021, n. 20/2021/G;Cons. St., commissione speciale, parere n. 1808 in data 12 aprile 2012): in particolare, per le concessioni dei beni demaniali marittimi le funzioni gestorie sono generalmente in capo ai Comuni (v. per la Liguria l’art. 10 della L.R. n. 13/1999), escluse quelle attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84/1994 e quelle mantenute dallo Stato per le aree di preminente interesse nazionale.
Pertanto, il provvedimento di decadenza avversato è stato emanato dall’Amministrazione comunale all’esito del procedimento di cui all’art. 47 cod. nav., al quale l’Agenzia del Demanio non ha preso parte in alcun modo, sicché essa è estranea alla materia del contendere e va, pertanto, estromessa dal giudizio.
3. Nel merito, l’impugnazione dell’atto decadenziale è fondata, nei sensi in appresso precisati.
Dal 2018 il signor -OMISSIS-, esercente l’attività di spettacolo viaggiante, è titolare di concessione demaniale marittima per la posa del gioco per bambini “tappeto elastico”, nelle stagioni primaverile ed estiva, in un lato della piazza Baden Powel (doc. 7 ricorrente).
Il canone demaniale annuale, originariamente stabilito nell’importo di € 354,00 più l’imposta regionale di € 88,50, per l’anno 2022 è stato aumentato ad € 2.698,75, oltre all’imposta regionale di € 676,44 (doc. 1 ricorrente).
Non appena ricevuta la richiesta di pagamento per l’annualità in parola, il giostraio, tramite il suo legale, ha immediatamente contestato l’incremento della tariffa, lamentando che il nuovo esorbitante importo renderebbe la sua attività antieconomica, ed ha, quindi, chiesto al Comune di ricalcolare la somma dovuta in applicazione della legge n. 337/1968 (doc. 8 ricorrente).
L’ente municipale, dopo avere rappresentato che il canone è fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza possibilità di variazione da parte dei Comuni (doc. 2 ricorrente), ha sanzionato il mancato versamento dell’importo richiesto con la decadenza del titolo.
Orbene, se è vero che, a fronte della morosità del concessionario, l’Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav., il potere va comunque esercitato secondo i canoni di ragionevolezza e congruità, nonché nel rispetto degli obblighi generali di buona fede e collaborazione con il privato sanciti dall’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241/1990.
Ecco, allora, che il Comune avrebbe dovuto apprezzare le peculiarità della vicenda concreta e, segnatamente, la gravosità della situazione del giostraio, destinatario di un canone più che settuplicato rispetto a quello iniziale, la sua pronta reazione in sede giurisdizionale e, soprattutto, la sua offerta di adempimento parziale, non concretizzatasi per le perplessità dell’ufficio civico, legate all’immodificabilità del modello di pagamento elaborato dall’apposito programma ministeriale. Invero, alla luce di tali circostanze, l’Amministrazione avrebbe dovuto soprassedere alla pronunzia di decadenza, avendo il signor -OMISSIS- tenuto una condotta corretta e conforme a diligenza.
Naturalmente, qualora la controversia sull’ammontare del canone perduri nel tempo, il concessionario sarà tenuto a corrispondere l’importo con riserva di ripetizione o, almeno, a versare una parte della maggior somma richiesta (cfr. Cons. St., sez. VI, 17 giugno 2021, n. 4680). A quest’ultimo proposito, si osserva che il pagamento parziale del canone demaniale marittimo può essere effettuato compilando manualmente il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (“F24 Elide”), reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di forzare il programma del portale “SID” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che genera il suddetto modello precompilato in base ai dati inseriti nel sistema) (v. provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 141699 del 14 settembre 2016).
4. In relazione a quanto precede, il ricorso dev’essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere riassunto, in parte qua , secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a. Per il resto l’impugnativa si appalesa fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza.
5. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate con riguardo all’Agenzia del Demanio e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Santo Stefano al Mare, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’accoglimento parziale del ricorso, dovrà essere rimborsato dall’Amministrazione civica soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.